Ordinanza n. 6016/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1456/2024 pubbl. il 29/07/2024 RG n. 1523/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1456/2024, passata in giudicato, e istanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente, nell’ambito dell’incidente di esecuzione relativo alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1456/2024 passata in giudicato, ha chiesto la revoca o sostituzione del Commissario ad acta nominato con la sentenza presupposta. Dalla motivazione emerge una situazione di ritardo nell’esecuzione del giudicato, tale da rendere necessario sollecitare sia l’Amministrazione sia il Commissario ad acta. Non sono tuttavia indicati specifici elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la sostituzione del Commissario.
La decisione
Il TAR respinge l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo insussistenti i relativi presupposti anche in considerazione della non risalenza della pronuncia da eseguire. Al contempo, il Collegio sollecita l’Amministrazione e il Commissario ad acta a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, evidenziando che ulteriori ritardi possono determinare maggiori spese per l’Amministrazione e conseguenze in materia di performance e responsabilità contabile. Le spese sono dichiarate nulle, trattandosi di incidente di esecuzione.
Massime di principio
- La sostituzione del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza non è giustificata in assenza di specifici presupposti, soprattutto quando la pronuncia da eseguire non è risalente.
- Nel giudizio di ottemperanza, anche quando respinge la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta, il giudice può sollecitare l’Amministrazione e il Commissario a dare tempestiva esecuzione al giudicato.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato può comportare ulteriori oneri economici per l’Amministrazione e può rilevare ai fini della valutazione della performance e della responsabilità contabile.
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