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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32996/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'ammissione al passivo di un credito originario di € 1.440.270,41 riconosciuto in misura ridotta (€ 144.027) in ragione di un accordo di ristrutturazione omologato (12/12/2011, omologato 6/4/2012) che prevedeva una falcidia. La ricorrente contestava la riduzione sostenendo che la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione ha reso impossibile l'esecuzione dell'accordo e ne ha fatto venire meno la causa, con conseguente riespansione dell'obbligazione originaria e diritto ad insinuarsi al passivo per l'intero importo (in moneta fallimentare). Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'opposizione e confermato la minor ammissione; la ricorrente ha impugnato in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (primo motivo) ritenendo che l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, pur avendo natura concorsuale, non impedisce che la dichiarazione di fallimento successiva renda l'attuazione del piano impossibile. Il fallimento determina automaticamente il venir meno della causa di risanamento e la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), con conseguente riespansione dell'obbligazione originaria: il credito va quindi ammesso al passivo nel suo ammontare iniziale, detratte le eventuali somme già percepite e non revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. Il provvedimento impugnato è cassato e rimandato al Tribunale di Napoli per nuovo esame conformemente ai principi enunciati. Spese di giudizio di legittimità compensate ex art. 92, comma 2 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 182-bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione appartiene agli istituti concorsuali; la sua omologazione non produce, da sola, la novazione dell'obbligazione anteriore né un effetto che impedisca la riespansione del credito se il fallimento successivo rende impossibile l'attuazione del piano.

  • art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.

    "non sono soggetti all’azione revocatoria … gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161"

    I pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione sono esenti da revocatoria; pertanto il creditore può trattenere quanto già ricevuto, ma tale esenzione non impedisce la riespansione del credito residuo quando il fallimento renda impossibile l'accordo.

  • art. 1463 cod. civ.

    Applicata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione: la dichiarazione di fallimento, rendendo impossibile l'attuazione del piano, determina la risoluzione di diritto degli accordi e la riespansione dell'obbligazione originaria.

  • art. 186, comma 3 l. fall.

    Norma specifica del concordato che consente ai creditori di promuovere la risoluzione entro termini predeterminati; la sua esistenza spiega la diversa disciplina rispetto agli accordi di ristrutturazione, per i quali non esiste analogo termine e quindi non si può automaticamente applicare la stessa disciplina concordataria.

  • art. 182-quater l. fall.

    Regola la prededucibilità dei finanziamenti effettuati in esecuzione degli accordi di ristrutturazione se espressamente prevista nell'omologa; è richiamata per illustrare gli effetti limitati dell'omologazione su alcuni crediti.

  • art. 12, legge 3/2012, comma 5

    "la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo"

    La disposizione, riferita all'accordo di composizione della crisi, fornisce un'indicazione chiara e utilizzata dalla Corte come prova dell'effetto automatico che la dichiarazione di fallimento ha sulla procedura omologata: la sentenza di fallimento risolve l'accordo.

  • art. 98 l. fall.

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione allo stato passivo; è il titolo processuale con cui la creditrice aveva impugnato il decreto di ammissione nel passivo.

  • art. 42 e 44 l. fall.

    Richiamati per evidenziare gli effetti del fallimento sulla disponibilità dei beni del fallito e sull'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo il fallimento, elementi che rendono impossibile l'esecuzione del piano di ristrutturazione.

  • art. 92, comma 2 cod. proc. civ.

    Norma processuale applicata per compensare le spese di giudizio in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.

  • art. 1453 e 1458 cod. civ.

    Richiamate nella doglianza sulla necessità o meno di azione di risoluzione: la Corte ha ritenuto che, una volta sopravvenuto il fallimento che rende impossibile l'attuazione, non è necessario che il singolo creditore promuova l'azione di risoluzione ex art. 1453; la risoluzione si verifica di diritto.

  • art. 2486 cod. civ.

    Richiamato per i riflessi valutativi sull'eventuale quantificazione del danno e sull'effetto dell'omologazione rispetto alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Massime di principio

  • Se dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione viene dichiarato il fallimento del debitore, l'attuazione del piano diventa impossibile e l'accordo si risolve automaticamente per impossibilità sopravvenuta; il credito si riespande al suo ammontare originario.
  • Il creditore che ha ricevuto pagamenti in esecuzione dell'accordo mantiene quanto percepito se questi pagamenti sono esenti da revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e.); però tale esenzione non conserva la falcidia residua se il fallimento rende l'accordo ineseguibile.
  • Non è necessario che il singolo creditore promuova un'azione di risoluzione civile (art. 1453 c.c.) perché la dichiarazione di fallimento produce l'effetto automatico di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
  • La disciplina del concordato preventivo e quella dell'accordo di ristrutturazione non sono sovrapponibili: il concordato ha norme specifiche (es. art. 186, co.3) che permettono la risoluzione entro termini certi; in assenza di norme analoghe per gli accordi di ristrutturazione, il fallimento produce effetti uniformemente risolutivi.
  • I creditori interessati a conservare gli effetti falcidianti di un accordo devono vigilare e, se necessario, attivarsi prima che intervenga il fallimento; il decorso dei termini procedurali può consolidare la falcidia nel concordato ma non nei ristretti accordi di ristrutturazione se interviene il fallimento.
  • In sede di fallimento il giudice dovrà ammettere il credito per l'ammontare originario salvo detrazione delle somme già pagate e non revocabili; occorre verificare quali pagamenti siano effettivamente esenti da azione revocatoria.
  • La natura «concorsuale» dell'accordo di ristrutturazione comporta tutele e pubblicità, ma non garantisce che la falcidia sopravviva automaticamente a un successivo fallimento del debitore.

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