Cassazione Civile, Sentenza n. 32206/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, iscritta nell'elenco ad esaurimento del Bacino Emergenza Palermo, aveva presentato entro i termini l'istanza (10 giugno 2015) per ottenere in unica soluzione l'assegno di sostegno al reddito corrispondente a tre annualità ai sensi dell'art. 68, comma 3, L.R. n. 9/2015. Successivamente, prima della definizione amministrativa, la L.R. n. 12/2015 ha introdotto l'art. 68, comma 10-bis, che prevedeva la cancellazione dall'elenco al conseguimento dei requisiti pensionistici. L'Amministrazione ha escluso la ricorrente dall'elenco per raggiunti limiti di età e i giudici di merito hanno ritenuto che la fattispecie fosse a formazione progressiva, applicando la norma sopravvenuta e negando il diritto alla liquidazione anticipata. La ricorrente ha impugnato sostenendo che il diritto si era perfezionato con la presentazione della domanda nella vigenza della norma originaria e non poteva essere pregiudicato dalla legge successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la domanda di liquidazione in unica soluzione, presentata nei termini durante la vigenza dell'art. 68 originario, avesse radicalmente perfezionato il diritto: la scelta di chiedere l'adempimento immediato aveva trasformato l'obbligazione in un credito patrimoniale intangibile, non intaccabile da norme sopravvenute non esplicitamente retroattive. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Art. 68 L.R. Sicilia n. 9/2015
possibilita' per gli iscritti nell'elenco ad esaurimento di richiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile ... corrispondente ad anni tre
La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 68, comma 3, abbia perfezionato il diritto al pagamento in unica soluzione e determinato la cancellazione dall'elenco, rendendo il credito patrimoniale non soggetto a successive norme estintive non retroattive.
Art. 1, comma 12, L.R. Sicilia n. 12/2015 (introduzione comma 10-bis in art. 68)
il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici determina la fuoriuscita dall'elenco
La norma sopravvenuta è stata interpretata come nuovo fatto estintivo che concerne la cancellazione dall'elenco per raggiunti limiti di eta'; tuttavia la Corte ha stabilito che tale disciplina non poteva incidere sul diritto già perfezionato dalla domanda presentata anteriormente, in assenza di espressa retroattivita'.
Art. 11 delle Preleggi
Richiamato dalla ricorrente e considerato dal Collegio implicitamente: principio di non retroattivita' della legge sfavorevole e tutela dei diritti acquisiti. La Corte ha applicato tale principio per escludere l'effetto estintivo della norma sopravvenuta sul diritto gia' perfezionato.
Massime di principio
- Quando una legge riconosce la possibilita' di ottenere una prestazione mediante una scelta del beneficiario (es. liquidazione in unica soluzione), la presentazione valida e tempestiva della relativa istanza puo' perfezionare il diritto e trasformarlo in un credito patrimoniale, tutelato dalla non retroattivita' delle norme sfavorevoli.
- Una modifica normativa sopravvenuta che estingue o condiziona diritti non puo' di regola pregiudicare i diritti gia' acquisiti o perfezionati anteriormente, salvo espressa disposizione di retroattivita' o chiara volontà del legislatore.
- Deve distinguersi tra atti meramente procedurali o propedeutici (che non radicano ancora un diritto) e atti che, per effetto della normativa vigente al momento del compimento, determinano l'acquisizione definitiva del diritto: solo nel primo caso la norma sopravvenuta puo' incidere.
- In caso di controversia amministrativa iniziata sotto una disciplina e poi modificata, il momento cruciale e' quello della formazione del diritto: conservare prove di tempestivita' e del contenuto dell'istanza e' fondamentale per opporre con successo la modifica normativa sopravvenuta.
- Se l'Amministrazione esclude un beneficiario con riferimento a una norma sopravvenuta, e' opportuno contestare la decisione richiamando i principi di tutela del credito patrimoniale, legittima aspettativa e non retroattivita' della legge sfavorevole, chiedendo il sindacato giurisdizionale.
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