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Sentenza

Sentenza del 11/11/2021 n. 8031 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.P. che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. xxxxx (iscrizione a ruolo per decadenza della rateazione dopo il mancato pagamento della 12ª rata di un piano di 20 rate trimestrali a seguito di controllo ex art. 36‑bis DPR 600/73). Questione centrale: calcolo e applicazione delle sanzioni — l'Ufficio aveva iscritto le sanzioni in misura piena sull'intero importo originario (pur avendo dedotto quanto versato); il contribuente sosteneva carente motivazione della cartella e chiedeva mitigazione per causa di forza maggiore (disguido bancario). La CTP ricalcolò le sanzioni in misura minore applicando il principio del favor rei e la disciplina più favorevole risultante dalla riforma sanzionatoria (norme introdotte nel 2015), ritenendo le sanzioni commisurate all'inadempimento (applicate solo sull'imposta non versata). L'Agenzia ha fatto appello sostenendo, tra l'altro, che la nuova censura era stata introdotta tardivamente e che la CTP aveva erroneamente applicato retroattivamente la normativa più favorevole agli anni anteriori alla modifica.

La decisione

La C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la sanzione è stata ricalcolata in misura minore sulla base del principio del favor rei. Ha inoltre condannato l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio (Euro 1.200,00 più accessori). I motivi dell'appello (tardività della nuova censura e contestazione dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole) sono stati ritenuti infondati: la questione relativa al calcolo della sanzione rientrava nel difetto di motivazione dedotto nel ricorso originario e, ai sensi dell'art. 3 co. 3 D.Lgs. 472/1997 (principio favor rei), la disciplina sanzionatoria più favorevole è applicabile se la parte sanzionatoria non è divenuta definitiva.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis DPR 600/1973

    norma di riferimento per il controllo sui redditi e per l'accertamento che ha portato alla rateizzazione e, successivamente, alla decadenza della stessa

  • art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997

    discussa nella sua versione anteriore alla riforma: l'espressione "dedotto quanto versato" è interpretata dalla CTP/CTR nel senso che le sanzioni devono essere calcolate proporzionalmente all'inadempimento (sulla parte non versata) e non sull'intero importo originario

  • art. 15‑ter, co.1, DPR 602/1973 (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 159/2015)

    riferimento alla disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dalla riforma del 2015, utilizzata come parametro per il ricalcolo in senso più favorevole al contribuente

  • art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/1997

    principio secondo cui, se leggi successive prevedono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole (favor rei) a condizione che la parte sanzionatoria non sia definitiva; norma applicata per giustificare l'applicazione retroattiva della disciplina più mite

  • art. 32, co. 2, D.Lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.

    richiamati dall'appellante in relazione al dovere dei giudici di non ammettere censure nuove introdotte tardivamente e al diritto di difesa; la CTR ha ritenuto comunque ammissibile l'argomento come rientrante nel tema del difetto di motivazione già dedotto

  • Cass. Civ., Sez. V, sent. 30/03/2021, n. 8716 (giurisprudenza)

    precedente richiamato che conferma l'applicabilità retroattiva della riforma sanzionatoria 2015 in favore del contribuente quando il processo non è concluso e la parte sanzionatoria non è definitiva

Massime di principio

  • Se interviene una disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto a quella vigente al momento della violazione, e la parte sanzionatoria non è ormai divenuta definitiva, il principio del favor rei impone l'applicazione della norma più favorevole anche in procedimenti relativi ad anni anteriori alla riforma.
  • La formula "dedotto quanto versato" può essere interpretata (in chiave costituzionalmente orientata e in conformità al principio di proporzionalità) come limite all'applicazione delle sanzioni: le sanzioni dovrebbero essere commisurate all'inadempimento e, quindi, calcolate sulla parte effettivamente non versata.
  • Il difetto di motivazione della cartella o il difetto di motivazione nel calcolo delle sanzioni possono essere fatti valere nel ricorso originario; questioni emerse con maggiore chiarezza nel corso del procedimento possono essere comunque prese in considerazione se pertinenti alla motivazione originaria e non costituiscono necessariamente un'innovazione tardiva inammissibile.
  • La deduzione di cause di forza maggiore (es. disguido bancario) richiede prova adeguata: può giustificare la non applicazione/mitigazione delle sanzioni solo se dimostrata in modo convincente.
  • La parte che impugna in appello deve vigilare sulle censure sollevate in primo grado: contestazioni tardive possono essere eccepite, ma il giudice può comunque valutarle se risultano strumentali a chiarire una carenza motivazionale già dedotta.

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