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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16453/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato commesso il 26/10/2018, articolando due motivi: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con richiamo agli artt. 125 co. 3 c.p.p. e 111 Cost., per motivazione apparente in relazione alla mancata e insufficiente valutazione della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe verificato i presupposti di merito e avrebbe equivocato alcuni elementi come parte integrante dell'elemento oggettivo del reato; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p. (ex art. 606 lett. b) c.p.p.), per omissione della declaratoria che non si dovesse procedere per mancanza della condizione di procedibilità, atteso che la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) avrebbe reso il reato procedibile a querela di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia effettivamente colmato il vizio di motivazione richiesto e valutato la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131‑bis, avendo riscontrato elementi fattuali concreti che confermano la offensività della condotta: l'imputato era mimetizzato sotto un albero coprendosi di arbusti, aveva predisposto una rete di circa quattro metri con due cardellini legati come richiami, una gabbietta con un cardellino catturato e un richiamo elettronico nelle vicinanze. Tali elementi escludono la tenuità del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità: in caso di annullamento parziale con rinvio, le parti della decisione non oggetto di annullamento e non essenzialmente connesse acquisiscono autorità di cosa giudicata; pertanto l'accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità, non essendo stato annullato, rimane irrevocabile e non è influenzato dal mutato regime di procedibilità intervenuto successivamente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per censurare presunta motivazione insufficiente rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione di merito è stata resa sul punto.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Invocato con riferimento alla nullità per violazione di norme sul procedimento (art.129 c.p.p.). La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché l'accertamento di responsabilità non era stato oggetto dell'annullamento.

  • art. 125 co. 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ribadito il principio secondo cui la motivazione indicata nella sentenza di annullamento serve come riferimento per individuare il vizio ma il giudice del rinvio deve esaminare l'intera prova e motivare eventuali atti istruttori aggiuntivi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di illegittima motivazione; la Corte ha applicato i principi di garanzia del giusto processo e di motivazione adeguata.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha interpretato che la fattispecie concreta (mimetizzazione, rete per cattura, richiami vivi ed elettronici) esclude la sussistenza dei requisiti della particolare tenuità e quindi l'applicazione di detta causa di non punibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in ragione dell'autorità di cosa giudicata delle parti della decisione non annullate.

  • art. 624 co. 2 cod. pen.

    Articolo relativo al delitto contestato (furto) e alla sua disciplina; il ricorrente lamentava il cambiamento del regime di procedibilità intervenuto da d.lgs. 150/2022, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale mutamento rispetto a parti della decisione ormai divenute definitive dopo annullamento parziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p. il giudice deve valutare la "concreta offensività" della condotta; fattori come occultamento, uso di reti o altri strumenti idonei alla cattura, presenza di richiami vivi o elettronici e la modalità esecutiva possono escludere la particolare tenuità.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, le parti della decisione non annullate e non essenzialmente connesse con le questioni rinviate acquistano autorità di cosa giudicata; cambiamenti normativi sopravvenuti (es. mutamento del regime di procedibilità) non incidono su accertamenti già divenuti definitivi.
  • Quando la Corte di cassazione annulla per carenza di motivazione indicandone i profili specifici, il giudice del rinvio è tenuto a esaminare non solo i punti segnalati ma l'intero materiale probatorio e a compiere eventuali atti istruttori necessari, motivando le scelte compiute.
  • Le questioni processuali relative alla procedibilità del reato (es. passaggio a procedibilità a querela) devono essere tempestivamente dedotte e, se sopraggiunte dopo che precise pronunce di fatto sono divenute definitive, possono risultare prive di efficacia rispetto al giudizio di rinvio.
  • La semplice doglianza di motivazione apparente va supportata dalla indicazione precisa dei profili di vizio; se il giudice di merito integra la motivazione spiegando le ragioni per cui la causa di non punibilità non è applicabile, la Corte di cassazione può rigettare il ricorso.

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