Sentenza n. 16151/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno prot. min. K10/-OMISSIS-, emesso in data 12.10.2022 e notificato il 28.02.2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 21.11.2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 12 ottobre 2022 e notificato il 28 febbraio 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata il 21 novembre 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione, contestando che il Ministero avesse fondato il giudizio di mancata integrazione su tre notizie di reato a suo carico — per furto aggravato del 2013 e per due episodi di minaccia — benché fosse stata assolta o prosciolta e senza che l’istruttoria fosse stata aggiornata. Ha inoltre rappresentato di essere integrata, di lavorare e di avere una famiglia inserita nella comunità nazionale. In giudizio il Ministero ha richiamato ulteriori risultanze a carico del coniuge convivente e ha sostenuto che la ricorrente sarebbe stata irreperibile in Italia per tre mesi, così da non avere maturato dieci anni continuativi di residenza.
La decisione
Il ricorso è accolto e il diniego è annullato. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato la propria integrazione e che le notizie di reato a suo carico non si fossero tradotte in condanne, neppure provvisorie. La dedotta irreperibilità per tre mesi non è risultata provata, perché il certificato comunale richiamato dal Ministero non era agli atti. Quanto ai precedenti del coniuge, essi non possono essere attribuiti automaticamente alla richiedente come prova della mancata integrazione dell’intero nucleo: rilevano soltanto se, per caratteristiche e collegamenti concreti, denotano una regia o fruizione familiare dei proventi del reato, collaborazione, protezione reciproca o condivisione degli schemi devianti. In assenza di una correlazione comportamentale della ricorrente con tali condotte, il diniego si fondava su indici astratti e contrastava anche con il carattere personale della responsabilità penale. L’Amministrazione può rideterminarsi sull’istanza conformandosi a tali coordinate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La ricorrente impugna il provvedimento Prot. Min.K10/-OMISSIS- emesso in data 12/10/2022 e notificato alla ricorrente il 28/02/2023 con il quale il Ministro dell'Interno decreta il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla cittadina albanese in data 21/11/2018.
La norma costituisce il titolo della domanda di cittadinanza per residenza. La decisione richiede che il diniego sia fondato su una valutazione concreta e istruita dell’integrazione della richiedente.
art. 27 Cost.
Se quindi, come nel caso di specie, l’Amministrazione si è limitata a dare atto di alcuni componenti del nucleo familiare, quali indici astrattamente presuntivi di una mancata integrazione di tutto il nucleo, ivi compresa la ricorrente, in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale di quest’ultima, che potesse denotare quegli schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione e della violazione di legge, anche in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione),il provvedimento di diniego va annullato.
La condotta penale del coniuge o di altri familiari non può essere automaticamente imputata alla richiedente; può rilevare nel giudizio di integrazione solo se elementi concreti dimostrano un suo collegamento comportamentale con le condotte o la condivisione degli schemi devianti.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, i reati dei componenti del nucleo familiare possono essere considerati nella valutazione dell’integrazione della richiedente solo quando circostanze concrete mostrino una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi, forme di collaborazione o protezione reciproca, oppure una condivisione degli schemi devianti; la mera presenza di precedenti a carico di un familiare non dimostra di per sé la mancata integrazione dell’intero nucleo.
- Il diniego della cittadinanza non può fondarsi sulla mera attribuzione alla richiedente di notizie di reato che non si siano tradotte in condanne, senza una valutazione istruttoria aggiornata e concreta della sua posizione e dei suoi comportamenti.
- L’irregolarità o discontinuità della residenza posta a fondamento del diniego deve risultare da elementi acquisiti e presenti nel procedimento o nel giudizio; non è sufficiente una deduzione amministrativa priva del documento richiamato a suo sostegno.
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