Cassazione Civile, Ordinanza n. 11362/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia sostanziale precedente al giudizio di legittimità non è descritta nel testo oltre al fatto che la Corte d'Appello aveva accolto il gravame della società, rigettando la domanda originariamente proposta dalla controparte e accolta dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma il contenuto dei motivi non è riportato nel brano fornito. La Corte decide tuttavia sul piano processuale: rileva che il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore della società in un momento in cui la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta; rileva inoltre che il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la relata di notifica né tale documento risultava depositato dai controricorrenti. Da ciò la Corte desume la violazione dell'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. e dichiara l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso per cassazione. Osserva che, poiché nel ricorso era stata dichiarata la notificazione della sentenza d'appello, gravava sul ricorrente l'onere di depositare entro venti giorni copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, o, in caso di notificazione via PEC, le copie cartacee dei messaggi di invio e ricezione. Tale onere non è stato adempiuto. La Corte condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c.
Il mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata completa della relata di notifica, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
artt. 325 e 326 c.p.c.
La dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Cass. sez. un. n. 21349/2022
La dichiarazione della notificazione della sentenza comporta, per autoresponsabilità della parte, l'onere di depositare la sentenza munita di relata o, se notificata via PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne entro il termine di legge copia munita della relata di notifica, perché tale dichiarazione equivale all'allegazione di un fatto processuale rilevante ai fini del termine breve.
- La mancata produzione della sentenza impugnata completa di relata di notificazione, quando la notificazione sia stata dichiarata nel ricorso e non risulti altrimenti agli atti, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; la notificazione del ricorso al difensore della società già estinta è un dato rilevato dalla Corte nel contesto processuale della decisione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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