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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12804 del 10/02/2026

BERNABEI-PRESENTAZIONE PREZZI

AGCMPS12804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l., nella commercializzazione online e nei punti vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, hanno presentato come promozionali prezzi che risultavano pari o superiori al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e hanno rappresentato come prezzi di listino valori in realtà mai applicati o solo marginalmente applicati. La pratica ha interessato il sito bernabei.it, l’app Bernabei e i negozi fisici gestiti dai Professionisti. L’Autorità ha ritenuto la condotta scorretta ex artt. 20, 21, co. 1, lett. d), e 22 Codice del consumo, ha rigettato gli impegni, vietato la diffusione o continuazione della pratica e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria in solido di 400.000 euro.

Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.: prezzi promozionali e prezzi di listino/barrati presentati in modo ingannevole e omissivo su sito, app e punti vendita; pratica accertata con sanzione di 400.000 euro in solido

Prezzi promozionali e prezzi di listino ingannevoli nella vendita di bevande Bernabei

L’AGCM ha esaminato la condotta delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l., attive nella vendita online e nei punti vendita fisici di bevande alcoliche e non alcoliche. Il procedimento è nato dopo una fase di moral suasion e successive richieste di informazioni, in relazione alla presentazione di prezzi promozionali e prezzi di listino ritenuti non veritieri o comunque fuorvianti.

Origine del procedimento e profilo dei professionisti

Bernabei S.r.l. gestisce il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei; Bernabei Liquori S.r.l. opera anche nella vendita al minuto in punti vendita fisici. L’Autorità ha ricostruito una strategia commerciale unitaria, fondata su una medesima politica di prezzo/scontistiche/promozioni per canali online e offline.

Condotte contestate

La pratica oggetto del procedimento si articolava in due profili strettamente connessi:

  • diffusione di annunci di riduzione di prezzo e claim promozionali ingannevoli e omissivi, perché i prezzi presentati come promozionali risultavano maggiori o uguali al prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti;
  • indicazione, sul sito, sull’app e nei punti vendita, di un presunto prezzo pieno o di listino barrato, che però non era normalmente applicato ai consumatori, oppure lo era solo in modo marginale e residuale.

Tra i messaggi esaminati figuravano claim come “Vini e liquori scontati del 30% e oltre”, “afferra l’extra-sconto del -30%”, “L’offerta è servita” e “Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”, accompagnati da prezzi barrati e da indicazioni quali “prezzo più basso” e “prezzo di listino”.

Risultanze istruttorie

Le ispezioni hanno evidenziato che, per numerose referenze, i prezzi di listino barrati non comparivano nei documenti interni di pricing, mentre risultavano invece prezzi continuativi in assenza di promozione inferiori a quelli esposti al pubblico come listino. Gli storici dei prezzi e le fatture hanno mostrato che:

  • in diversi casi non vi erano vendite al prezzo di listino barrato;
  • in altri casi le vendite a quel prezzo erano del tutto marginali rispetto al volume complessivo;
  • i prezzi realmente praticati fuori promozione coincidevano con un prezzo stabile inferiore al listino pubblicizzato.

L’Autorità ha quindi ritenuto che il “prezzo di listino” fosse sostanzialmente teorico, non effettivo, e usato come base per creare un effetto di convenienza artificiale.

Valutazione giuridica

L’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. d), e 22 del Codice del consumo. In particolare, ha ritenuto che la presentazione dei prezzi e delle riduzioni di prezzo fosse idonea a ingannare il consumatore medio sulla reale convenienza dell’offerta, inducendolo a credere di acquistare a condizioni particolarmente vantaggiose rispetto a quelle effettive.

Il provvedimento richiama anche l’art. 17-bis del Codice del consumo, in tema di annunci di riduzione di prezzo, in coerenza con l’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso Aldi (C-330/23), secondo cui il prezzo ridotto non può essere uguale o superiore al prezzo precedente effettivamente applicato.

Difese delle parti e risposta dell’Autorità

I Professionisti hanno sostenuto, tra l’altro, di aver agito in buona fede, di non aver gonfiato artificiosamente i listini e di avere eliminato i riferimenti al prezzo di listino a seguito dell’attuazione degli impegni. Hanno anche contestato la rilevanza del fatto che i prodotti fossero stati venduti solo raramente al prezzo di listino, e hanno invocato una ridotta offensività della condotta.

L’Autorità ha respinto tali argomentazioni, osservando che l’assenza di un intento decettivo specifico non esclude l’illecito consumeristico e che il pregiudizio non deve necessariamente essere già concretamente realizzato, trattandosi di una fattispecie di pericolo. Ha inoltre ritenuto non decisiva l’eliminazione successiva del prezzo di listino, perché non idonea a sanare ex post la scorrettezza delle comunicazioni già diffuse.

Esito e sanzione

Gli impegni presentati da Bernabei S.r.l. sono stati rigettati e l’istanza di riesame è stata respinta. L’AGCM ha vietato la diffusione o continuazione della pratica e ha irrogato alle due società una sanzione amministrativa pecuniaria in solido di 400.000 euro.

Ai fini della quantificazione, l’Autorità ha considerato:

  • la gravità della violazione, legata alla centralità del prezzo nelle decisioni di acquisto;
  • la durata, almeno dal 1° aprile 2024 e, per taluni profili, ancora in corso;
  • le condizioni economiche delle imprese, con ricavi 2024 superiori a 31 milioni di euro per Bernabei S.r.l. e a 62 milioni di euro per Bernabei Liquori S.r.l.;
  • la necessità di garantire un adeguato effetto deterrente.

È stato inoltre imposto ai Professionisti di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate in ottemperanza alla diffida.

Punti principali

Professionisti coinvolti e origine del procedimento

Bernabei S.r.l. opera nella vendita online di bevande alcoliche e non alcoliche; Bernabei Liquori S.r.l. nella commercializzazione anche al minuto degli stessi prodotti. Il procedimento PS/12804 è stato avviato dopo una fase di moral suasion e ulteriori richieste di informazioni, in relazione a messaggi promozionali e annunci di riduzione di prezzo ritenuti potenzialmente ingannevoli.

Condotta contestata: prezzi promozionali e prezzo di listino

L’Autorità ha contestato, da un lato, la diffusione di claim e comunicazioni commerciali ingannevoli sui prezzi e sulle riduzioni di prezzo, perché prodotti pubblicizzati come in promozione avevano un prezzo uguale o superiore al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Dall’altro lato, ha contestato l’indicazione di prezzi "pieni" o di "listino" barrati che, nella sostanza, non risultavano mai applicati ai consumatori o lo erano solo in modo del tutto marginale/residuale.

Prove istruttorie e riscontri documentali

Le ispezioni e i documenti acquisiti hanno mostrato che i prezzi continuativi applicati al di fuori delle promozioni erano inferiori ai prezzi di listino barrati mostrati al pubblico. Le tabelle e gli storici prezzi forniti dalle società hanno confermato che, per molte referenze, i prezzi di listino erano teorici e quasi mai praticati; in vari casi le vendite a tali prezzi erano pari a zero o irrilevanti rispetto al totale.

Valutazione giuridica dell’Autorità

La pratica è stata qualificata come scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. d), e 22 del Codice del consumo, anche in relazione all’art. 17-bis sul prezzo precedente negli annunci di riduzione di prezzo, attuativo dell’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE. L’AGCM ha ritenuto che i messaggi potessero indurre il consumatore medio a credere in un vantaggio economico superiore a quello reale, falsando in misura apprezzabile la sua libertà di scelta.

Esito finale e sanzione

Gli impegni presentati sono stati rigettati. L’AGCM ha vietato la diffusione o continuazione della pratica e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria in solido di 400.000 euro, fissando anche l’obbligo di comunicare entro 60 giorni le misure adottate per ottemperare alla diffida.

Come è indicizzato

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