Sentenza del 25/01/2018 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Raddoppio dei termini - Testi applicativi ratione temporis- Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto. È stata ritenuta sufficiente, per il raddoppio dei termini applicabile all'anno 2009, la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, senza la necessità della sua effettiva presentazione. Il giudice tributario deve comunque verificare, con valutazione ex post, la non pretestuosità della contestazione penale e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2009. L'Amministrazione sosteneva che, secondo il testo dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 57, comma 3, del D.P.R. 633/1972 applicabile ratione temporis, fosse sufficiente la sussistenza dell'obbligo di presentare una denuncia penale per uno dei reati tributari previsti, senza che fosse necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia. Il collegio ha inoltre richiamato la necessità di una prognosi postuma, verificando che la violazione fosse astrattamente penalmente rilevante e che l'operato dell'Amministrazione non fosse pretestuoso o strumentale.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per il testo applicabile all'anno d'imposta 2009, il raddoppio dei termini di accertamento era collegato alla sussistenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario, non alla prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
Art. 57, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva il raddoppio dei termini in presenza di una violazione comportante l'obbligo di denuncia penale, secondo un criterio analogo a quello previsto per le imposte sui redditi.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Ha chiarito che, nella disciplina allora vigente, il raddoppio dei termini non richiedeva l'effettiva presentazione della denuncia penale, ma l'obbligo di denuncia derivante dalla concreta configurabilità del reato.
Cassazione, Sez. VI, ordinanza 30 maggio 2016, n. 11171
Richiamata quale orientamento interpretativo sul raddoppio dei termini e sulla necessità di verificare la concreta non pretestuosità della prospettazione penale.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina del raddoppio dei termini occorre fare riferimento al testo normativo vigente ratione temporis, cioè applicabile all'anno d'imposta e al periodo considerato.
- Per i periodi soggetti alla disciplina precedente alle modifiche normative, il raddoppio poteva operare anche senza dimostrare che la denuncia penale fosse stata effettivamente presentata, purché sussistesse un concreto obbligo di denuncia.
- Il semplice richiamo astratto a una possibile violazione penale non è sufficiente: il giudice deve verificare che i fatti contestati fossero concretamente idonei a integrare un reato tributario.
- La valutazione deve evitare condotte pretestuose dell'Amministrazione; il raddoppio non può essere utilizzato soltanto per prolungare artificiosamente i termini dell'accertamento.
- In situazioni analoghe è quindi necessario controllare l'anno d'imposta, la versione vigente delle norme, la concreta rilevanza penale dei fatti e la ragionevolezza della contestazione dell'Amministrazione.
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