Circolare numero 96 del 22-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il controvalore delle tessere o dei biglietti gratuiti di viaggio concessi dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ai familiari dei dipendenti costituisce elemento retributivo imponibile ai fini contributivi per il Fondo di previdenza autoferrotranvieri. Vengono indicati i criteri per individuare i titoli da assoggettare a contribuzione, le modalità di determinazione del valore, la compilazione dei modelli contributivi e gli adempimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi, con riferimento ai termini e agli accessori dovuti. È inoltre previsto un rinvio a future istruzioni per l’eventuale inclusione nella base di calcolo dei trattamenti economici di malattia.
Assoggettamento a contribuzione del controvalore di tessere e biglietti gratuiti di viaggio concessi ai familiari dei dipendenti del trasporto pubblico
Controvalore di tessere e biglietti gratuiti di viaggio concessi ai familiari dei dipendenti
La circolare interviene su una questione interpretativa relativa all’assoggettabilità a contribuzione del controvalore delle tessere di viaggio e dei biglietti gratuiti concessi dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione ai familiari dei dipendenti. L’Istituto afferma che tale controvalore costituisce elemento retributivo imponibile ai fini del Fondo di previdenza autoferrotranvieri, in coerenza con l’impostazione ampia dell’imponibile previdenziale.
Inquadramento normativo e motivazione
La soluzione adottata viene ricondotta, da un lato, all’art. 5, lettera f), della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che include tra gli emolumenti imponibili "qualsiasi emolumento" che costituisca corrispettivo dell’opera prestata, salvo le eccezioni tassative previste dalla norma; dall’altro, alla giurisprudenza formatasi sull’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, richiamata quale indice dell’onnicomprensività della nozione di retribuzione imponibile. La circolare precisa che tale orientamento si applica anche nell’ambito del Fondo di previdenza autoferrotranvieri ai sensi dell’art. 5 della legge n. 889/1971.
Criteri di assoggettamento a contribuzione
Le aziende interessate devono assoggettare a contribuzione il controvalore dei titoli gratuiti di viaggio concessi ai familiari dei dipendenti. L’assoggettamento va effettuato:
- per tutti i titoli che risultino effettivamente rilasciati sulla base di sistemi oggettivi di rilevazione adottati dall’azienda;
- in mancanza di sistemi di rilevazione, assumendo che tutti i componenti del nucleo familiare, esclusi i figli minori in età prescolare, abbiano effettivamente goduto del beneficio, in quanto destinatari del diritto alla fruizione.
Determinazione del valore imponibile
Il controvalore da assoggettare a contributo deve corrispondere al prezzo stabilito dalle tariffe ordinarie applicate agli utenti. La circolare evidenzia che questo criterio è agevole quando l’azienda rilascia abbonamenti mensili di libera circolazione sull’intera rete o su un numero limitato di linee. Viceversa, per le tessere di libera circolazione valide su tutta la rete, soprattutto nelle aziende che vendono servizi anche a tratte o a linee, la determinazione può risultare complessa; ciò accade in particolare per le aziende che gestiscono servizi extraurbani.
In tali casi, il controvalore unitario deve essere determinato in via mediamente presuntiva, tenendo conto:
- del ricavato complessivo dell’anno precedente rispetto a quello di validità del titolo;
- degli incassi derivanti dalla vendita di abbonamenti comunque rilasciati, quali quelli per studenti, lavoratori, utenti ordinari e simili;
- del numero complessivo di tali abbonamenti.
Esposizione nei modelli O1/M
Le somme assoggettate a contribuzione devono essere riportate nei modelli O1/M secondo modalità specifiche:
- nel quadro B, nella casella "altre competenze";
- nel quadro C, soltanto nella casella "retribuzione";
- non nella casella "retribuzione pensionabile".
La circolare chiarisce che l’emolumento rientra infatti tra quelli riconducibili alla lettera f) dell’art. 5 della legge n. 889/1971 e, per effetto dell’art. 17 della stessa legge, non concorre alla determinazione della retribuzione pensionabile.
Trattamenti economici di malattia
Per quanto riguarda la possibile inclusione del controvalore dei titoli di viaggio nella base retributiva utile al calcolo dei trattamenti economici di malattia spettanti ai dipendenti del settore, la circolare non formula un’indicazione definitiva e rinvia a successive istruzioni.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende del settore devono inoltre procedere, entro i limiti della prescrizione, alla quantificazione e al versamento dei contributi omessi sul controvalore dei titoli gratuiti già concessi, sia nei confronti del Fondo di previdenza autoferrotranvieri sia, se del caso, nei confronti delle assicurazioni minori. Fino al 31 dicembre 1992, la regolarizzazione è ammessa solo nei casi in cui risulti accertato l’effettivo rilascio del titolo di viaggio.
Ai fini della regolarizzazione, le aziende devono:
- redigere i modelli DM10 Vig. distinti per mese per la denuncia cumulativa degli importi imponibili e dei contributi dovuti;
- per il Fondo Autoferrotranvieri, con riferimento al solo 1989, attenersi alle istruzioni già impartite con le circolari n. 257 del 7.12.1989 e n. 139 del 13.6.1990;
- trasmettere, a regolarizzazione avvenuta, i modelli ET.9 suppletivi distinti per anno per l’aggiornamento delle posizioni assicurative degli interessati;
- compilare i modelli O1/M Vig.2 per gli anni dal 1990 in poi secondo le indicazioni sopra richiamate e, per gli anni fino al 1989, limitatamente al quadro B.
Versamento dei contributi e accessori
I contributi omessi devono essere calcolati applicando le aliquote contributive vigenti nei diversi periodi cui si riferiscono i titoli. A tali importi vanno aggiunti i relativi accessori di legge per il tardivo versamento. La circolare specifica che tali accessori possono essere calcolati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 48/1988 soltanto se la regolarizzazione avviene entro il 30 giugno 1993; decorso tale termine, gli accessori devono essere determinati nella misura corrente.
Agevolazioni e ruolo delle S.A.P.
Resta salva la possibilità per i datori di lavoro di attivare, direttamente o tramite le associazioni di categoria, la procedura per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 3, comma 1 e seguenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti da tale normativa.
Le S.A.P. devono portare a conoscenza delle aziende interessate il contenuto della circolare e vigilare sul puntuale adempimento degli obblighi indicati.
Punti principali
Qualificazione contributiva del controvalore dei titoli gratuiti
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha stabilito che il controvalore delle tessere di viaggio o dei biglietti gratuiti concessi ai familiari dei dipendenti è soggetto a contribuzione. Tale conclusione si fonda sull’ampia nozione di "qualsiasi emolumento" contenuta nell’art. 5, lettera f), della legge n. 889/1971 e sull’evoluzione giurisprudenziale che valorizza l’onnicomprensività dell’imponibile retributivo definito dall’art. 12 della legge n. 153/1969.
Soggetti interessati e criteri di assoggettamento
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione devono applicare la contribuzione sul controvalore dei titoli gratuiti effettivamente rilasciati ai familiari dei dipendenti. Se l’azienda dispone di sistemi oggettivi di rilevazione, l’assoggettamento riguarda solo i titoli effettivamente fruiti; in mancanza di tali sistemi, si presume il godimento da parte di tutti i componenti del nucleo familiare aventi diritto, esclusi i figli minori in età prescolare.
Determinazione del controvalore imponibile
Il valore da assoggettare a contributo coincide, in linea generale, con il prezzo delle tariffe ordinarie applicate agli utenti. Per le tessere di libera circolazione valide sull’intera rete o su un numero limitato di linee il criterio è di facile applicazione; per i titoli che consentono la circolazione gratuita sull’intera rete, soprattutto nelle aziende che commercializzano anche servizi a tratte o a linee, il controvalore unitario deve essere determinato in via mediamente presuntiva sulla base del ricavato complessivo dell’anno precedente per la vendita di abbonamenti di qualsiasi tipo e del numero di tali abbonamenti.
Esposizione nei modelli contributivi
Le somme così individuate devono essere evidenziate nei mod. O1/M: nel quadro B nella casella "altre competenze"; nel quadro C solo nella casella "retribuzione" e non in quella "retribuzione pensionabile". La circolare precisa infatti che l’elemento retributivo rientra tra quelli riconducibili alla lettera f) dell’art. 5 della legge n. 889/1971 e non è utile ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile ai sensi dell’art. 17 della stessa legge.
Trattamenti economici di malattia
Per l’eventuale inclusione del controvalore dei titoli di viaggio nella base retributiva utile al calcolo dei trattamenti economici di malattia dei dipendenti del settore, la circolare non fornisce una disciplina definitiva e rinvia a successive istruzioni.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende devono provvedere, nei limiti della prescrizione, alla quantificazione e al versamento dei contributi omessi sul controvalore dei titoli gratuiti già concessi, sia al Fondo di previdenza autoferrotranvieri sia, se dovuto, alle assicurazioni minori. Fino al 31.12.1992 la regolarizzazione è limitata ai soli casi in cui risulti accertato l’effettivo rilascio del titolo di viaggio.
Modalità operative per la regolarizzazione
Per la regolarizzazione le aziende devono redigere i mod. DM10 VIG distinti per mese per denunciare cumulativamente imponibile e contributi dovuti; per il Fondo Autoferrotranvieri, limitatamente a tutto il 1989, si richiamano le circolari n. 257 del 7.12.1989 e n. 139 del 13.6.1990. Le S.A.P. devono inoltre trasmettere i mod. ET.9 suppletivi distinti per anno per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e i mod. O1/M VIG.2, compilati per gli anni dal 1990 in poi come sopra indicato e, per gli anni fino al 1989, solo nel quadro B.
Contributi, aliquote e accessori
I contributi omessi devono essere versati applicando le aliquote contributive vigenti nei diversi periodi di riferimento dei titoli. Gli importi devono essere maggiorati degli accessori di legge per tardivo versamento; tali accessori possono essere calcolati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 48/1988 solo se la regolarizzazione avviene entro il 30.6.1993, mentre oltre tale termine devono essere determinati nella misura corrente.
Agevolazioni e vigilanza delle S.A.P.
Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro di attivare, direttamente o tramite le associazioni di categoria, la procedura per ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 166 dell’1.6.1991, art. 3, comma 1 e seguenti, nei termini e alle condizioni stabilite da tale normativa. Le S.A.P. devono portare a conoscenza delle aziende interessate il contenuto della circolare e vigilare sul puntuale adempimento degli obblighi indicati.
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