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Sentenza

Sentenza del 20/09/2021 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Legge n. 398/1991 ed art. 38 c.c. Accertamenti Ires ed IVA nei confronti del rappresentante legale delle associazioni non riconosciute.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio notificò all'ASD S e al legale rappresentante T. due avvisi di accertamento per IRES e IVA, ritenendo superato il limite di fatturato previsto dalla Legge 398/1991 e l'esistenza di IVA dovuta, nonché l'omessa tenuta di bilanci sociali e dell'elenco soci. T. impugnò gli atti sostenendo che la responsabilità personale ai sensi dell'art. 38 c.c. non può fondarsi sulla mera titolarità della carica ma richiede prova dell'attività gestionale concreta svolta per conto dell'associazione; inoltre contestò onere della prova e la ricostruzione del superamento del limite. L'Agenzia eccepì tardività del ricorso e, in appello, sostenne che T., in quanto presidente e soggetto che ha agito in più atti (istanze di adesione e comunicazioni), aveva di fatto diretto la gestione associativa e doveva rispondere solidalmente; contestò anche la deducibilità dei costi e l'applicazione del criterio di competenza per il calcolo del limite di 250.000 euro.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 38 c.c. nei confronti di T., considerando che per i tributi sussiste una presunzione che chi ha diretto la gestione associativa nel periodo considerato concorra alle decisioni che determinano obbligazioni tributarie; ha inoltre affermato che il superamento del limite di 250.000 euro va valutato secondo il criterio di competenza (art. 75 DPR 917/1986). Ha confermato che, in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo, è onere del contribuente provare i costi deducibili e che l'assenza del modello 770 preclude la deducibilità dei compensi/rimborsi ai giocatori. Conseguentemente ha condannato la parte privata al pagamento delle spese processuali: 2.268,00 euro per il primo grado e 2.428,00 euro per l'appello.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale del soggetto che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non si basa sulla sola carica, ma sull'attività concreta; tuttavia per debiti tributari sorge una presunzione che chi dirige la gestione associativa risponda solidalmente per le obbligazioni tributarie relative al periodo di investitura

  • Legge n. 398/1991

    Regime agevolato per enti associativi con soglia di ricavi; l'accertamento ha verificato il superamento del limite che comporta la decadenza dalle agevolazioni

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: chi agisce in giudizio deve provare i fatti che fondano la propria pretesa; nel caso, l'Ufficio ha dovuto dimostrare la concreta attività gestionale del rappresentante, ma la Commissione ha ritenuto sussistere una presunzione per i tributi

  • art. 75 D.P.R. n. 917/1986

    I ricavi e i costi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza ove siano determinabili oggettivamente; da ciò deriva l'applicazione del criterio di competenza per la verifica del limite di 250.000 euro

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    In caso di accertamento induttivo 'puro' l'Amministrazione può riconoscere costi forfettari; nel caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente che deve provare i costi deducibili

  • art. 143 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamata dalle parti in relazione al trattamento dei costi, ma la Commissione ha ribadito l'onere probatorio del contribuente in accertamento analitico

Massime di principio

  • La responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c. non si limita alla mera titolarità della carica: occorre valutare l'effettiva ingerenza e l'attività gestionale; tuttavia, per obbligazioni tributarie esiste una presunzione che chi ha diretto la gestione sia coinvolto nelle decisioni che generano debiti fiscali, salvo prova contraria
  • La responsabilità del rappresentante è circoscritta al periodo di investitura: va valutato se le obbligazioni tributarie sono sorte nel periodo in cui il soggetto ha effettivamente diretto la gestione
  • Per il regime agevolato della Legge 398/1991 il superamento del limite di fatturato va calcolato con criterio di competenza ai sensi dell'art. 75 del TUIR
  • In accertamenti analitici o analitico-presuntivi è onere del contribuente provare l'esistenza e la natura dei costi deducibili; l'Amministrazione non è tenuta a riconoscere costi forfettari in questi casi
  • La mancata presentazione del modello 770 ostacola il controllo e può rendere non deducibili i compensi/rimborsi erogati a soggetti (es. giocatori), in assenza di prova documentale
  • Atti compiuti personalmente dal rappresentante (anche successivamente al periodo di carica) che attestano interventi gestionali o adesioni a definizioni tributarie possono rafforzare la presunzione di responsabilità gestionale

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