Sentenza del 14/02/2019 n. 4384 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA all'importazione - Natura - Perdita dell'esenzione daziaria della merce importata - Conseguente perdita dell'IVA all'importazione - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a dazi doganali e IVA all'importazione per gli anni 2004-2006. Contestava, tra l'altro, la validità dell'accertamento, la prescrizione dei diritti di confine, la regolarità della revoca dei certificati EUR 1 e la pretesa dell'IVA all'importazione. In particolare, sosteneva che, anche qualora i certificati di origine delle merci fossero falsi e fosse venuta meno l'esenzione dai dazi, l'IVA non potesse essere nuovamente richiesta perché era già stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione delle merci dal deposito IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ha respinto i primi quattro motivi e ha accolto il quinto, il sesto e il settimo. Ha ritenuto viziata la decisione della CTR sia per non avere verificato in concreto se la notitia criminis fosse stata comunicata tempestivamente all'autorità giudiziaria, ai fini della prescrizione, sia per avere considerato automaticamente dovuta l'IVA all'importazione in conseguenza della falsità dei certificati EUR 1. La Corte ha affermato che l'IVA all'importazione e l'IVA interna o intracomunitaria sono la medesima imposta e che, se l'IVA è stata regolarmente assolta con il reverse charge previsto per il deposito IVA, la falsità dei certificati può comportare la perdita dell'esenzione daziaria, ma non determina automaticamente una nuova debenza dell'IVA all'importazione. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 84 TULD
Il termine triennale decorre dal provvedimento giudiziale che definisce irrevocabilmente il procedimento penale parallelo, quando i fatti hanno rilevanza penale.
La proroga o decorrenza collegata al procedimento penale è applicabile solo se la notitia criminis è stata comunicata all'autorità giudiziaria entro il termine originario; il giudice deve verificare concretamente tale circostanza.
Art. 221, paragrafo 3, Regolamento CEE n. 2913/1992
Termine triennale per la contabilizzazione dell'importo dei dazi, salvo fatti perseguibili penalmente.
In presenza di fatti penalmente rilevanti, il termine può essere collegato alla definizione irrevocabile del procedimento penale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale e unionale.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Procedura di revisione dell'accertamento doganale.
La CTR ha ritenuto correttamente svolta la revisione doganale; la relativa questione è stata considerata implicitamente decisa anche rispetto alle contestazioni sulla revoca dei certificati.
Art. 50-bis del D.L. n. 331/1993
Deposito IVA e assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile al momento dell'estrazione delle merci.
Quando le merci sono effettivamente introdotte nel deposito IVA e l'imposta è regolarmente assolta con il reverse charge, l'IVA non può essere richiesta una seconda volta solo perché successivamente viene contestata l'origine preferenziale delle merci.
Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina dell'IVA relativa alle importazioni.
La disciplina dell'IVA all'importazione deve essere coordinata con il principio di neutralità dell'IVA e con l'eventuale assolvimento dell'imposta mediante i meccanismi previsti per i depositi IVA.
Principio unionale di neutralità dell'IVA
L'IVA all'importazione e l'IVA interna o intracomunitaria costituiscono la medesima imposta; le differenze riguardano principalmente le modalità di accertamento e riscossione.
L'amministrazione non può pretendere nuovamente l'IVA quando la stessa imposta sia già stata regolarmente assolta con il reverse charge, poiché ciò determinerebbe una doppia imposizione o una conseguenza sostanzialmente sanzionatoria estranea alla funzione dell'IVA.
Corte di giustizia UE, causa C-272/13, Equoland
La normativa IVA osta alla richiesta dell'IVA all'importazione quando la medesima imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile.
La regolarizzazione dell'IVA attraverso autofatturazione e registrazione nei registri IVA impedisce una seconda imposizione all'importazione, anche in presenza di irregolarità relative al deposito.
Art. 273 c.p.c.
Riunione dei procedimenti connessi.
La Cassazione ha riunito i due giudizi, originati dalla duplicazione dell'appello, per evitare decisioni separate sulla medesima controversia.
Massime di principio
- La falsità o irregolarità dei certificati di origine può far perdere l'esenzione o il beneficio tariffario sui dazi, ma non comporta automaticamente una nuova debenza dell'IVA se l'imposta è già stata regolarmente assolta con il reverse charge.
- Per stabilire se l'IVA all'importazione sia ancora dovuta occorre verificare in concreto se le merci siano state effettivamente introdotte nel deposito IVA e se l'IVA sia stata correttamente assolta al momento dell'estrazione.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce, di regola, che la stessa imposta venga riscossa due volte: una volta mediante inversione contabile e una seconda volta come IVA all'importazione.
- Dazi e IVA devono essere valutati separatamente: la perdita dell'esenzione doganale non determina necessariamente la perdita del trattamento IVA già applicato.
- Quando l'amministrazione invoca la proroga del termine di prescrizione per la rilevanza penale dei fatti, deve essere verificato se la notitia criminis sia stata trasmessa tempestivamente all'autorità giudiziaria; non è sufficiente richiamare in astratto l'esistenza di un procedimento penale.
- In presenza di irregolarità documentali, possono restare applicabili dazi, sanzioni o altri effetti doganali, ma tali conseguenze non possono trasformarsi automaticamente in una duplicazione dell'IVA già assolta.
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