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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento Tarsu n. 3460 del 20 dicembre 2012, relativo agli anni 2007-2011 e all'importo di 322.965,00 euro, sostenendo che una superficie di 2.250 mq, oltre a ulteriori 402 mq, fosse destinata alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ai rifiuti urbani e smaltiti autonomamente. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva per una superficie di 90 mq concessa in comodato a R.M. In Cassazione ha dedotto l'inammissibilità dell'appello comunale, la necessità di disapplicare il regolamento Tarsu comunale, l'errata valutazione della documentazione probatoria e l'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla genericità dell'appello del Comune, affermando che nel processo tributario è sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte, purché consenta il riesame della controversia. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché la società non aveva contestato tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione della CTR, tra cui l'omessa presentazione della denuncia necessaria per ottenere l'esclusione dalla Tarsu. La Corte ha ribadito che l'esclusione prevista per determinate aree produttive non opera automaticamente, ma richiede che il contribuente indichi tempestivamente, nella denuncia originaria o di variazione, le superfici interessate, la tipologia dei rifiuti e gli altri presupposti dell'esenzione. Alluminio Sud è stata condannata a rimborsare al Comune di Bari 7.300,00 euro di spese, oltre accessori, ed è stata dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    L'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione.

    La Corte ha interpretato il requisito della specificità in modo non formalistico: la riproposizione delle difese di primo grado può essere sufficiente, poiché l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della controversia.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2

    Le deroghe all'applicazione del tributo non possono operare in via automatica.

    L'esclusione dalla Tarsu per aree in cui si producono rifiuti speciali richiede l'indicazione e la prova specifica delle superfici, della tipologia dei rifiuti e delle condizioni che giustificano l'esenzione, mediante denuncia originaria o denuncia di variazione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e)

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione ai limiti del potere comunale di assimilare i rifiuti speciali agli urbani, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola inammissibile per la mancata contestazione di un'autonoma ratio decidendi.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente che invoca l'esclusione o l'esenzione dalla Tarsu deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'esatta delimitazione delle aree e la natura dei rifiuti prodotti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'esenzione o riduzione di un tributo sui rifiuti per aree produttive non si presume dalla sola attività esercitata: il contribuente deve dichiarare tempestivamente le superfici interessate e descrivere puntualmente i rifiuti prodotti.
  • È necessario conservare e produrre documentazione coerente con gli anni accertati, come planimetrie, registri dei rifiuti, formulari, contratti di smaltimento, MUD e documentazione quantitativa e qualitativa.
  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte; se anche una sola ratio decidendi non viene censurata, essa può rendere inutilmente o inammissibilmente contestate le altre.
  • La contestazione dell'assimilazione comunale dei rifiuti speciali agli urbani deve essere formulata in modo specifico e tempestivo, indicando la norma violata e spiegando perché il regolamento comunale sarebbe illegittimo o inapplicabile.
  • Nel processo tributario, la riproposizione delle difese di primo grado nell'appello può soddisfare l'onere di specificità se esprime il dissenso dalla decisione e consente al giudice di riesaminare la controversia.
  • La prova dell'autosmaltimento dei rifiuti, da sola, non garantisce l'esenzione: occorre dimostrare anche quali aree producano tali rifiuti, la loro effettiva natura e il rispetto degli obblighi dichiarativi.

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