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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16367/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro avviso di accertamento Iva relativo al 2004. Le dogane avevano rilevato irregolarita nell'acquisto di autoveicoli usati da una societa intracomunitaria (Eurotrade Car Ltd) e la successiva vendita con applicazione del regime del margine. L'Agenzia ha contestato l'uso indebito del regime del margine e l'irregolare fatturazione/registrazione delle operazioni imponibili, con applicazione di sanzioni; la contribuente ha opposto la propria buona fede e l'asserito onere dell'amministrazione di verificare la condotta del cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi 1, 4 e 5 del ricorso principale presentato dall'Agenzia (assorbendo i motivi 2 e 3), rilevando che la C.T.R. aveva erroneamente posto a carico dell'amministrazione l'onere di provare la conoscenza da parte della contribuente dell'illiceita della cessione e non aveva valutato se la contribuente avesse adempiuto all'onere di diligenza richiesto per l'applicazione del regime del margine (anche mediante verifica dei precedenti intestatari del veicolo). La Corte ha altresi censurato la motivazione della C.T.R. sull'annullamento del rilievo relativo all'irregolare fatturazione, ritenendo che il giudice di appello non avesse correttamente qualificato il contenuto del rilievo n.2 dell'avviso. Con il ricorso incidentale la C.T.R. ha invece riconosciuto l'applicabilita limitata dello ius superveniens in tema sanzionatorio (d.lgs. n.158/2015) e la Corte di cassazione ha accolto l'incidente soltanto nei limiti dell'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio piu favorevole. La sentenza impugnata e censurata e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimita ; applicazione del regime sanzionatorio piu favorevole ove pertinente.

Norme richiamate

  • art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (conv. L. 22 marzo 1995, n. 85) - regime del margine

    Il regime del margine e facoltativo e derogatorio, va interpretato restrittivamente; se l'amministrazione contesta l'indebita applicazione spetta al cessionario dimostrare la buona fede e la massima diligenza ragionevolmente esigibile

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni IVA)

    art. 6 (commi relativi al regime sanzionatorio, inclusi 9-bis e seguenti dopo modifiche)

    Disciplina sanzionatoria delle violazioni IVA; le modifiche introdotte dal d.lgs. n.158/2015 hanno introdotto un regime sanzionatorio piu favorevole in alcuni casi di reverse charge, applicabile retroattivamente se non intervenuta definitivit degli atti

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    riferimento normativo citato in motivi

    Richiamato in tema di sanzioni e procedimento sanzionatorio tributario (richiamo testuale della sentenza)

  • art. 50 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427)

    Citata dalla CTR come norma che consente all'amministrazione di richiedere conferma dei dati identificativi del cessionario comunitario; la Corte osserva che tale richiesta e una facolta dell'amministrazione ma non esime il cessionario dall'onere di diligenza per l'applicazione del margine

  • artt. 46 e 47 D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Disposizioni sul reverse charge per acquisti intracomunitari; la Corte richiama che violazioni formali non sempre precludono il diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, ma la presenza di fatture false o frodi puo escluderlo

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 19, artt. 23 e 25 (registri IVA)

    Regole di registrazione e termini per esercitare il diritto alla detrazione; la Corte segnala che la decadenza ex art. 19 puo operare se la negligenza e provata

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova: la sentenza richiama che una volta emersi elementi oggettivi dallo stato di verifica l'onere probatorio puo spostarsi sul contribuente per dimostrare buona fede e diligenza

  • d.lgs. n. 158/2015

    art. 15, co.1, lett. f) (modifiche al d.lgs. 471/1997)

    Ha riformulato la disciplina sanzionatoria del reverse charge rendendo applicabile retroattivamente il regime piu favorevole per le violazioni commesse prima del 10/01/2016, salvo atti definitivi

  • Giurisprudenza rilevante (Cass. Sez. U. 12/09/2017, n. 21105; Cass. ord. 30/10/2018 n. 27547; sentenze C-giustizia citate)

    sentenze citate nella motivazione

    I precedenti di legittimit stabiliscono che il regime del margine deve essere interpretato restrittivamente; il cessionario deve provare buona fede e diligente verifica (es. controllo dei precedenti intestatari dei veicoli). Anche sul reverse charge la giurisprudenza richiede valutazione tra obblighi formali e sostanziali, e riconosce l'effetto dissuasivo delle fatture false

Massime di principio

  • Se l'amministrazione contesta l'uso del regime del margine sulla base di elementi oggettivi, l'onere di provare la buona fede e l'adeguata diligenza grava sul cessionario: non basta l'acritico affidamento alle dichiarazioni del cedente
  • Nella compravendita di veicoli usati la diligente verifica include, come minimo, l'accertamento della 'storia' del veicolo e dei precedenti intestatari (carta di circolazione e dati facilmente reperibili)
  • L'omessa o infedele integrazione/registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari (reverse charge) non elimina automaticamente il diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono dimostrati; tuttavia frodi o fatture false possono far perdere tale diritto
  • Le modifiche successive piu favorevoli in materia sanzionatoria (ius superveniens) possono trovare applicazione retroattiva quando compatibili e se gli atti non sono divenuti definitivi
  • Il giudice d'appello deve correttamente qualificare la natura dei rilievi dell'amministrazione (es. differenza tra omissione di verifica Iva e irregolare fatturazione/registrazione) e motivare in modo aderente ai fatti contestati
  • In caso di contestazione dell'indebita applicazione del regime del margine l'esito dipende sia dalla prova documentale della provenienza e della qualifica del cedente sia dall'adozione, da parte del cessionario, di misure di controllo e diligenza proporzionate al rischio

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