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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS10686B del 07/10/2025

FASTWEB-CONTRATTI A DISTANZA ESECUZIONE DURANTE PERIODO DI RECESSO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

AGCMPS10686B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda Fastweb S.p.A. e la rideterminazione della sanzione già irrogata per quattro pratiche scorrette relative alla conclusione ed esecuzione di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, nonché alla gestione del recesso. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2255/2025, l’AGCM riquantifica le sole sanzioni per le violazioni A, B e D, mentre la violazione C era già stata annullata integralmente. L’esito è la nuova irrogazione di sanzioni ridotte: 150.000 euro per la violazione A, 96.157 euro per la violazione B e 150.000 euro per la violazione D.

Fastweb S.p.A. – contratti a distanza e durante il periodo di recesso: rideterminazione della sanzione per pratiche scorrette confermate in parte dal Consiglio di Stato

Fastweb S.p.A. – contratti a distanza, esecuzione durante il periodo di recesso e rideterminazione della sanzione

Il provvedimento PS10686B riguarda la rideterminazione delle sanzioni già irrogate a Fastweb S.p.A. per alcune pratiche commerciali scorrette in materia di contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali, con particolare riferimento alla gestione dell’esecuzione durante il periodo di ripensamento. L’intervento dell’AGCM è conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2255 del 19 marzo 2025, che ha annullato in parte il precedente provvedimento sanzionatorio e ha imposto una nuova quantificazione per le violazioni residue.

Il professionista e la vicenda procedimentale

Fastweb S.p.A. è stata considerata professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. Il bilancio 2024 indicava ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa 2,8 miliardi di euro, dato rilevante ai fini della capacità economica e della deterrenza della sanzione.

Il procedimento di rideterminazione è stato aperto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di ricalcolare gli importi sanzionatori alla luce dei limiti fissati dal giudice amministrativo. La società aveva già versato integralmente le somme originariamente irrogate per le quattro violazioni, pari complessivamente a 2.000.000 euro.

Le condotte originariamente contestate

Nel provvedimento del 5 luglio 2017 l’Autorità aveva accertato quattro distinte violazioni:

  • Violazione A: omissione, prima del vincolo contrattuale, delle informazioni precontrattuali richieste dall’art. 49, comma 1, lett. l), del Codice del consumo, nell’ambito dei contratti a distanza tramite il sito web e/o dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
  • Violazione B: avvio dell’esecuzione del contratto, dell’attivazione della linea o della migrazione da altro operatore durante il periodo di recesso, senza richiedere la necessaria richiesta esplicita del consumatore prevista dagli artt. 50, comma 3, e 51, comma 8, del Codice del consumo, e senza consentire una libera scelta effettiva.
  • Violazione C: richiesta e/o addebito, in caso di recesso da contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, di “costi del servizio o dei consumi che non rientrano negli importi mensili”, ritenuti non dovuti ai sensi dell’art. 57, comma 3.
  • Violazione D: acquisizione di proposte vincolanti senza informare adeguatamente il consumatore e senza consentirgli di esercitare immediatamente il diritto di ripensamento ex art. 52, secondo le modalità dell’art. 54 e con gli effetti di cui all’art. 55, comma 1, lett. b), prevedendo solo la revoca scritta tramite raccomandata A/R fino alla conclusione del contratto.

L’esito del giudizio amministrativo e il perimetro della rideterminazione

La sentenza del Consiglio di Stato ha inciso in modo diverso sulle singole violazioni. La sanzione relativa alla violazione C è stata annullata integralmente. Per la violazione B, il giudice ha precisato che, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore poteva autorizzare l’attivazione del servizio durante il periodo di recesso mediante richiesta espressa, sicché solo una parte del perimetro originario restava illecita. Inoltre, il Consiglio di Stato ha richiesto che la nuova sanzione tenesse conto dell’effettiva importanza del danno cagionato, con riguardo alle violazioni A, B e D.

Le difese di Fastweb

Nel procedimento di rideterminazione, Fastweb ha sostenuto che le condotte confermate non avrebbero prodotto un pregiudizio concreto o comunque solo marginale. In sintesi, la società ha dedotto che:

  • solo una percentuale marginale dei consumatori aveva poi esercitato il recesso;
  • la propria policy non prevedeva addebiti ai consumatori che avessero richiesto espressamente l’avvio del servizio durante i 14 giorni di ripensamento;
  • non risultavano reclami o segnalazioni nel periodo considerato.

Per la violazione B, Fastweb ha inoltre osservato che la parte dei contratti fuori dai locali commerciali non colpita dall’annullamento del giudice costituiva la maggioranza del perimetro originario. La società ha chiesto in via principale di escludere del tutto la sanzionabilità delle condotte rideterminate o, in subordine, di riportare gli importi a valori non superiori al 10% di quelli originari.

Le valutazioni dell’Autorità

L’Autorità ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’assenza di un danno effettivo escluderebbe la sanzione. Ha ribadito che, in materia di pratiche commerciali scorrette, non occorre provare un danno concretamente prodotto: è sufficiente che la condotta sia idonea, secondo un giudizio prognostico, a incidere in modo apprezzabile sulle scelte dei consumatori. Si tratta infatti di un illecito di pericolo.

L’AGCM ha poi precisato che la policy aziendale invocata da Fastweb riguardava un elemento già valutato dal Consiglio di Stato in relazione alla violazione C, e non poteva essere utilizzato per escludere anche le altre violazioni residue.

Criteri di quantificazione della sanzione

Per la rideterminazione la decisione richiama i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, applicabili in virtù dell’art. 27, comma 13, del Codice del consumo. L’Autorità ha considerato:

  • la gravità delle violazioni;
  • l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione;
  • la personalità dell’agente;
  • le condizioni economiche della società.

In ottemperanza alla sentenza, l’AGCM ha tenuto conto, per la violazione B, del numero di contratti per i quali la illiceità è stata confermata dal Consiglio di Stato rispetto al perimetro originario. Ha inoltre valutato, per le violazioni A, B e D, l’effettivo impatto delle condotte sui consumatori, pur confermando la necessità di una sanzione con funzione deterrente.

Rideterminazione finale delle sanzioni

La nuova quantificazione è stata effettuata in due passaggi: per la violazione B, l’importo è stato anzitutto ridotto a 288.470 euro in ragione del solo segmento di condotte confermato come illecito; successivamente, sia tale importo sia le sanzioni per le violazioni A e D sono state ridotte a un terzo, tenendo conto del limitato impatto sui consumatori e dell’esigenza di efficacia deterrente.

Gli importi finali sono stati quindi fissati in:

  • 150.000 euro per la violazione A;
  • 96.157 euro per la violazione B;
  • 150.000 euro per la violazione D.

Dispositivo finale

Il provvedimento dispone la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di Fastweb S.p.A. per le lettere e), f) e h) del dispositivo del provvedimento n. 26677/2017. Il testo prevede la notificazione ai soggetti interessati e la pubblicazione nel Bollettino AGCM, con le ordinarie indicazioni sui rimedi giurisdizionali esperibili davanti al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Professionista e origine del procedimento

Fastweb S.p.A., operatore delle telecomunicazioni, è stata qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), Codice del consumo. Il procedimento PS10686B nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2255 del 19 marzo 2025, che ha annullato in parte il precedente provvedimento AGCM n. 26677/2017 e ha rimesso all’Autorità la rideterminazione di alcune sanzioni.

Condotte originariamente accertate

Nel provvedimento del 5 luglio 2017 erano state accertate quattro condotte: omessa informazione precontrattuale sull’avvio dell’esecuzione durante il recesso (violazione A); avvio dell’esecuzione o dell’attivazione/migrazione durante il periodo di recesso senza richiesta esplicita del consumatore (violazione B); addebito di costi del servizio o dei consumi in caso di recesso, ritenuti non dovuti (violazione C); limitazione del diritto di ripensamento alla sola revoca scritta con raccomandata A/R fino alla conclusione del contratto, senza corretta informativa sulle modalità di esercizio del recesso (violazione D).

Effetti della sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del 19 marzo 2025 ha annullato integralmente la sanzione relativa alla violazione C e ha circoscritto la valutazione della violazione B ai soli contratti per i quali non risultava la possibilità di autorizzare correttamente l’attivazione durante il periodo di recesso mediante richiesta espressa. Ha inoltre richiesto che le sanzioni per le violazioni A, B e D fossero rideterminate considerando l’effettivo impatto delle condotte sui consumatori.

Difese di Fastweb nel procedimento di rideterminazione

Fastweb ha sostenuto che le condotte confermate non avrebbero prodotto un concreto pregiudizio ai consumatori o avrebbero avuto effetti marginali, richiamando la limitata percentuale di recessi, l’assenza di reclami e una policy aziendale che escludeva addebiti nei casi di richiesta esplicita di avvio del servizio. In relazione alla violazione B, la società ha inoltre evidenziato che i contratti fuori dai locali commerciali non colpiti dall’annullamento costituivano la maggioranza del perimetro originario.

Valutazioni dell’Autorità

L’AGCM ha respinto l’argomento secondo cui l’assenza di danno concreto escluderebbe la sanzionabilità, ribadendo che la disciplina sulle pratiche scorrette configura un illecito di pericolo: è sufficiente l’idoneità della condotta a limitare considerevolmente le scelte dei consumatori. Per la quantificazione, l’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, richiamati dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo, tenendo conto della gravità, dell’opera eventualmente svolta per attenuare l’illecito, della personalità dell’agente e delle condizioni economiche della società.

Rideterminazione delle sanzioni

In ottemperanza alla sentenza e fermo restando quanto non censurato nel precedente provvedimento, l’Autorità ha ritenuto di considerare, per la violazione B, solo le condotte effettivamente confermate come illecite, riducendo il relativo importo a 288.470 euro prima dell’ulteriore riduzione in ragione del limitato impatto sui consumatori. Ha quindi applicato una riduzione a un terzo anche alle sanzioni per le violazioni A e D, fissando gli importi finali in 150.000 euro per la violazione A, 96.157 euro per la violazione B e 150.000 euro per la violazione D.

Esito finale

Il provvedimento conclude con la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di Fastweb S.p.A. per le lettere e), f) e h) del dispositivo del provvedimento n. 26677/2017, confermando la natura scorretta delle condotte residue e la funzione deterrente della sanzione.

Come è indicizzato

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