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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12954 del 23/09/2025

ALD – DANNI AL VEICOLO

AGCMPS12954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che ALD Automotive Italia S.r.l., operante nel noleggio a lungo termine, ha presentato in modo ingannevole e frammentato il servizio accessorio di limitazione della responsabilità per danni al veicolo e ha gestito in modo scorretto gli addebiti alla riconsegna. La pratica ha riguardato tutti i clienti che acquistavano il servizio, con particolare impatto sui danni non denunciati perché non visibili o non immediatamente riconoscibili dal consumatore medio. L’Autorità ha ritenuto violati gli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ha vietato la diffusione o continuazione della pratica e ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro.

ALD Automotive Italia S.r.l. – gestione addebiti per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine: pratica commerciale scorretta accertata con sanzione di 5.000.000 €

ALD Automotive Italia S.r.l. – danni al veicolo nel noleggio a lungo termine

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato le modalità con cui ALD Automotive Italia S.r.l., operante nel noleggio a lungo termine di autoveicoli, gestiva il servizio accessorio di limitazione della responsabilità per danni al veicolo e i conseguenti addebiti alla riconsegna. Il procedimento è stato avviato nell’aprile 2025 a seguito di segnalazioni di consumatori ed è culminato nell’accertamento della scorrettezza della pratica e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del procedimento e perimetro dell’istruttoria

L’istruttoria ha riguardato la gestione degli addebiti per danni riportati dal veicolo durante il periodo di noleggio e, in particolare, tre profili di condotta:

  • informativa carente, ambigua e frammentata sulle caratteristiche e sull’operatività del servizio accessorio di limitazione della responsabilità;
  • informativa insufficiente sui criteri di individuazione, valutazione e quantificazione dei danni alla riconsegna, con conseguente incertezza sul perimetro del "normale stato d’usura";
  • addebito di danni non denunciati anche quando non conoscibili dal consumatore medio perché non visibili ad occhio nudo o non derivanti da un sinistro evidente.

L’Autorità ha contestato la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo ed ha svolto accertamenti ispettivi presso la sede della società e presso un’agenzia di Roma.

Come era presentato il servizio di limitazione della responsabilità

Secondo l’AGCM, il servizio veniva venduto ai clienti come una limitazione della responsabilità dietro pagamento di un corrispettivo mensile e con applicazione di una franchigia. Tuttavia, la presentazione complessiva faceva apparire il servizio come una sorta di copertura assicurativa, tanto che dalle segnalazioni risultava che alcuni clienti ritenevano di aver acquistato una polizza “Kasko”.

L’Autorità ha valorizzato diversi elementi:

  • le informazioni precontrattuali erano generiche e non spiegavano le condizioni di operatività del servizio;
  • la Lettera d’Offerta riportava il servizio in stretta vicinanza grafica con le garanzie assicurative e si limitava a indicare i costi a carico del cliente;
  • il MLA collocava la disciplina tra le “Garanzie assicurative e servizi accessori”, contribuendo alla confusione tra servizio accessorio e polizze assicurative.

L’informazione, quindi, è stata ritenuta non solo incompleta ma anche idonea a indurre il consumatore a una percezione inesatta della natura del servizio acquistato.

Onere di denuncia del danno e conseguenze della mancata segnalazione

Un profilo centrale della contestazione è stato l’onere di denunciare ogni singolo danno entro tre giorni o comunque prima della riconsegna del veicolo. L’AGCM ha ritenuto che tale elemento non fosse rappresentato in modo chiaro e immediato ai clienti al momento della conclusione del contratto.

Secondo il provvedimento:

  • l’informativa precontrattuale non evidenziava che la limitazione di responsabilità era subordinata alla tempestiva denuncia;
  • la Lettera d’Offerta non spiegava che l’omessa denuncia poteva determinare l’addebito integrale del danno;
  • il MLA rendeva comprensibile la conseguenza solo attraverso il coordinamento tra articoli diversi, con un aggravio informativo per il consumatore.

Per l’Autorità, si trattava di condizioni essenziali del servizio, che avrebbero dovuto essere comunicate con chiarezza sin dal primo contatto commerciale.

Guida Stato d’Uso e definizione dei danni addebitabili

Un ulteriore profilo ritenuto scorretto riguarda la mancata conoscibilità, da parte del consumatore, della Guida Stato d’Uso, documento contenente i criteri di valutazione dei danni e la distinzione tra danni addebitabili e danni riconducibili al normale stato d’usura.

L’AGCM ha osservato che:

  • la Guida non era allegata alla documentazione contrattuale o precontrattuale consegnata al cliente;
  • non era soggetta a specifica accettazione;
  • il consumatore non veniva posto in condizione di sapere che tale documento esistesse né di comprenderne l’utilità prima della firma.

L’Autorità ha ritenuto che la mancanza di tale informazione pregiudicasse la possibilità di valutare preventivamente la convenienza economica del servizio, poiché il documento delimitava i danni che il cliente doveva denunciare per beneficiare davvero della limitazione di responsabilità.

Addebiti per danni non visibili o non facilmente riconoscibili

Il provvedimento valorizza anche un caso concreto in cui un cliente, pur avendo acquistato il servizio con franchigia pari a zero, si è visto addebitare il costo di riparazione di una lieve ammaccatura non rilevata ad occhio nudo e individuata solo con strumentazione tecnica al momento della perizia di riconsegna.

Per l’AGCM, questo dimostra che il meccanismo contestato esponeva i consumatori al rischio di scoprire solo alla fine del rapporto l’esistenza di danni non apprezzabili con l’ordinaria diligenza, con conseguente vanificazione della funzione stessa del servizio di limitazione della responsabilità. Tale prassi è stata ritenuta incompatibile con gli artt. 24 e 25 del Codice del consumo, perché imponeva un onere eccessivo e poteva ostacolare la fruizione del servizio acquistato.

Difese del professionista e loro rigetto

ALD ha sostenuto che l’obbligo di denuncia preventiva fosse prassi di settore e che la documentazione contrattuale fosse sufficiente; ha inoltre affermato che il numero di reclami fosse limitato e che il cliente ricevesse anche reminder prima della riconsegna. La società ha pure dedotto di aver aggiornato la documentazione nel 2025, introducendo nuovi richiami alla Guida e ulteriori materiali informativi.

L’Autorità ha respinto tali difese osservando che:

  • le pratiche commerciali scorrette sono illeciti di pericolo, per i quali conta la potenzialità lesiva della condotta e non il solo numero dei reclami;
  • la nozione di consumatore medio non può essere elevata fino a presupporre conoscenze tecniche specifiche sul funzionamento del servizio;
  • i miglioramenti documentali del 2025 non erano decisivi per il periodo oggetto di contestazione e, comunque, non eliminavano i profili critici relativi agli addebiti per danni non riconoscibili.

Qualificazione giuridica e provvedimento finale

L’AGCM ha concluso che la condotta di ALD costituisce una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

Il provvedimento finale dispone:

  • il divieto di diffusione o continuazione della pratica;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 euro;
  • l’obbligo per il professionista di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate in ottemperanza alla diffida, con particolare riguardo alla condotta sub c).

Criteri di quantificazione della sanzione

Nella determinazione dell’importo l’Autorità ha considerato:

  • la gravità della violazione;
  • la durata della pratica, ritenuta quantomeno risalente a ottobre 2019 e ancora in corso almeno per i profili di cui alla condotta sub c);
  • la diffusione nazionale e l’ampiezza dell’impatto;
  • il fatto che il servizio era acquistato dalla quasi totalità dei clienti;
  • i ricavi specifici del servizio, pari a oltre 10 milioni di euro nel triennio 2022-2024;
  • le condizioni economiche della società, di grandi dimensioni.

Sono state valutate positivamente alcune misure volontarie adottate da ALD nel 2025 per migliorare l’informazione, ma tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la scorrettezza né a elidere la sanzione.

Punti principali

Condotta contestata e struttura della pratica

La pratica riguardava la gestione degli addebiti per danni al veicolo durante e alla fine del noleggio a lungo termine. L’AGCM ha contestato tre profili: informazione carente e ambigua sul servizio accessorio di limitazione della responsabilità; informazione inadeguata sui criteri di individuazione e quantificazione dei danni in riconsegna; addebito di danni non denunciati anche quando non conoscibili dal consumatore medio perché non visibili ad occhio nudo o non derivanti da un evento sinistroso.

Valutazione dell’informazione precontrattuale e contrattuale

L’Autorità ha ritenuto che la documentazione fornita da ALD non consentisse al consumatore di comprendere chiaramente natura, limiti e condizioni operative del servizio. L’informativa precontrattuale non spiegava l’onere di tempestiva denuncia del danno né le conseguenze della sua omissione; la Lettera d’Offerta riportava solo la franchigia, senza chiarire che la mancata denuncia poteva far venir meno la limitazione di responsabilità; il MLA richiedeva un coordinamento tra più clausole e collocava il tema in prossimità delle garanzie assicurative, favorendo la confusione con una vera polizza.

Guida Stato d’Uso e criteri di addebito dei danni

Secondo l’AGCM, la Guida Stato d’Uso conteneva informazioni essenziali per capire quali danni fossero considerati normale usura e quindi non addebitabili. Tale documento però non era allegato alla contrattualistica né richiamato in modo efficace nella fase precontrattuale; il consumatore non era messo in grado di conoscerne esistenza e contenuto. L’Autorità ha ritenuto che ciò impedisse una scelta consapevole anche in relazione alla convenienza economica del servizio.

Danni non visibili e addebiti alla riconsegna

È stato ritenuto scorretto l’addebito di danni non denunciati anche quando non erano riconoscibili dal consumatore medio. L’istruttoria ha valorizzato una segnalazione in cui un lieve danno da ammaccatura, non visibile ad occhio nudo e rilevato solo con strumentazione tecnica, era stato addebitato integralmente nonostante il servizio fosse stato acquistato con franchigia pari a zero. L’AGCM ha considerato questa prassi idonea a frustrare la funzione stessa del servizio acquistato.

Esito, sanzione e criteri di quantificazione

L’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ha vietato la prosecuzione o diffusione della pratica e ha irrogato una sanzione di 5.000.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la gravità, la durata almeno dal 2019, l’ampiezza nazionale, la quasi totalità dei clienti interessati dal servizio, i ricavi specifici del servizio e le misure volontarie adottate da ALD nel 2025 per migliorare l’informazione, ritenendo però che tali misure non eliminassero integralmente i profili contestati, soprattutto per la condotta sub c).

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolepratica aggressivaomissioni informativenoleggio a lungo terminesanzioni

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