Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con rideterminazione presuntiva del reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP sulla base della disciplina delle società di comodo. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della L. n. 724/1994, ma si risolveva nella riproposizione delle doglianze già formulate contro l'avviso di accertamento, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la CTR avesse ignorato sei circostanze ritenute decisive e già valorizzate nei precedenti gradi; anche tale motivo, però, si limitava a riprodurre il contenuto dell'atto impositivo e a richiamare genericamente atti e fatti del giudizio di merito, non trascritti né allegati, e non risultanti dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la sentenza della CTR con una critica puntuale e argomentata, ma si limitassero a reiterare le difese contro l'avviso di accertamento e ad allegare, in modo generico, fatti asseritamente decisivi non verificabili dal testo della decisione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 L. n. 724/1994
norma posta a base dell'inquadramento della società come società di comodo ai fini dell'accertamento presuntivo del reddito
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa della rideterminazione presuntiva del reddito imponibile
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme alle altre norme dell'accertamento presuntivo
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale ulteriore base dell'accertamento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per censurare la pretesa violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non diretto contro la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità
art. 366 c.p.c.
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve avere come oggetto la sentenza impugnata e contenere una critica specifica, argomentata e puntuale alla sua motivazione; non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare le difese già svolte contro l'atto amministrativo o l'atto impositivo.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la decisione del giudice di merito e si risolve nella mera riproposizione del merito della controversia.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione chiara dei fatti decisivi asseritamente omessi e deve poggiare su elementi effettivamente desumibili dagli atti o dalla sentenza, non su allegazioni generiche o non verificabili.
- La mancata specificità del ricorso e la mancata trascrizione o produzione degli atti processuali richiamati impediscono il controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità del motivo.
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