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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44043/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colacino, nella qualità di legale rappresentante della Col.Be Costruzioni unipersonale Srl, era stato imputato per la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74/2000: avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi documentati con fatture relative a operazioni fittizie per complessivi €42.660,00 (Iva €9.012,30). In Cassazione ha proposto sette motivi: (1) omissione di valutazione di dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e degli estratti conto; (2) violazione del principio ne bis in idem per sanzione già inflitta dalla Commissione tributaria provinciale; (3) inversione dell'onere della prova; (4) mancata attivazione di strumenti istruttori per chiarire il ruolo di terzi (es. Antonio/Francesco Silipo); (5) carenza di motivazione sulla consapevolezza della struttura aziendale emittente le fatture e sul fatto che gli importi siano stati (tardivamente) pagati; (6) contraddittorietà in ordine al dolo; (7) contrasto fra accertamento tributario (fittizietà soggettiva) e accertamento penale (fittizietà oggettiva).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato e la sentenza della Corte d'appello di Bologna (che aveva confermato la condanna in primo grado) è stata confermata. La Corte di Cassazione ha ritenuto valida la motivazione di merito: emergevano elementi probatori consistenti nella incapacità della società emittente le fatture (La Cavalleria) di eseguire le prestazioni dichiarate, l'assenza di riscontri di pagamento/documentazione fiscale da parte dell'emittente e l'inidoneità dell'imputato a smentire tali elementi. Sulla questione del ne bis in idem la Corte ha stabilito che non sussiste violazione quando tra procedimento amministrativo e penale esiste connessione sostanziale e temporale e quando il giudice penale prende in considerazione l'effetto della sanzione amministrativa (qui il pagamento rateale del debito tributario) evitando una sanzione complessiva sproporzionata. In rito abbreviato il materiale probatorio utilizzabile è quello delle indagini preliminari; le censure istruttorie dovevano tradursi in rilievi sulla motivazione e non in vizi procedurali. La Corte ha altresì osservato che la distinzione tra fittizietà oggettiva e soggettiva non è rilevante ai fini penali quando l'effetto è l'alterazione dell'imponibile. In primo grado la pena complessiva comminata era di 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale e senza confisca, tenuto conto del soddisfacimento del debito tributario.

Norme richiamate

  • art. 2 del dlgs n. 74/2000

    Norma che punisce le dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; applicata per l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi attestati con fatture ritenute fittizie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in chiusura della decisione: norma procedurale relativa agli effetti della decisione (es. spese), applicata nel contesto della pronuncia di rigetto del ricorso.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2245

    Giurisprudenza citata sul tema del ne bis in idem tra sanzioni amministrative e penali: non si configura automaticamente la violazione se i due procedimenti sono connessi e il giudice penale compensa l'effetto della sanzione amministrativa per evitare sproporzione.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 7 febbraio 2019, n. 5934

    Ulteriore precedente sul principio secondo cui la convivenza di sanzioni amministrative e penali è compatibile se gestita in un unico contesto sanzionatorio con meccanismi compensativi.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 19 aprile 2023, n. 16576

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la qualificazione della fittizietà come oggettiva o soggettiva non altera la rilevanza penale quando la condotta ha prodotto la riduzione dell'imponibile.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1998

    Precedente sul medesimo principio di pari valenza, ai fini penali, della falsità oggettiva o soggettiva nelle fatture utilizzate per evadere.

Massime di principio

  • La sussistenza di una sanzione amministrativa tributaria non impedisce automaticamente una successiva sanzione penale per gli stessi fatti: non vi è ne bis in idem se c'è connessione sostanziale e temporale fra i procedimenti e se il giudice penale tiene conto dell'effetto della sanzione amministrativa per evitare una sanzione complessiva sproporzionata.
  • Nel rito abbreviato il giudice è vincolato al materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari; richieste di attività istruttorie aggiuntive dovevano essere formulate prima dell'ammissione al rito abbreviato o trasformate in rilievi sulla motivazione.
  • L'onere della prova resta in capo all'accusa, ma la mancata produzione da parte della difesa di elementi idonei a contrastare indizi e riscontri probatori consolidati può determinare la conferma della condanna senza che ci sia inversione illegittima dell'onere probatorio.
  • La prova che una società emittente fatture non possiede struttura, beni, personale o dichiarazioni coerenti è elemento fortemente indiziario della fittizietà delle operazioni; la circostanza del pagamento tardivo delle somme o della regolarizzazione tributaria può avere rilievo solo in sede di determinazione della pena.
  • Dal punto di vista penale la distinzione tra fittizietà oggettiva e soggettiva ha spesso valore formale: entrambi gli aspetti possono integrare il reato se la finalità è la riduzione dell'imponibile.
  • In presenza di pene lievi e di estinzione o soddisfazione del debito tributario, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena e non disporre misure patrimoniali (es. confisca) quando il recupero tributario è già stato realizzato.

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