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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

1) per l'annullamento del diniego tacito/implicito formatosi sull’istanza di accesso presentata il 06.11.2025 acquisita al prot. n. 36093/2025 del 07.11.2025 dal Comune di Palmi e, per quanto occorra, della nota comunale di riscontro trasmessa via PEC dell’11.12.2025; 2) per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti e dell’obbligo del Comune di Palmi di concludere il procedimento (anche sulla rettifica/aggiornamento catastale) con provvedimento espresso e motivato; 3) per l’accertamento dell’utilizzazione sine titulo del bene, ove dall’ostensione risulti l’assenza di un valido titolo, e, per l’effetto, la restituzione (ove possibile) con risarcimento ovvero, in subordine, l’acquisizione ex art. 42bis d.P.R. 327/2001 con l’indennizzo/ristoro previsto.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaaltro

Atto impugnato: diniego tacito o implicito sull’istanza di accesso del 6 novembre 2025 e nota comunale di riscontro trasmessa via PEC l’11 dicembre 2025, oltre al silenzio sulla conclusione del procedimento di rettifica o aggiornamento catastale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto cumulativamente una domanda di annullamento del diniego tacito o implicito formatosi sull’istanza di accesso e della nota comunale di riscontro, una domanda di accertamento del diritto di accesso, una domanda avverso il silenzio dell’amministrazione con richiesta di conclusione espressa e motivata del procedimento relativo alla rettifica o all’aggiornamento catastale, nonché domande di accertamento dell’eventuale utilizzazione sine titulo del bene, di restituzione, di risarcimento del danno o, in subordine, di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con il pagamento dell’indennizzo previsto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per pluralità di domande eterogenee, l’irricevibilità della domanda di accesso per tardività, il difetto di giurisdizione amministrativa sulla rettifica catastale e l’inammissibilità della domanda risarcitoria. Il ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della costituzione del Comune.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande né le eccezioni formulate dalle parti. Ha ritenuto che le diverse domande, essendo soggette a riti differenti, possano essere trattate congiuntamente, ma necessariamente mediante il rito ordinario, in applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito e demandato alla Segreteria la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 8 delle norme di attuazione del c.p.a. La questione relativa alla tardività della costituzione del Comune e le eccezioni di inammissibilità, irricevibilità e difetto di giurisdizione restano da esaminare nella successiva trattazione.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    le diverse domande proposte in ricorso, in quanto soggette a riti differenti, possono essere congiuntamente trattate ma con il rito ordinario

    La contemporanea proposizione di domande soggette a riti diversi consente la trattazione congiunta, con applicazione del rito ordinario.

  • art. 87, comma 6, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla disciplina della trattazione camerale e pubblica, senza una specifica applicazione ulteriore rispetto alla conversione del rito.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda contro il silenzio dell’amministrazione, senza che l’ordinanza ne definisca nel merito i presupposti.

  • art. 8 delle norme di attuazione al c.p.a.

    Individua la disciplina per la fissazione dell’udienza pubblica successiva alla conversione del rito.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale base normativa della domanda subordinata di acquisizione del bene, senza decisione sulla sua applicabilità concreta.

Massime di principio

  • Quando un ricorso cumula domande soggette a riti processuali differenti, le domande possono essere trattate congiuntamente mediante il rito ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
  • La conversione del rito per la trattazione congiunta di domande eterogenee non comporta la decisione anticipata sulle condizioni dell’azione, sulla giurisdizione o sulle eccezioni di rito, che devono essere esaminate nella successiva fase di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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