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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03393/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo eliminando la pena pecuniaria, ma confermando la condanna. La difesa denunciava vizio di motivazione sia quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità per concorso nell'illecito trasporto di circa 60 kg di t.l.e., sia quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare contestava la lettura degli indizi, sostenendo che il coinvolgimento fosse stato desunto indebitamente dal solo fatto di essere in auto con un altro soggetto e di aver fatto da staffetta, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato anche contatti telefonici e messaggi tra i soggetti coinvolti, nonché immagini di pacchetti di sigarette simili a quelli sequestrati sul cellulare dell'imputato. La difesa insisteva inoltre sulla necessità di concedere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, preclusa in sede di legittimità, poiché non denunciavano reali vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre considerato incensurabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità dei fatti, sulla personalità degli imputati e sull'assenza di elementi positivi desumibili dalla condotta processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando sorretto da motivazione basata sulla gravità dei fatti, sulla personalità dell'imputato e sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili nel comportamento processuale.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non sono deducibili doglianze che mirino solo a una diversa valutazione del materiale probatorio o contestino la persuasività della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito o della prova, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La contestazione della motivazione è ammissibile solo se denuncia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi; non sono sufficienti doglianze sulla mera inadeguatezza, mancanza di rigore o diversa attendibilità attribuita alle prove.
  • La prova indiziaria è correttamente apprezzata quando il giudice di merito valorizza un insieme di elementi convergenti e non un singolo dato isolato; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura se sorretto da motivazione non meramente apparente e ancorata a elementi quali gravità del fatto, modalità della condotta, personalità dell'imputato e assenza di indicatori favorevoli desumibili dal comportamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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