Cassazione Penale, Ordinanza n. 17982/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione e cessione di cocaina. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge processuale in relazione alla notifica della sentenza di primo grado e alla traduzione degli atti, assumendo che la traduzione fosse errata perché relativa ad altro processo e che non vi fosse effettiva conoscenza della lingua italiana; 2) vizio di motivazione sul carattere non occasionale della condotta, contestando l'aggravante speciale ritenuta in appello; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, comunque infondate alla luce della motivazione di merito e dei principi sul sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di trenta giorni dal deposito della motivazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era una mera riproposizione di una doglianza già respinta dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'ignoranza della lingua italiana sulla base di indici fattuali convergenti; che l'accertamento sulla conoscenza della lingua è questione di fatto riservata al giudice di merito; che il secondo motivo reiterava una censura già confutata con riferimento ai precedenti specifici e alla ripetizione giornaliera della condotta, rilevanti ai fini della non occasionalità; che il terzo motivo non superava il principio secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente la valorizzazione degli elementi ritenuti decisivi, nella specie la pessima biografia penale. In ogni caso, il ricorso era tardivo perché proposto il 20 gennaio 2025 oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 19 dicembre 2024. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
elemento specializzante della non occasionalità della condotta
La non occasionalità della condotta integra l'aggravante speciale prevista dalla norma quando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico.
art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni; nel caso concreto il termine decorreva dal deposito della motivazione della sentenza di appello ed era scaduto prima della proposizione del ricorso.
art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.
Il deposito delle motivazioni ai sensi di questa norma rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Massime di principio
- L'accertamento della effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica, coerente e completa.
- Una censura di legittimità che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- La non occasionalità della condotta, quando rileva quale elemento specializzante o aggravante in materia di stupefacenti, può desumersi dalla presenza di precedenti specifici e dalla ripetizione della condotta nel tempo.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole prospettato, essendo sufficiente la valorizzazione degli aspetti ritenuti decisivi, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti nel merito.
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