Cassazione Civile, Ordinanza n. 17471/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a immobili-silos ubicati presso il porto di Catania, con cui l'Ufficio ha rideterminato la categoria catastale da E/1 a D/8 e la rendita da euro 13.328,00 a euro 60.199,00 rispetto a quanto dichiarato con DOCFA nel 2011. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: 1) che i giudici di merito avessero utilizzato documenti e memorie depositati tardivamente; 2) che la sentenza d'appello fosse viziata da motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria; 3) che la notifica dell'avviso, effettuata a soggetto diverso dalla società, fosse nulla e non sanabile, con conseguente invalidità dell'accertamento; 4) che l'avviso fosse carente di motivazione perché l'Ufficio avrebbe modificato i dati DOCFA e avrebbe dovuto esplicitare in modo puntuale le ragioni della rettifica; 5) che la classificazione in categoria D/8 fosse errata, difettando autonomia funzionale e reddituale del complesso; 6) che la sentenza di merito avesse omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all'eccessività della rendita attribuita. La Cassazione ha respinto i primi cinque motivi, ritenendo specificamente ammissibile il ricorso, insussistente il vizio di motivazione apparente, sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, adeguata la motivazione dell'avviso e corretta la classificazione in categoria D in base all'autonomia funzionale e reddituale degli immobili. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla specifica censura relativa alla quantificazione della rendita catastale e alla sua asserita sproporzione rispetto ai dati DOCFA e alle caratteristiche della struttura.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso per omessa pronuncia sul punto della quantificazione della rendita catastale, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha rinviato alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la questione residua richiede un nuovo esame di merito sul valore della rendita attribuita.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che nel ricorso siano indicati con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'uso di documenti tardivi; la Corte esclude che la decisione di merito si sia fondata su materiale probatorio depositato oltre termine.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla dedotta utilizzazione di documenti e memorie aggiuntive depositati tardivamente.
art. 111 Cost.
È invocato sia per il vizio di motivazione sia per il rispetto del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La Corte richiama il parametro del contenuto minimo della motivazione nel processo tributario.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è solo apparente se manca l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto e dell'iter logico seguito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità processuali, tra cui motivazione apparente, violazione di norme sulle notifiche e omessa pronuncia.
art. 14 l. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente sul tema della notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla regolarità della notificazione a soggetto diverso dalla società.
art. 74, comma 1, l. 342/2000
La notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita ne determina l'efficacia e il termine per l'impugnazione, ma non ne esclude l'applicabilità al periodo precedente, trattandosi di atto dichiarativo e non costitutivo.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione dell'avviso è sanata se il contribuente propone ricorso e l'atto raggiunge il proprio scopo.
art. 3 l. 241/1990
Invocato sul dovere di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 7 l. 212/2000
Invocato dalla ricorrente sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato quale parametro della motivazione dell'atto impositivo.
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006
Richiamato per la disciplina catastale e il classamento degli immobili.
art. 41 d.l. 262/2006
Richiamato insieme all'art. 2, comma 40, nel contesto del classamento catastale.
art. 1, commi 578 e 579, l. 205/2017
Richiamati dalla ricorrente nel motivo sul corretto classamento catastale.
art. 112 c.p.c.
La sentenza di merito è cassata perché non ha esaminato lo specifico motivo di appello sulla sproporzione dell'importo della rendita catastale, integrando omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità e l'autosufficienza non impongono la trascrizione integrale di tutti gli atti richiamati, quando il ricorso indichi in modo puntuale il contenuto degli atti e la loro presenza nel fascicolo di merito.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione o vi sia un contrasto insanabile tale da rendere incomprensibile l'iter logico; non è sufficiente la mera critica alla completezza o persuasività della motivazione.
- In materia catastale, l'atto attributivo o modificativo della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva; la sua notificazione rileva ai fini dell'efficacia e del termine di impugnazione, ma la rendita può operare anche per il periodo anteriore.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso del contribuente, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario abbia potuto difendersi.
- La validità della motivazione dell'avviso di accertamento va distinta dalla fondatezza della pretesa tributaria: l'atto deve consentire la comprensione della pretesa, mentre la prova della maggiore rendita attiene al merito e al successivo giudizio.
- Nel classamento catastale degli immobili destinati ad attività portuali o similari, ciò che conta è l'autonomia funzionale e reddituale e la funzione economica svolta, non la sola ubicazione o il collegamento con un interesse pubblico.
- La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio quando la questione richiede un nuovo esame di merito.
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