Cassazione Civile, Ordinanza n. 09642/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una sentenza di primo grado che aveva condannato il debitore al risarcimento danni in favore della creditrice; su tale titolo la creditrice aveva promosso sia pignoramento mobiliare sia pignoramento immobiliare. In appello la decisione di merito era stata parzialmente riformata, riducendo l'importo dovuto, e la creditrice aveva riassunto l'esecuzione presso terzi relativa al pignoramento mobiliare. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, che la somma precettata andasse ridotta alla luce della sentenza d'appello, che operasse compensazione con propri controcrediti e che il pignoramento dovesse essere ridotto. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improseguibile la procedura mobiliare e la procedura immobiliare era invece proseguita fino all'assegnazione di una somma. Nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. instaurato dalla creditrice per far dichiarare infondata l'opposizione, il Tribunale aveva rigettato la domanda per sopravvenuta carenza di interesse, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo cessato l'interesse della creditrice a una pronuncia sull'opposizione, avendo proseguito la sola esecuzione immobiliare e soddisfatto il credito in quella sede. In cassazione la creditrice ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 354 c.p.c. per mancato rilievo del preteso difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi, assumendo la necessità di chiamare i terzi pignorati; 2) violazione degli artt. 96, 100 e 615 c.p.c. per avere la Corte escluso la permanenza dell'interesse ad agire, nonostante l'interesse a ottenere una pronuncia sull'inammissibilità o infondatezza dell'eccezione di compensazione e della domanda di riduzione del pignoramento; 3) violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. per la condanna al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., ritenuta priva dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente: ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale. Ha ritenuto che vi fosse discrepanza tra il difensore indicato nella procura, che aveva autenticato la sottoscrizione della parte, e il difensore che aveva sottoscritto digitalmente il ricorso; in base al sistema del processo civile telematico e ai requisiti dell'art. 365 c.p.c., tale difetto originario non era sanabile mediante deposito successivo della procura. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 354 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare il mancato rilievo del preteso difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 96 c.p.c.
richiamato sia per la condanna inflitta dalla corte territoriale, sia come parametro del terzo motivo di ricorso; la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale censura.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riferimento all'interesse ad agire.
art. 615 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riferimento all'opposizione all'esecuzione.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla regolamentazione delle spese.
art. 83 c.p.c.
richiamato dalla Corte come disciplina generale del conferimento della procura e dell'autenticazione della firma.
art. 365 c.p.c.
considerato requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, che richiede la valida procura speciale esistente prima della notificazione e del deposito del ricorso.
art. 182 c.p.c.
ritenuto non applicabile per sanare il difetto originario di procura nel giudizio di cassazione.
art. 378 c.p.c.
il deposito della procura con la memoria non è stato ritenuto idoneo a sanare il vizio originario di inammissibilità.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare l'obbligatorietà del deposito telematico nel giudizio di cassazione dal 1° gennaio 2023.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base normativa dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione instaurato con deposito telematico obbligatorio, la procura speciale è valida solo se il difensore che autentica la sottoscrizione della parte e il difensore che sottoscrive digitalmente il ricorso coincidono o risultano comunque univocamente identificabili in modo non equivoco; la discrepanza tra i due nominativi integra difetto originario di procura.
- Il difetto originario di valida procura speciale per il ricorso per cassazione è causa di inammissibilità e non può essere sanato con il successivo deposito della procura, neppure mediante memoria ex art. 378 c.p.c., perché il requisito di ammissibilità deve esistere già al momento della proposizione del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari processuali, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge connessi al contributo unificato.
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