Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4620/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3867/2024, depositata il 06.09.2024

Giustizia amministrativa202505045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3867/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021–2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3867/2024, depositata il 6 settembre 2024, passata in giudicato e ritualmente notificata. Il titolo aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro annui, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente, e ha chiesto anche una penalità di mora. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese liquidate nel giudizio presupposto, distratte in favore del difensore.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza: il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento era decorso e la documentazione, insieme alle dichiarazioni della ricorrente, attestava l'assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato né il titolo né l'importo e non ha riferito sull'esecuzione. Ordina al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Se il termine decorre inutilmente, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a carico e spese dell'amministrazione. Respinge la richiesta di penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e dell'entità delle somme. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L'azione esecutiva è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in forza del titolo.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Con sentenza n. 3867/2024, depositata il 06.09.2024, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, “da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.

    Il credito riconosciuto dal titolo comprende interessi o rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, il giudice può accertare l'inottemperanza quando il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato e la documentazione dimostra che l'amministrazione non ha eseguito, neppure parzialmente, i pagamenti dovuti.
  • Se l'amministrazione costituita non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non fornisce elementi sull'esecuzione, il giudice può ordinare il pagamento integrale entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza può essere negata quando, considerate le circostanze concrete, tra cui il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.