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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13131/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e importazione di stupefacenti). L'imputato era contestato come partecipe dell'associazione, in particolare quale autotrasportatore in grado di esfiltrare lo stupefacente dall'area portuale di Salerno. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione (art. 606 I, lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 274, 275 comma 3 e 284 c.p.p., lamentando la mancata valutazione del "tempo silente" e dell'assenza di attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso depositata dal difensore perché priva di procura speciale rilasciata dall'imputato, conformemente al principio delle Sezioni Unite (S.U. n. 126003/2015). Ha inoltre rilevato che la modifica del regime cautelare (sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari il 19/12/2024) aveva superato il profilo dell'adeguatezza della misura, lasciando da esaminare solo la sussistenza delle esigenze cautelari; sul punto il motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato congruamente la sussistenza del pericolo di recidiva valorizzando la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., dati i fatti che indicavano la prosecuzione dell'attività del sodalizio fino alla chiusura delle indagini e il ruolo attivo dell'Apicella nell'esfiltrazione della droga. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) senza obbligo di somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    I reati di detenzione/importazione e l'associazione finalizzata al narcotraffico sono stati la base dell'applicazione della misura cautelare; il ruolo specifico dell'indagato come autotrasportatore è stato valutato ai fini del pericolo di reiterazione.

  • codice di procedura penale

    art. 274; art. 275 comma 3; art. 284; art. 606 comma 1 lett. e); art. 616

    Art. 275 comma 3: rilevanza della presunzione relativa circa le esigenze cautelari nei reati associativi; la giurisprudenza richiede però che il giudice valuti espressamente il tempo trascorso e l'eventuale "tempo silente". Art. 606(1)(e): vizio di motivazione dedotto in cassazione. Art. 616: condanna alle spese processuali.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma ha inciso sul bilanciamento tra presunzione di esigenze cautelari e valutazione del tempo trascorso: il giudice deve considerare l'arco temporale e le eventuali condotte successive per escludere l'attualità del pericolo, ma senza automatismi.

  • Sezioni Unite, S.U. n. 126003 del 24/11/2015 (Celso)

    Principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore è inefficace se non è sottoscritta dall'interessato o da procuratore speciale o se l'interessato non è presente e non vi acconsente; quindi la rinuncia senza procura speciale è invalida.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore è valida solo se espressa personalmente dall'interessato o da un procuratore speciale: gli avvocati devono ottenere procura speciale per rinunciare validamente ai rimedi in sede di cassazione.
  • La mera esistenza del "tempo silente" non determina automaticamente l'assenza di esigenze cautelari: il giudice deve valutare il tempo trascorso insieme ad altri elementi (condotte successive, ruoli nel sodalizio, persistente attività criminale) per escludere l'attualità del pericolo.
  • Nei reati associativi l'art. 275 comma 3 c.p.p. genera una presunzione relativa di esigenze cautelari che può essere superata solo con argomentazioni concrete e specifiche che dimostrino l'assenza di pericolo di recidiva o di reiterazione.
  • Un cambiamento successivo della misura cautelare (es. custodia in carcere sostituita con arresti domiciliari) può rendere superfluo il fronte dell'adeguatezza, ma non invalida automaticamente le valutazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari all'epoca del provvedimento.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici: una censura generica sulla "mancata valutazione del tempo" è spesso inammissibile o manifestamente infondata se il giudice ha motivato in modo congruo.
  • Per contestare efficacemente la sussistenza delle esigenze cautelari è utile produrre elementi concreti che attestino l'assenza di condotte successive pericolose, l'interruzione dell'attività del sodalizio o l'assenza di capacità dell'imputato di partecipare ulteriormente alle attività criminose.

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