Sentenza n. 1971/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile POA, Macrostruttura 2, Governo del Territorio del Comune di Cascina del 19.05.2020, prot. n. 0015607/2020, trasmesso via pec il successivo 20.05.2020, con il quale sono state ritenute legittime le opere realizzate da Aurapetroli in virtù della s.c.i.a. presentata in data 18.10.2019 e, conseguentemente, non vengono esercitati i poteri di cui all'art. 19, commi 3 e 4 della L. n. 241/1990 e artt. 145 e 146 L.R. n. 65/2014, sollecitati negli inviti a provvedere di Gi.Oil in data 13.12.2019 e 31.03.2020; nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Cascina di provvedere conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente con le istanze del 13.12.2019 e del 31.03.2020 e, dunque, di inibire gli effetti e/o annullare la SCIA della Aurapetroli S.r.l. e, conseguentemente, ordinare la rimozione della cabina elettrica di trasformazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune del 19 maggio 2020 che aveva ritenuto legittimo, in base a una SCIA del 18 ottobre 2019, lo spostamento di una cabina elettrica realizzata per un nuovo impianto di distribuzione carburanti e aveva escluso l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un distributore di carburanti e di terreni confinanti con l'area del nuovo impianto, contestava la nota comunale che aveva ritenuto legittima la cabina elettrica collocata, diversamente dal progetto assentito con permesso di costruire n. 7/2018, a meno di cinque metri dai confini. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 8.6 del regolamento urbanistico comunale, nonché travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione: la cabina, per la ricorrente, non era un volume tecnico, ma un manufatto funzionale anche alla distribuzione pubblica dell'energia e doveva rispettare le distanze previste per le nuove costruzioni. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 28 del codice della strada e dell'art. 19.1 del regolamento urbanistico, sostenendo che l'autonomia costruttiva e funzionale della cabina impediva di derogare al divieto di nuove costruzioni nella fascia di rispetto stradale. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 145 l.r. Toscana n. 65/2014, dell'art. 3 d.P.R. n. 151/2001 e del d.m. 24 maggio 2002, sostenendo che lo spostamento richiedesse un nuovo parere preventivo dei Vigili del Fuoco, non acquisito. Chiedeva l'annullamento della nota e l'accertamento dell'obbligo del Comune di inibire o annullare la SCIA e ordinare la rimozione della cabina. Nelle more, il Comune aveva sospeso la SCIA con ordinanza del 4 settembre 2020 e la titolare aveva poi rinunciato alla SCIA. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, insistendo sulla domanda di rimozione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento: la sospensione comunale della SCIA, motivata dalla necessità di acquisire un nuovo parere preventivo dei Vigili del Fuoco per lo spostamento della cabina, seguita dalla rinuncia definitiva alla SCIA da parte della titolare, ha soddisfatto la pretesa alla rimozione degli atti che avevano legittimato l'intervento. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità relativa alla domanda di rimozione, poiché permaneva l'interesse della ricorrente a ottenere la rimozione materiale dell'opera. Nel merito, ha però respinto la domanda di accertamento dell'obbligo comunale di adottare subito misure repressive: la cabina era stata realizzata nell'ambito dei lavori autorizzati dal permesso di costruire, sebbene in posizione diversa, e il mero spostamento non costituisce necessariamente variazione essenziale, potendo integrare una variante in corso d'opera nei limiti degli artt. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001 e 143 l.r. Toscana n. 65/2014. Il titolo originario conserva allo stato una funzione legittimante provvisoria e l'eventuale legittimazione definitiva può essere valutata al deposito dello stato finale, una volta conclusi i lavori, previsti entro giugno 2029. Solo allora il Comune dovrà verificare in concreto i presupposti della disciplina delle varianti e il rispetto delle distanze; prima di tale verifica il giudice non può ordinare l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le questioni sostanziali sulle distanze e sulla fascia stradale non sono state definite nel merito. Spese integralmente compensate per la parziale soccombenza della ricorrente.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001
Il mero spostamento del manufatto non costituisce di per sé una variazione essenziale e non si pone necessariamente in soluzione di continuità con il titolo originario, ben potendone costituire una variante in corso d'opera, a condizione che siano rispettati i limiti posti dagli artt. 22, comma 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 e 143 della L.R.T. n. 65/2014.
Lo spostamento di un manufatto realizzato nel corso di lavori assentiti non è necessariamente una variazione essenziale: può essere trattato come variante in corso d'opera se rispetta i limiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 143 l.r. Toscana n. 65/2014
Il mero spostamento del manufatto non costituisce di per sé una variazione essenziale e non si pone necessariamente in soluzione di continuità con il titolo originario, ben potendone costituire una variante in corso d'opera, a condizione che siano rispettati i limiti posti dagli artt. 22, comma 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 e 143 della L.R.T. n. 65/2014.
La variante in corso d'opera può essere valutata e, ricorrendone gli stringenti presupposti, legittimata ex post al deposito dello stato finale; l'amministrazione deve verificare allora anche il rispetto delle distanze applicabili.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Prima di allora, ordinare all’Amministrazione di provvedere all’adozione dei provvedimenti repressivi implicherebbe un’inammissibile pronuncia del giudice in riferimento a poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2 c.p.a..
Il giudice non può ordinare all'amministrazione di adottare provvedimenti repressivi prima che siano maturati i presupposti per la valutazione amministrativa e che il relativo potere sia stato esercitato.
Massime di principio
- Lo spostamento di un manufatto eseguito nell'ambito di lavori assentiti non costituisce necessariamente una variazione essenziale né interrompe necessariamente il collegamento con il titolo originario: può configurare una variante in corso d'opera, se ricorrono i presupposti e sono rispettati i limiti della disciplina applicabile.
- Quando la disciplina consente di valutare una variante in corso d'opera al deposito dello stato finale, l'amministrazione deve verificare in concreto, al termine dei lavori, i presupposti di tale disciplina e il rispetto delle norme sostanziali applicabili, comprese quelle sulle distanze; prima di tale verifica non può essere imposto giudizialmente l'esercizio di poteri repressivi non ancora esercitati.
- La sospensione della SCIA e la successiva rinuncia del segnalante possono determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento degli atti che avevano ritenuto legittimo l'intervento, pur permanendo l'interesse a una distinta domanda relativa alla rimozione materiale dell'opera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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