Cassazione Civile, Sentenza n. 23532/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva su un invito al pagamento per integrazione del contributo unificato emesso dall'ufficio di segreteria dopo che la contribuente aveva impugnato il provvedimento di conferma delle misure cautelari (ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 472/1997) fondato su quattro avvisi di accertamento (anni 2007-2010). L'ufficio riteneva dovuto il contributo calcolato sommando i valori dei quattro avvisi (richiamando l'art.12, co.5 d.lgs. 546/1992 e direttiva n.2 DGT), mentre la contribuente sosteneva che l'oggetto dell'impugnazione fosse un unico atto (la conferma delle misure cautelari) e pertanto il contributo doveva essere calcolato sul valore del singolo atto. Inoltre si sollevava la questione dell'autonomo carattere impugnatorio dell'invito al pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'invito al pagamento quando da esso emerga una "ben individuata pretesa tributaria" con ragioni fattuali e giuridiche, dando al contribuente interesse a ottenere tutela (richiamando orientamento costante). Sulla questione del calcolo del contributo unificato la Corte ha condiviso la CTR: l'atto da prendere a riferimento è l'atto impugnato (la conferma delle misure cautelari ex art.22 d.lgs.472/1997) e non i singoli avvisi che ne sono il presupposto logico-giuridico; quindi il contributo va calcolato sul valore dell'atto impugnato e non sommando i valori dei quattro avvisi. Il ricorso del Ministero è stato pertanto respinto e il Ministero condannato al rimborso delle spese di giudizio (liquidate in euro 900,00 oltre accessori). La Corte ha inoltre dichiarato irrilevanti vizi formali della relata di notifica se l'atto risulta comunque riferibile alla parte e se questa ha fatto propri gli effetti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472/1997 - art. 22
Individua l'atto impugnato (provvedimento di conferma delle misure cautelari): la Corte ha ritenuto che tale atto sia l'oggetto dell'impugnazione, anche se fondato su più avvisi di accertamento.
d.lgs. n. 546/1992 - art. 12, co. 5
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere il calcolo 'uti singuli' del contributo; la Corte ha ritenuto non applicabile la sommatoria dei valori quando l'oggetto del giudizio sia un unico atto impugnato, ancorché fondato su più atti antecedenti.
d.lgs. n. 546/1992 - art. 19
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma la Corte ne ammette un'interpretazione estensiva: anche inviti al pagamento che esplicitano una pretesa tributaria sono impugnabili.
d.P.R. n. 115/2002 - artt. 13, 14, 226, 248
Arts. 13/14 relativi al contributo unificato citati nell'impugnazione; la Corte ha valutato la contestazione sulla misura del contributo alla luce dell'identificazione dell'atto impugnato. Gli artt. 226 e 248 sono stati richiamati nel motivo di ricorso, senza però modificare la decisione della Corte.
Codice di procedura civile - art. 100
Il destinatario ha interesse a tutelare la propria posizione gia' al ricevimento dell'invito; la Corte lo usa per giustificare l'ammissibilità dell'impugnazione dell'invito al pagamento.
Costituzione - artt. 24, 53, 97
Richiamati come principi che giustificano un'interpretazione estensiva delle norme sugli atti impugnabili, a tutela del contribuente e del buon andamento dell'amministrazione.
Direttiva n.2 DGT del 14/12/2012 e Legge n. 147/2013 (art.1, co.598, lett. a))
Richiamate dall'Amministrazione a supporto del criterio di calcolo 'uti singuli' del contributo; la Corte non ha accolto tale argomentazione ove il vero oggetto processuale sia un unico atto impugnato.
Giurisprudenza di Sezioni Unite e altre pronunce
Usata dalla Corte per consolidare i principi sull'impugnabilità degli inviti al pagamento e sulla validità della notificazione quando l'atto sia riferibile alla parte e questa ne abbia fatto propri gli effetti.
Massime di principio
- Un "invito bonario" o un "invito al pagamento" che esplicita una pretesa tributaria ben determinata è impugnabile dinanzi al giudice tributario: non è necessario che la pretesa abbia già la forma di atto autoritativo formale.
- Per il calcolo del contributo unificato occorre prendere a riferimento l'effettivo oggetto dell'impugnazione: se il ricorso riguarda un unico provvedimento (anche se fondato su più atti antecedenti), il valore della lite è quello del provvedimento impugnato e non la somma dei valori dei singoli atti che ne sono il presupposto.
- Vizi meramente formali nella relata di notifica non determinano l'invalidità della notificazione quando dall'atto risulti comunque chiaro a quale parte la notificazione è imputabile e la parte ha fatto propri gli effetti (es. depositando documentazione che attesti la notifica).
- L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata estensivamente alla luce dei principi costituzionali di tutela del contribuente e del buon andamento dell'amministrazione; la mancata impugnazione di un invito non impedisce l'impugnazione dell'atto successivo, ma l'impugnazione preventiva è legittima e spesso opportuna per evitare sanzioni e maggiori oneri.
- Quando si contesta il calcolo del contributo unificato, è essenziale individuare e contestare espressamente quale atto si ritiene sia l'oggetto del giudizio; motivi generici sul criterio di calcolo possono risultare inammissibili se non attengono alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
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