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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 3745 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Dichiarazione - Errore - Emendabilità - Sede contenziosa - Facoltà

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito induttivamente il reddito della società per l'anno 2011, contestando maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP e una maggiore IVA. La società aveva omesso, nella dichiarazione originaria, di esercitare l'opzione per il regime agevolato di determinazione del reddito su base catastale previsto per le società agricole dall'art. 32 del TUIR. Aveva poi presentato una dichiarazione integrativa il 12 agosto 2015, dopo il processo verbale di constatazione, per correggere tale omissione. L'Ufficio aveva ritenuto la dichiarazione integrativa tardiva e comunque preclusa dalla precedente attività di controllo, sostenendo che la correzione non potesse più essere fatta dopo la contestazione della violazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società. In appello, il Collegio ha confermato tale decisione, affermando che il contribuente può contestare la maggiore pretesa tributaria anche in sede giudiziale, deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, purché incidenti sull'obbligazione tributaria. La possibilità di emendare la dichiarazione non è limitata ai termini della dichiarazione integrativa né impedita dalla precedente notifica del processo verbale di constatazione. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.P.R. n. 322/1998

    Dichiarazione integrativa

    I termini e le modalità previsti per presentare una dichiarazione integrativa non escludono la possibilità per il contribuente di far valere, nel processo tributario, errori dichiarativi che incidono sull'obbligazione tributaria.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    L'istanza di rimborso costituisce uno strumento distinto e non preclude al contribuente la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa fiscale direttamente in sede contenziosa.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    Il principio di capacità contributiva giustifica la correzione di errori che abbiano determinato un carico fiscale superiore a quello effettivamente dovuto.

  • Art. 32 del TUIR

    Regime di determinazione catastale del reddito agrario

    L'omessa indicazione dell'opzione per il regime agevolato può essere fatta valere in giudizio, se la società dimostra che l'opzione spettava e che l'omissione ha comportato una maggiore imposizione.

  • Art. 5 del D.L. n. 193/2016

    Modifiche alla disciplina delle dichiarazioni integrative

    La modifica normativa ha ampliato la possibilità di correggere errori e omissioni nelle dichiarazioni, ma la decisione si fonda soprattutto sul principio generale di emendabilità riconosciuto dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • La dichiarazione tributaria è normalmente considerata una dichiarazione di scienza e di giudizio, non un atto negoziale irrevocabile; pertanto può essere corretta quando contiene errori di fatto o di diritto.
  • Il contribuente può far valere l'errore anche durante il giudizio contro l'avviso di accertamento, indipendentemente dalla scadenza dei termini per la dichiarazione integrativa o per l'istanza di rimborso.
  • La notifica di un processo verbale di constatazione o l'avvio di un controllo non impediscono automaticamente al contribuente di dedurre in giudizio un errore dichiarativo che riduce la pretesa fiscale.
  • La correzione è rilevante solo se l'errore incide concretamente sull'obbligazione tributaria; il contribuente deve quindi allegare e dimostrare i presupposti sostanziali del regime, dell'agevolazione o della deduzione invocata.
  • Il principio tutela la corretta determinazione dell'imposta, ma non consente di introdurre in giudizio pretese estranee all'errore dichiarativo o prive di adeguata prova documentale.

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