Cassazione Penale, Ordinanza n. 28123/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di appello che aveva mantenuto ferma la responsabilità penale della ricorrente per furto aggravato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato. La ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili i motivi di appello. Secondo la ricorrente, tali motivi avrebbero dovuto essere esaminati nel merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi d'appello erano generici e non indicavano le concrete ragioni a sostegno né di un proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., né di una riduzione della pena. Per questo il ricorso è stato considerato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
art. 625, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.
Disposizione sulle circostanze aggravanti del furto, contestate nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma i motivi d'appello non ne avevano argomentato in modo concreto la ricorrenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censura la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello è manifestamente infondato quando i motivi di merito erano a loro volta generici e non contenevano un reale confronto con la decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da allegazioni concrete sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis c.p.; una mera evocazione della causa di non punibilità non impone al giudice di merito un esame sostanziale.
- La genericità dell'atto di appello può legittimare la sua declaratoria di inammissibilità e rende inammissibile anche il successivo ricorso che si limiti a contestare tale valutazione senza indicare specifici errori di diritto o di motivazione.
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