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Ordinanza

Ordinanza n. 12089/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna ai sensi dell’art. 2932 del codice civile al trasferimento del lastrico solare a copertura di locale autorimessa sito in via Calderara, Guidonia Montecelio, con conseguente ordine al conservatore di trascrizione della relativa formalità, ovvero in subordine per il risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa200409985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 7402/2026, della quale è stata chiesta la correzione per asseriti errori materiali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società privata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha chiesto la correzione di un duplice errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 7402/2026. L'istanza non risultava notificata alla controparte del giudizio definito con tale sentenza e non era stata depositata la prova della notificazione. La domanda originaria richiamata nell'epigrafe riguardava il trasferimento del lastrico solare ai sensi dell'art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale per mancata notificazione alla controparte. Ha ritenuto che l'art. 86, commi 1 e 2, c.p.a. preveda due modalità: una consensuale, mediante domanda congiunta delle parti, e una contenziosa, mediante ricorso notificato alla controparte. Poiché l'istanza era stata proposta unilateralmente senza previa notificazione, essa non poteva essere esaminata, salva la possibilità di ripresentarla nel rispetto delle forme previste dalla legge e previa notifica alla società resistente. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, in ragione della mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 1, c.p.a.

    La correzione dell'errore materiale può essere richiesta in forma consensuale mediante domanda congiunta delle parti.

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Quando la correzione è richiesta in forma contenziosa, la domanda deve essere proposta con ricorso notificato alla controparte.

  • art. 2932 c.c.

    Norma richiamata nell'epigrafe con riferimento alla domanda originaria di trasferimento del lastrico solare; non costituisce oggetto della decisione sull'istanza di correzione.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di un errore materiale proposta in forma contenziosa deve essere introdotta mediante ricorso notificato alla controparte del giudizio definito con il provvedimento da correggere; la mancata notificazione determina l'inammissibilità dell'istanza.
  • La domanda di correzione dell'errore materiale può essere proposta in forma consensuale mediante istanza congiunta delle parti oppure in forma contenziosa mediante ricorso notificato alla controparte.
  • L'inammissibilità dell'istanza di correzione proposta senza notificazione alla controparte non preclude la riproposizione della domanda secondo le forme corrette.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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