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Circolare

Circolare numero 120 del 02-12-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative sui contributi dovuti alla ex SPORTASS dopo il trasferimento della gestione all’INPS. Conferma gli importi annui del contributo in base all’anzianità contributiva, i termini ordinari di pagamento e la possibilità di rateizzazione già autorizzata. Stabilisce inoltre che, in caso di versamento tardivo, vadano applicati gli interessi di mora al tasso legale aumentato di quattro punti, con criteri distinti per annualità correnti e pregresse, richiamando anche la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.

Soppressione SPORTASS e applicazione degli interessi di mora sui contributi ritardati

Soppressione SPORTASS e disciplina dei contributi dovuti all’INPS

La circolare interviene sulla gestione a stralcio delle posizioni già facenti capo alla SPORTASS, dopo il trasferimento all’INPS dei rapporti pendenti attivi e passivi del ramo previdenziale. L’obiettivo è fornire indicazioni operative sui termini di versamento dei contributi e sulle conseguenze del pagamento tardivo, in particolare con riferimento agli interessi di mora.

Ambito applicativo e riferimenti normativi

Il documento richiama l’art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, quale base del processo di soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi. Viene inoltre richiamato il Regolamento SPORTASS, soprattutto gli articoli 28 e 30, che disciplinano misura del contributo, modalità di versamento e trattamento della morosità.

Importo del contributo annuo in base all’anzianità contributiva

L’art. 28 del Regolamento SPORTASS stabilisce che il contributo annuo sia parametrato all’anzianità contributiva maturata. La circolare riporta i seguenti importi:

  • anzianità da 0 a 4 anni: euro 903,80;
  • anzianità da 5 a 9 anni: euro 1.032,91;
  • anzianità pari o superiore a 10 anni: euro 1.394,43.

Gli importi vengono espressamente confermati come invariati anche per l’anno 2010, salvo diversa disposizione successiva.

Termini di pagamento e possibilità di rateizzazione

L’art. 30 del Regolamento SPORTASS prevede due modalità di pagamento:

  • versamento in unica soluzione entro il 10 gennaio dell’anno di competenza;
  • versamento rateale, su richiesta dell’iscritto, in tre rate quadrimestrali con scadenza il 10 gennaio, il 10 maggio e il 10 settembre dell’anno di competenza.

La circolare precisa che gli iscritti SPORTASS già autorizzati alla rateizzazione possono continuare a utilizzare tali scadenze.

Applicazione degli interessi di mora

Il comma 3 dell’art. 30 dispone che, in caso di morosità, possano essere richiesti interessi di mora al tasso legale aumentato di quattro punti, fatti salvi gli altri diritti e le ulteriori azioni della SPORTASS. La circolare rende operativo tale criterio per i versamenti effettuati oltre i termini stabiliti.

Viene inoltre evidenziato che il mancato pagamento degli interessi di mora, quando dovuti, produce una copertura previdenziale parziale dell’anno di competenza del versamento e può impedire il raggiungimento delle piene annualità richieste per l’erogazione della prestazione pensionistica.

Criteri di calcolo degli interessi nei diversi casi

La circolare distingue due ipotesi principali:

  • versamento tardivo di contributi relativi all’anno in corso: gli interessi si calcolano dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del pagamento effettivo;
  • versamento di annualità pregresse: gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento dell’anno di competenza fino alla data del pagamento delle annualità arretrate.

Se, in passato, l’assicurato aveva ottenuto la rateizzazione della contribuzione, il calcolo degli interessi deve tenere conto anche delle scadenze delle rate quadrimestrali previste dall’art. 30, comma 2, del Regolamento.

Prescrizione dei contributi

Il documento conclude richiamando che il versamento dei contributi è soggetto alla prescrizione ordinaria ai sensi dell’art. 2946 c.c., senza ulteriori specificazioni nel testo.

Punti principali

Premessa e inquadramento della gestione ex SPORTASS

Dopo la soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo previdenziale sono stati trasferiti all’INPS. La gestione a stralcio delle competenze ex SPORTASS è affidata alla Direzione Centrale Entrate per la contribuzione e alla Direzione Centrale Pensioni per le prestazioni. La circolare interviene per chiarire termini di pagamento dei contributi e criteri di applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo.

Importo del contributo annuo

L’art. 28 del Regolamento SPORTASS collega l’importo del contributo annuo all’anzianità contributiva maturata. Sono previsti tre scaglioni: 0-4 anni, 903,80 euro; 5-9 anni, 1.032,91 euro; 10 anni e oltre, 1.394,43 euro. Gli importi restano invariati anche per l’anno 2010, salvo diversa disposizione.

Termini ordinari di versamento

L’art. 30 del Regolamento SPORTASS prevede che i contributi siano versati in unica soluzione entro il 10 gennaio dell’anno di competenza. In alternativa, su richiesta dell’iscritto, è ammessa la rateizzazione in tre rate quadrimestrali con scadenze al 10 gennaio, 10 maggio e 10 settembre dell’anno di competenza. La circolare precisa che gli iscritti già autorizzati alla rateizzazione possono continuare a versare secondo tali scadenze.

Interessi di mora per ritardato pagamento

In caso di morosità, il Fondo poteva richiedere interessi di mora al tasso legale aumentato di quattro punti. La circolare dispone che, se il versamento avviene dopo i termini stabiliti, tali interessi debbano essere applicati secondo il comma 3 dell’art. 30. Il mancato pagamento degli interessi, se dovuti, comporta una copertura previdenziale parziale dell’anno di competenza e può impedire il raggiungimento delle piene annualità necessarie per la prestazione pensionistica.

Criteri di calcolo degli interessi nei diversi casi

Per i contributi riferiti all’anno in corso versati oltre termine, gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del pagamento effettivo. Per le annualità pregresse, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine ordinario di pagamento dell’anno di competenza fino alla data del versamento delle annualità arretrate. Se l’assicurato aveva in passato ottenuto la rateizzazione, il calcolo deve tener conto delle scadenze delle rate quadrimestrali previste dall’art. 30, comma 2.

Prescrizione

Il versamento dei contributi è soggetto alla prescrizione ordinaria ai sensi dell’art. 2946 c.c.

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