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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14946/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625 c.p.) contestando la contestazione suppletiva, operata dal pubblico ministero in udienza il 18/03/2021, dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. Il ricorrente sosteneva che tale integrazione dell'imputazione sia stata illegittima perché effettuata senza nuovi elementi di fatto, con conseguenze sfavorevoli quali l'aumento del termine massimo di prescrizione e l'elusione degli effetti favorevoli della riforma (procedibilità a querela). Denunciava inoltre violazione dei principi di legalità e prevedibilità della pena (art. 25 Cost., art. 7 CEDU), applicazione errata dell'art. 516 c.p.p. e possibile abuso del processo per mancanza di chiarezza nella contestazione dell'aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva dell'aggravante da parte del pubblico ministero, osservando che questa facoltà può essere esercitata nel dibattimento senza limiti temporali rigidi, purché siano garantite le tutele della difesa (notifica del verbale, termine per difesa). Non è stato ravvisato abuso del processo. La Corte ha altresì accertato che, dagli atti, il furto era stato commesso mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, e che la giurisprudenza di legittimità già consolidata riconosce l'aggravante per sottrazione di energia mediante allaccio abusivo alla rete esterna, indipendentemente dall'effettivo nocumento alla rete. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma base del reato di furto; utilizzata per qualificare la condotta dell'imputato nell'impossessarsi di energia elettrica

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Aggravante applicata al furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna; la Corte ha interpretato che l'aggravante ricorre indipendentemente dall'effettivo nocumento al funzionamento della rete, rilevando la destinazione dell'energia a un pubblico servizio

  • art. 516 c.p.p.

    Norma sulla modifica dell'imputazione: il ricorrente sosteneva che la contestazione suppletiva fosse ammessa solo se emergono fatti nuovi; la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza affermando che il pubblico ministero può formulare nuove contestazioni o modificare l'imputazione nel dibattimento, senza limiti temporali stringenti, purché siano rispettati i diritti di difesa

  • artt. 461, 529, 531 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente con riguardo ai vizi di motivazione e di applicazione della legge penale e alle garanzie del processo; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a motivazione ed errori di diritto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in ordine alle spese processuali: la condanna al pagamento delle spese a carico del ricorrente è stata disposta ai sensi di questa disposizione

  • art. 25 Cost.

    Principio di legalità della pena invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso violazione, ritenendo che non vi sia stata una mutazione interpretativa tale da ledere la prevedibilità della pena

  • art. 7 CEDU

    Principio della nullum crimen, nulla poena sine lege invocato in chiave di prevedibilità; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione basata su presunta incertezza interpretativa della norma penale

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può formulare nuove contestazioni o modificare l'imputazione nel corso del dibattimento anche in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, purché siano rispettate le garanzie difensive (notifica, termine per la difesa, possibilità di chiedere prove o riti alternativi).
  • La contestazione suppletiva non configura di per sé abuso del processo se effettuata nel rispetto delle garanzie procedurali e se la contestazione è chiara e sufficientemente descrittiva.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. si applica al furto di energia mediante allaccio abusivo diretto alla rete esterna indipendentemente dall'effettivo pregiudizio al funzionamento della rete; rileva la destinazione dell'energia a un pubblico servizio.
  • Le censure basate su presunti contrasti giurisprudenziali richiedono la dimostrazione concreta di un cambiamento giurisprudenziale tale da rendere imprevedibile l'applicazione della norma; affermazioni generiche non sono idonee a fondare la violazione dei principi di legalità e prevedibilità.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare la forma della contestazione (chiarezza della formulazione dell'aggravante) e se al momento della modifica il reato fosse ancora perseguibile e non prescritto, poiché tali elementi influenzano la legittimità e gli effetti della modifica dell'imputazione.

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