Cassazione Civile, Ordinanza n. 21337/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi avviata in base a decreto ingiuntivo e successiva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., avente ad oggetto crediti da lavoro dipendente del debitore verso un terzo pignorato. Il creditore, dopo l'inerzia del terzo, ha intimato il pagamento richiamando nell'atto di precetto non solo una somma già maturata alla data del precetto, ma anche ulteriori ratei da maturare fino a concorrenza dell'importo assegnato nel titolo esecutivo, oltre spese e interessi. Il terzo pignorato ha proposto opposizione al precetto; il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo che il valore della causa fosse inferiore a 10.000 euro e che quindi la competenza spettasse al Giudice di pace. La società opponente ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 10 e 17 c.p.c., sostenendo che ai fini del valore dovesse considerarsi l'intera somma precettata, comprensiva sia delle quote già maturate sia di quelle successive sino alla concorrenza dell'importo assegnato dal titolo; ha inoltre sostenuto che il cumulo di una somma determinata con un importo determinabile dal titolo dovesse radicare la competenza del Tribunale. La resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di legge. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 17 c.p.c., il valore va individuato sul credito precettato nella sua interezza, senza considerare l'aumento della metà ex art. 546 c.p.c. nel pignoramento presso terzi; poiché nel caso concreto il precetto richiamava anche l'importo ulteriore assegnato dal titolo esecutivo, oltre interessi e spese, la domanda esecutiva aveva valore complessivo superiore a 10.000 euro. Ha inoltre condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità. Successivamente, con ordinanza di correzione di errore materiale, la Corte ha corretto il dispositivo della precedente ordinanza aggiungendo la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale
la memoria illustrativa depositata oltre il termine non può essere considerata
art. 10 c.p.c.
la determinazione del valore della causa si coordina con il criterio del cumulo delle domande proposte contro il medesimo soggetto
art. 17 c.p.c.
ai fini della competenza per valore nelle esecuzioni forzate occorre avere riguardo al credito precettato nel suo complesso
art. 546 c.p.c.
nel pignoramento presso terzi non si deve tener conto dell'aumento della metà ai fini della competenza per valore
art. 553 c.p.c.
l'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo richiamato nel precetto
art. 93 c.p.c.
l'istanza di distrazione delle spese può essere formulata dal difensore con dichiarazione di anticipo
art. 287 c.p.c.
il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è la correzione degli errori materiali
art. 288 c.p.c.
consente la correzione dell'errore materiale anche nelle pronunce della Cassazione
art. 391-bis c.p.c.
non è il mezzo di impugnazione corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
nel provvedimento redatto in formato elettronico deve essere formato e inserito nel fascicolo informatico il documento contenente il testo corretto
d.m. n. 55 del 2014
nel giudizio sul regolamento di competenza la controversia, avendo ad oggetto una questione processuale e non l'intero merito, va trattata come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore nelle opposizioni esecutive, il valore va determinato sulla base dell'importo del credito precettato considerato nel suo complesso, e non della sola quota immediatamente esigibile alla data del precetto.
- Nel pignoramento presso terzi, l'aumento della metà previsto dall'art. 546 c.p.c. non incide sul valore della causa ai fini della competenza.
- Quando l'atto di precetto richiama, oltre a una somma determinata, anche ulteriori importi determinabili in base al titolo esecutivo, tali importi vanno sommati ai fini della competenza per valore se risultano univocamente identificabili.
- Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. opera nel quadro generale dell'art. 10 c.p.c. sul cumulo delle domande, perché attiene alla competenza per valore e non a una competenza per materia o funzionale.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non richiede un'impugnazione ordinaria, ma può essere corretta con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la controversia attiene a una questione processuale e, ai fini della liquidazione delle spese, può essere trattata come valore indeterminabile.
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