Sentenza del 19/03/2015 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita difettosità concernente la notificazione dell'atto. Accertamento liquidazione e controlli - Apparecchi intrattenimento installati in locale commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava, da un lato, l'asserita inammissibilità o improcedibilità del ricorso introduttivo per vizi nella notificazione dell'atto, sostenendo una difettosità della copia notificata o depositata. Dall'altro, contestava l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta relativa agli apparecchi da intrattenimento installati nel locale commerciale, sostenendo che la responsabilità fiscale non potesse essere posta a suo carico quando l'installatore o gestore degli apparecchi era stato identificato.
La decisione
La sentenza ha escluso che una mera difformità formale della notificazione determini automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso. Tale conseguenza si verifica solo in presenza di una difformità contenutistica effettiva e intrinseca tra l'originale e la copia notificata o depositata, concretamente lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio e tale da compromettere la regolare instaurazione del rapporto processuale. Nel merito, la presunzione legale individua come soggetto passivo dell'imposta l'installatore o gestore degli apparecchi quando questi sia identificabile. In tal caso non opera la responsabilità solidale dell'esercente del locale, che può scattare soltanto quando l'installatore o gestore non sia identificabile. L'esito è quindi favorevole al contribuente/esercente.
Norme richiamate
Art. 38, comma 5, Legge n. 388/2000
La disposizione concorre a individuare il regime soggettivo dell'imposta sugli apparecchi da intrattenimento, attribuendo rilievo all'identificazione dell'installatore o gestore quale soggetto passivo.
Art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 269/2003
La norma è interpretata nel senso che, se l'installatore o gestore dell'apparecchio è identificabile, egli è il soggetto passivo dell'imposta; la responsabilità solidale dell'esercente opera solo in via residuale, quando tale identificazione non sia possibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità o l'improcedibilità per difetti della notificazione richiede un vizio sostanziale e concreto, non una semplice irregolarità formale.
- La difformità tra originale e copia notificata rileva solo se incide effettivamente sulla comprensione dell'atto, sulla difesa della parte o sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
- Per le imposte relative ad apparecchi da intrattenimento, l'identificazione dell'installatore o gestore normalmente esclude l'imputazione dell'obbligazione tributaria all'esercente del locale.
- La responsabilità solidale dell'esercente ha carattere residuale e può essere applicata quando l'Amministrazione non riesca a identificare l'installatore o gestore.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia il contenuto effettivo dell'atto notificato rispetto all'originale, sia gli elementi dell'accertamento che dimostrano l'identità del soggetto gestore o installatore.
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