Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/03/2015 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita difettosità concernente la notificazione dell'atto. Accertamento liquidazione e controlli - Apparecchi intrattenimento installati in locale commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava, da un lato, l'asserita inammissibilità o improcedibilità del ricorso introduttivo per vizi nella notificazione dell'atto, sostenendo una difettosità della copia notificata o depositata. Dall'altro, contestava l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta relativa agli apparecchi da intrattenimento installati nel locale commerciale, sostenendo che la responsabilità fiscale non potesse essere posta a suo carico quando l'installatore o gestore degli apparecchi era stato identificato.

La decisione

La sentenza ha escluso che una mera difformità formale della notificazione determini automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso. Tale conseguenza si verifica solo in presenza di una difformità contenutistica effettiva e intrinseca tra l'originale e la copia notificata o depositata, concretamente lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio e tale da compromettere la regolare instaurazione del rapporto processuale. Nel merito, la presunzione legale individua come soggetto passivo dell'imposta l'installatore o gestore degli apparecchi quando questi sia identificabile. In tal caso non opera la responsabilità solidale dell'esercente del locale, che può scattare soltanto quando l'installatore o gestore non sia identificabile. L'esito è quindi favorevole al contribuente/esercente.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 5, Legge n. 388/2000

    La disposizione concorre a individuare il regime soggettivo dell'imposta sugli apparecchi da intrattenimento, attribuendo rilievo all'identificazione dell'installatore o gestore quale soggetto passivo.

  • Art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 269/2003

    La norma è interpretata nel senso che, se l'installatore o gestore dell'apparecchio è identificabile, egli è il soggetto passivo dell'imposta; la responsabilità solidale dell'esercente opera solo in via residuale, quando tale identificazione non sia possibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inammissibilità o l'improcedibilità per difetti della notificazione richiede un vizio sostanziale e concreto, non una semplice irregolarità formale.
  • La difformità tra originale e copia notificata rileva solo se incide effettivamente sulla comprensione dell'atto, sulla difesa della parte o sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Per le imposte relative ad apparecchi da intrattenimento, l'identificazione dell'installatore o gestore normalmente esclude l'imputazione dell'obbligazione tributaria all'esercente del locale.
  • La responsabilità solidale dell'esercente ha carattere residuale e può essere applicata quando l'Amministrazione non riesca a identificare l'installatore o gestore.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare sia il contenuto effettivo dell'atto notificato rispetto all'originale, sia gli elementi dell'accertamento che dimostrano l'identità del soggetto gestore o installatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.