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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso con cui le veniva richiesta una maggiore imposta complementare di successione pari a 64.710,00 euro, sostenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di rettifica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990. In particolare, ha dedotto che la definizione agevolata dell'imposta principale mediante condono avesse estinto integralmente la pretesa tributaria e che non sussistessero i presupposti per la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, artt. 11 e 15. Ha inoltre sostenuto che il termine decadenziale fosse già scaduto prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo decaduto l'Ufficio. La Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, ritenendo applicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11: il termine, originariamente in scadenza il 16 maggio 2005, sarebbe scaduto il 16 maggio 2007, mentre l'avviso era stato notificato il 26 gennaio 2007. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, rilevando sia la carenza di autosufficienza del ricorso, che non riportava adeguatamente gli atti e la sentenza invocati, sia la correttezza della motivazione della CTR. Secondo la Corte, l'avviso era stato notificato prima dell'adesione al procedimento agevolato e tale sequenza poteva legittimare la proroga del termine. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, commi 3 e 7

    L'avviso di rettifica dell'imposta di successione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

    La norma stabilisce il termine ordinario entro cui l'Amministrazione deve notificare l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11

    I termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di successione sono prorogati di due anni in caso di mancata definizione dell'istanza di condono o di privazione dei suoi effetti.

    La proroga biennale può operare quando ricorrono i presupposti sostanziali della definizione agevolata prevista dalla disposizione, purché il termine non sia già definitivamente scaduto e la vicenda concreta rientri nel perimetro normativo dell'articolo.

  • L. n. 289 del 2002, art. 15

    Definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione.

    La definizione prevista dall'art. 15 riguarda gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione. La Corte ha sottolineato che deve essere verificato se una definizione formalmente effettuata ai sensi dell'art. 15 possa, in concreto, ricadere anche nell'ambito applicativo dell'art. 11 ai fini della proroga.

  • D.L. n. 282 del 2002, art. 5-bis

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla disciplina della definizione agevolata, ma la Corte non ha accolto le relative censure.

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, il termine ordinario per notificare l'avviso di rettifica decorre secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990, ma può essere prorogato da una disciplina speciale di condono se ne ricorrono concretamente tutti i presupposti.
  • La qualificazione formale dell'istanza come definizione agevolata ai sensi di una determinata norma non è sufficiente: occorre verificare il contenuto effettivo dell'istanza, la sequenza degli atti e la compatibilità con la specifica disposizione che prevede la proroga.
  • La notificazione dell'avviso prima dell'adesione al procedimento agevolato può essere decisiva, perché distingue la definizione di un atto già notificato dalla sanatoria di una posizione per la quale non era stato ancora notificato alcun avviso.
  • Chi ricorre in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o indicando con precisione gli atti, i documenti e i passaggi decisivi su cui fonda le proprie censure; in mancanza, la Corte può non poter verificare la fondatezza delle doglianze.
  • Per contestare efficacemente la tempestività dell'avviso occorre ricostruire con documenti e date certe il dies a quo del termine ordinario, l'eventuale scadenza, la data di entrata in vigore della proroga, il contenuto della definizione agevolata e la data di notifica dell'avviso.
  • La sanatoria o il pagamento agevolato dell'imposta principale non comportano automaticamente l'estinzione di ogni successiva pretesa relativa alla maggiore imposta: è necessario stabilire quale specifica fattispecie di condono sia stata applicata e quali effetti produca.

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