Sentenza del 28/09/2016 n. 19135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, contestando, da un lato, la violazione delle norme in materia di accertamento tramite studi di settore, motivazione dell'atto impositivo e contraddittorio con il contribuente; dall'altro, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, sosteneva che i registri obbligatori dell'autoscuola documentassero le prestazioni effettuate e impedissero di presumere l'occultamento di ricavi, lamentando che la CTR avesse fondato l'accertamento su un generico scostamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva considerato necessaria la dimostrazione dell'applicabilità concreta degli studi di settore e aveva valutato, ritenendole insufficienti, le giustificazioni fornite dal contribuente. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando che i registri dell'autoscuola possono dimostrare il numero delle prestazioni svolte, ma non necessariamente il ricavo conseguito per ciascuna prestazione e quindi non escludono l'occultamento di corrispettivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La norma è richiamata con riferimento alle garanzie del contribuente e al contraddittorio nel procedimento di accertamento; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione svolta dalla CTR sulle ragioni fornite dal contribuente.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
È richiamata quale base normativa per l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento; la loro applicazione richiede una verifica concreta e la valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d)
La disposizione riguarda l'accertamento analitico-induttivo dei redditi e consente di valorizzare elementi presuntivi idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La norma, relativa all'accertamento IVA, è richiamata nel quadro delle disposizioni che consentono di ricostruire maggiori operazioni imponibili sulla base di elementi presuntivi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la motivazione complessiva è stata ritenuta sufficiente.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La disposizione sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è stata invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata.
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7
La norma è stata richiamata dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni relative alla motivazione e all'accertamento; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il primo motivo è stato esaminato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, mentre il secondo riguardava un vizio di motivazione. Entrambi sono stati dichiarati infondati.
Massime di principio
- La tenuta di registri obbligatori che documentano il numero delle prestazioni non dimostra automaticamente l'ammontare dei ricavi, se non consente di collegare ogni prestazione al corrispettivo effettivamente incassato.
- In presenza di uno scostamento dagli studi di settore, il contribuente deve fornire spiegazioni concrete, specifiche e documentate sulle ragioni della propria situazione; argomentazioni generiche possono essere disattese.
- Gli studi di settore non operano in modo completamente automatico: l'Amministrazione deve verificarne l'applicabilità concreta e valutare le giustificazioni del contribuente, ma il giudice può ritenere sufficiente una motivazione complessiva e logica.
- Per contestare efficacemente un accertamento non basta richiamare la regolare tenuta della contabilità o dei registri: occorre dimostrare che tali documenti consentano di ricostruire integralmente anche i ricavi e non soltanto le prestazioni effettuate.
- In sede di cassazione, la censura sulla motivazione non consente una nuova valutazione dei fatti; è necessario evidenziare una reale omissione, contraddittorietà o illogicità decisiva della motivazione.
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