Sentenza del 03/07/2017 n. 383 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Imposta di pubblicità - Stazione ferroviaria - Pannelli pubblicitari apposti su distributori di bevande - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima e l’esenzione non è stata riconosciuta. I pannelli pubblicitari apposti sui distributori automatici di bevande all’interno della stazione ferroviaria restano quindi soggetti all’imposta, poiché la pubblicità non riguarda l’attività propria dell’impresa di trasporto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento all’imposta sulla pubblicità dei pannelli pubblicitari apposti sui box di distribuzione automatica di bevande situati all’interno di una stazione ferroviaria. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali spazi dovessero beneficiare dell’esenzione prevista per la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico. È stato invece ritenuto che lo spazio interno della stazione costituisca comunque un luogo aperto al pubblico e che l’esenzione operi soltanto quando la pubblicità sia inerente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto, non per messaggi relativi ad attività commerciali autonome, come la distribuzione di bevande.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 507/1993
La disposizione esenta dall’imposta la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, purché sia inerente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto.
L’esenzione ha carattere limitato e non riguarda qualsiasi pubblicità collocata dentro una stazione. È applicabile solo alla pubblicità funzionalmente collegata all’attività dell’impresa di trasporto; quella relativa ad attività commerciali estranee, come la vendita automatica di bevande, resta imponibile.
Massime di principio
- La mera collocazione della pubblicità all’interno di una stazione ferroviaria o di altro luogo destinato al trasporto pubblico non comporta automaticamente l’esenzione dall’imposta.
- Per applicare l’esenzione occorre verificare il contenuto e la finalità della pubblicità: deve essere inerente all’attività dell’impresa di trasporto.
- La pubblicità relativa a prodotti, servizi o attività commerciali autonome svolte nella stazione, ma non riconducibili al trasporto pubblico, è normalmente soggetta all’imposta.
- Gli spazi interni delle stazioni possono essere considerati luoghi aperti al pubblico ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente comprese nella norma.
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