Tribunale, Ordinanza T-791/22
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023. — Broad Far (Hong Kong) Ltd e M21 Srl contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Sanità pubblica – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Assenza di un pregiudizio individuale – Irricevibilità. — Causa T-791/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso proposto da due società del settore dei prodotti del tabacco riscaldato contro la direttiva delegata (UE) 2022/2100, che revoca alcune esenzioni per tali prodotti. La Corte afferma che le ricorrenti non sono individualmente riguardate dall’atto impugnato e che la loro impugnazione della disposizione originaria della direttiva 2014/40/UE è tardiva. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso e la condanna alle spese.
Ricorso di annullamento contro la direttiva delegata che revoca talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato e contro la base normativa della direttiva 2014/40: irricevibilità per difetto di legittimazione e tardività
La questione giuridica
Se una direttiva delegata che modifica la direttiva 2014/40/UE per sopprimere esenzioni relative ai prodotti del tabacco riscaldato possa essere impugnata da operatori economici del settore ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in particolare verificando se essi siano direttamente e individualmente riguardati; e se sia ricevibile la domanda di annullamento o di disapplicazione della disposizione della direttiva 2014/40/UE che conferisce la delega alla Commissione.
Principio di diritto
Gli operatori economici del settore del tabacco riscaldato non possono impugnare la direttiva delegata (UE) 2022/2100 se non dimostrano di essere individualmente riguardati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; il fatto di detenere eventuali autorizzazioni, di avere effettuato dichiarazioni o notifiche, di aver sostenuto investimenti o di essere economicamente più colpiti non basta a individualizzarli, poiché le misure contestate si applicano in modo generale e astratto a tutti gli operatori interessati. La domanda di annullamento della disposizione della direttiva 2014/40/UE che risale al 2014 è inoltre tardiva, e il Tribunale non è competente a disapplicare una disposizione in un ricorso ex articolo 263 TFUE; ne consegue l’irricevibilità dell’intero ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 289 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 2014/40/UE
- Direttiva delegata (UE) 2022/2100
Ricorso di annullamento contro la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato
L’ordinanza del Tribunale, Seconda Sezione, del 21 dicembre 2023 riguarda un ricorso di annullamento proposto da due operatori economici del settore dei prodotti del tabacco riscaldato contro la direttiva delegata (UE) 2022/2100 e, in via aggiuntiva, contro la disposizione della direttiva 2014/40/UE che consente alla Commissione di revocare talune esenzioni. Il Tribunale decide in fase preliminare sulla ricevibilità, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Commissione.
Parti e contesto fattuale
Le ricorrenti sono Broad Far (Hong Kong) Ltd, produttrice di stick di tabacco riscaldato, e M21 Srl, società incaricata dell’importazione, distribuzione e delle procedure di autorizzazione in Italia dei medesimi prodotti. La convenuta è la Commissione europea.
La controversia nasce dall’evoluzione della disciplina dei prodotti del tabacco contenuta nella direttiva 2014/40/UE. In particolare:
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, vieta i prodotti del tabacco con aroma caratterizzante e quelli contenenti aromi in taluni componenti;
- prima della modifica, l’articolo 7, paragrafo 12, esentava alcuni prodotti del tabacco diversi da sigarette e tabacco da rollare;
- prima della modifica, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, consentiva esenzioni da specifici obblighi di etichettatura per alcuni prodotti da fumo;
- l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, prevedono l’adozione di atti delegati per revocare le esenzioni quando intervenga un mutamento sostanziale della situazione.
La Commissione, dopo aver pubblicato il 15 giugno 2022 una relazione che accertava un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato, ha adottato il 29 giugno 2022 la direttiva delegata (UE) 2022/2100. L’atto comporta, dal momento della trasposizione, la cessazione delle esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato rispetto ai divieti sugli aromi e a determinati obblighi informativi sugli imballaggi.
Domande delle parti
Le ricorrenti chiedono:
- l’annullamento della direttiva delegata (UE) 2022/2100;
- l’annullamento o la disapplicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, ossia della disposizione che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia;
- la condanna della Commissione alle spese.
La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che:
- il ricorso presenta vizi di forma;
- le ricorrenti non sono né direttamente né individualmente riguardate dall’atto impugnato;
- la domanda contro la disposizione della direttiva 2014/40/UE è comunque irricevibile.
Ricevibilità dell’eccezione di irricevibilità
Il Tribunale respinge preliminarmente l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’eccezione della Commissione sarebbe tardiva. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 16 gennaio 2023 e l’eccezione è stata depositata il 24 marzo 2023, essa è stata proposta entro il termine previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto con gli articoli 58, 60 e 81 del medesimo regolamento.
Portata dell’atto impugnato e natura dell’atto regolamentare
Il Tribunale qualifica la direttiva delegata (UE) 2022/2100 come atto di portata generale e dunque come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto non adottato mediante procedura legislativa. Tuttavia, rileva che l’atto prevede misure di esecuzione, ossia misure di trasposizione da parte degli Stati membri; perciò non rientra nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, relativa agli atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione.
Poiché le ricorrenti non sono destinatarie dell’atto, la loro legittimazione può sussistere solo se esse sono direttamente e individualmente riguardate.
Difetto di pregiudizio individuale
Il cuore della decisione riguarda l’applicazione del criterio Plaumann. Il Tribunale ricorda che una persona fisica o giuridica è individualmente riguardata solo se l’atto la colpisce per qualità peculiari o per una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto, individualizzandola in modo analogo a un destinatario.
Nel caso concreto, il Tribunale osserva che l’atto impugnato:
- si applica in modo generale a tutti gli operatori che commercializzano o intendono commercializzare prodotti del tabacco riscaldato;
- non distingue tra fabbricanti, importatori o altri operatori;
- produce effetti in virtù di una situazione oggettiva definita dalla normativa.
Le ricorrenti hanno fatto leva su eventuali autorizzazioni, dichiarazioni o notifiche relative ai loro prodotti, ma il Tribunale ritiene che tali elementi non bastino a renderle individualmente riguardate. In particolare:
- non è dimostrato con sufficiente precisione quale sia la natura delle autorizzazioni, dichiarazioni o notifiche invocate;
- anche ove tali titoli esistano, essi non individualizzano i loro titolari, poiché sono rilasciati sulla base di criteri generali e astratti previsti dalla direttiva 2014/40/UE;
- il numero limitato di operatori eventualmente interessati non è decisivo;
- l’eventuale complessità, lunghezza o onerosità delle procedure di autorizzazione è irrilevante ai fini del requisito del pregiudizio individuale;
- il fatto di aver effettuato investimenti importanti o di subire un danno economico rilevante non basta a distinguere le ricorrenti dagli altri operatori del mercato.
Il Tribunale distingue la causa da Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, sottolineando che in quel precedente la ricorrente era l’unico operatore potenzialmente collocabile in una situazione giuridica particolare, mentre qui le ricorrenti non si trovano in una posizione esclusiva o differenziata.
Domanda relativa alla disposizione della direttiva 2014/40/UE
Quanto al secondo capo di conclusioni, il Tribunale lo esamina come domanda di annullamento dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE e lo dichiara manifestamente tardivo, poiché la direttiva è stata pubblicata nel 2014 e il ricorso è stato introdotto solo nel dicembre 2022. Il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla pubblicazione, dalla notificazione o, in mancanza, dalla conoscenza dell’atto, non dalla nascita dell’interesse soggettivo a impugnarlo.
Il Tribunale aggiunge che, se la domanda fosse intesa come richiesta di disapplicazione, esso non sarebbe competente a pronunciarsi in tali termini nel quadro di un ricorso ex articolo 263 TFUE. Qualora fosse letta come eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE, essa sarebbe comunque irricevibile, poiché l’eccezione non ha autonomia rispetto all’azione principale e l’irricevibilità di quest’ultima trascina con sé la prima.
Esito del giudizio e spese
Il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza, senza esaminare i vizi di forma dedotti dalla Commissione. Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da Consiglio, Parlamento e Repubblica francese.
Quanto alle spese, le ricorrenti, risultate soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. Ciascuna parte sopporta le proprie spese relative a tali istanze.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- una misura di portata generale può essere impugnata da un soggetto privato solo se questi è direttamente e individualmente riguardato;
- il fatto di essere operatore del settore, titolare di autorizzazioni, autore di notifiche o investitore non basta a soddisfare il criterio del pregiudizio individuale;
- una direttiva delegata può essere atto regolamentare, ma ciò non basta a superare il requisito delle misure di esecuzione quando queste sono previste;
- una domanda di annullamento proposta oltre il termine di due mesi è tardiva;
- il Tribunale non può, nel ricorso ex articolo 263 TFUE, "disapplicare" una disposizione legislativa, e l’eventuale eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE non ha autonomia se l’azione principale è irricevibile.
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