Cassazione Civile, Sentenza n. 36244/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'interpretazione dell'art. 15, par. 7, del Regolamento CEE n. 3821/1985 (come modificato dall'art. 23 del Reg. CE n. 561/2006): se l'omessa esibizione, da parte del conducente, dei fogli (o dischi) di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti integri una pluralità di violazioni (una per ciascun foglio non esibito) ovvero una sola violazione unica. La Prefettura sosteneva che, posto che i fogli sono distinti e necessari ai controlli per ciascun giorno, l'omessa esibizione di più fogli deve considerarsi giuridicamente plurima e quindi sanzionabile separatamente; il resistente (conducente) e il Tribunale di Firenze invece ritenevano che l'obbligo del conducente sia un unico obbligo di esibizione relativo al periodo di 29 giorni e che la mancata esibizione integri un unico fatto omissivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura. Ha confermato il principio che l'obbligo imposto al conducente dall'art. 15, par. 7, del Reg. CEE n. 3821/1985 è un obbligo unitario di esibire i fogli relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sicché l'omessa esibizione costituisce un unico fatto omissivo e dà luogo a una sola sanzione. La Corte ha richiamato precedenti nazionali (Cass. n. 17037/2007; n. 1117/1995) e la pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza n. 870 del 24 marzo 2021) che hanno confermato tale interpretazione. Ha inoltre precisato che la Pubblica Amministrazione può modulare l'entità della sanzione entro i limiti previsti, tenendo conto anche del numero di fogli non esibiti. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 3821/1985
L'art. 15, par. 7 impone al conducente l'obbligo unitario di esibire i fogli di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti; l'art. 14 impone invece all'impresa l'obbligo autonomo di conservare i fogli per almeno un anno.
Regolamento CE n. 561/2006
art. 23 (modifica l'art. 15 del Reg. 3821/1985)
La modifica ribadisce il contenuto dell'obbligo di esibizione previsto dall'art. 15, par. 7, confermando la portata dell'obbligo del conducente come definito dalla normativa comunitaria.
Legge n. 727/1978
Prevede le sanzioni amministrative per le violazioni connesse ai fogli/dischi di registrazione; la Corte interpreta che, per l'obbligo di conservazione addebitabile all'impresa, la violazione può essere contestata per ciascun foglio/giorno, mentre per l'obbligo di esibizione a carico del conducente la violazione è unica.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
sentenza, sez. X, n. 870 del 24 marzo 2021
Ha stabilito che i conducenti che non presentano i fogli di registrazione relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli mancanti, confermando l'interpretazione della Corte di Cassazione.
Cassazione (precedenti citati)
sent. n. 17037/2007; sent. n. 1117/1995
Affermano che l'obbligo di conservazione dei fogli da parte dell'impresa è sistematico e giornaliero, e che l'omessa conservazione può essere sanzionata giorno per giorno; tali precedenti riguardano la responsabilità dell'impresa e non l'obbligo di esibizione del conducente.
Massime di principio
- L'omessa esibizione, da parte del conducente, dei fogli/dischi di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti costituisce un unico fatto omissivo e dà luogo a una sola sanzione amministrativa, indipendentemente dal numero di fogli mancanti.
- La mancata conservazione (per almeno un anno) dei fogli di registrazione è obbligo dell'impresa e, in caso di omissione, ogni foglio/giornata può costituire una violazione autonoma sanzionabile singolarmente.
- Nell'applicazione della sanzione al conducente l'autorità può modulare l'importo (entro i limiti previsti dalla norma) considerando, fra gli elementi di valutazione, il numero di fogli non esibiti e gli altri elementi di gravità della condotta.
- Occorre distinguere sempre la posizione giuridica del conducente da quella dell'impresa: l'obbligo di "esibire" riguarda il conducente; l'obbligo di "conservare" riguarda l'impresa; hanno conseguenze sanzionatorie differenti.
- In caso di dubbi interpretativi sulla natura unitaria o plurima della condotta, la giurisprudenza nazionale e comunitaria tende a privilegiare una lettura che valuti la natura dell'obbligo (esibizione vs conservazione) e il bene giuridico protetto per stabilire la correttezza dell'irrogazione delle multe.
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