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Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 36205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2008, emesso dopo p.v.c. della Guardia di Finanza: l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA (oltre sanzioni) riconducendo a ricavi le movimentazioni bancarie sui conti intestati al contribuente. Il ricorrente deduceva l'esistenza di un'attività parallela di intermediazione/procacciamento per l'acquisto/vendita di pietre preziose (con operazioni extraterritoriali non imponibili ai fini IVA) e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: 1) la CTR ha accertato, sulla base degli allegati al p.v.c., l'avvenuto contraddittorio preventivo (e comunque la mancata instaurazione del contraddittorio non avrebbe automaticamente annullato l'accertamento ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, poiché il contraddittorio è facoltativo in quella materia); 2) le indagini bancarie autorizzate e utilizzate dall'Amministrazione sono idonee a fondare la presunzione relativa di imponibilità e hanno invertito l'onere della prova a carico del contribuente; 3) il contribuente non ha fornito prova analitica e nominativa per singole movimentazioni (nominativi beneficiari, provenienza degli accrediti, documentazione probante valida) atta a superare la presunzione, né la documentazione prodotta (copie di fatture da società in Colombia, missive, bolle) è stata ritenuta sufficiente; 4) l'eccezione di extraterritorialità/ non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 7 DPR 633/1972 non è stata dimostrata; 5) sono state confermate le sanzioni e liquidate le spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione relativa di imponibilità; l'Ufficio può riferire de plano accrediti/addebiti a operazioni imponibili e l'onere di prova per dimostrare la non imponibilità grava sul contribuente. Il contraddittorio previsto dall'art. 32 è una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo che, se omesso, determina automaticamente nullità dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    art. 51, comma 2, n. 2; art. 7; art. 54, comma 2, n. 2

    Analogamente all'art. 32 DPR 600/1973, l'art. 51 crea una presunzione relativa di imponibilità ai fini IVA con riferimento alle movimentazioni bancarie; l'eccezione di territorialità/extraterritorialità ai sensi dell'art. 7 richiede prova documentale adeguata per essere accolta.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Stabilisce limiti relativi alla permanenza dei verificatori presso il contribuente; non impone un termine finale tassativo entro il quale debbano essere esaurite tutte le verifiche in senso tale da invalidare l'attività quando il periodo di permanenza non è stato violato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, comma 2; art. 53; art. 61

    Richiama i doveri di motivazione del giudice tributario e le regole procedurali del processo tributario; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente quando spiega l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

  • Codice Civile

    Il giudice applica l'onere della prova: con l'utilizzo delle risultanze bancarie l'onere probatorio si inverte e grava sul contribuente che deve fornire prova analitica della non riconducibilità a operazioni imponibili.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 (criteri di cassazione), art. 115; art. 132, comma 2, n. 4; art. 116

    Norme processuali richiamate per valutare le censure in cassazione: non è consentita la revisione integrale del merito o il semplice dissenso sulla valutazione probatoria; vizi di motivazione apparente o omesso esame di fatto decisivo sono sindacabili solo se formano capo di nullità o omissione specifica come definita dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda su indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) sorge una presunzione relativa di imponibilità: il contribuente deve fornire prova analitica, per singola movimentazione, della non riconducibilità a ricavi imponibili o della loro già considerazione in dichiarazione.
  • Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 32 DPR 600/1973 è in gran parte facoltativo: la sua mancata instaurazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento sulle imposte sui redditi when the amministrazione relied on bancarie evidences, salvo casi specifici espressamente previsti.
  • Per dimostrare operazioni extraterritoriali non imponibili ai fini IVA (art. 7 DPR 633/1972) occorre documentazione adeguata e nominativa che dimostri provenienza, destinatario e modalità della cessione/servizio: mere copie di fatture o documenti non contestualizzati possono non essere ritenute sufficienti.
  • La CTR e il giudice di merito possono valutare la rilevanza e la credibilità della documentazione prodotta; il ricorso in Cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito senza indicare fatti storici diversi è inammissibile o infondato.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (stesse conclusioni in primo e secondo grado) il ricorrente deve dimostrare la differente base fattuale tra le due decisioni per rendere ammissibile il motivo di cassazione fondato su omesso esame di fatto decisivo.
  • Per difendere efficacemente operazioni giustificative delle movimentazioni bancarie è necessario fornire prova nominativa e analitica (contratti, nominativi clienti, bolle, tracciabilità degli invii, corrispondenza commerciale completa) che colleghi ogni accredito/addebito all'operazione descritta.

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