Sentenza del 18/01/2018 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Cartella di pagamento- Notifica - Prova - Originale avviso di ricevimento - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che, in presenza di una contestazione specifica della conformità della copia e della sottoscrizione, la fotocopia dell'avviso di ricevimento non è sufficiente a provare la notificazione. È necessario produrre l'originale dell'avviso di ricevimento, quale documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica della cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato espressamente la conformità all'originale dell'avviso di ricevimento prodotto dall'agente della riscossione in fotocopia, contestando anche l'eventuale sottoscrizione apposta. La questione riguardava quindi l'idoneità della copia a dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento effettuata tramite il servizio postale.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce il documento principale per dimostrare l'effettiva consegna dell'atto.
- La produzione di una copia dell'avviso di ricevimento può essere contestata specificamente dal destinatario quanto alla conformità all'originale o all'autenticità della sottoscrizione.
- Quando la contestazione è espressa e puntuale, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'avviso di ricevimento; la semplice fotocopia non è sufficiente.
- Una contestazione generica o meramente formale potrebbe non produrre gli stessi effetti: è opportuno indicare precisamente ciò che viene contestato, come la conformità della copia, la firma o l'identità del sottoscrittore.
- Il principio riguarda la prova della notifica e non implica automaticamente l'annullamento della cartella per ogni irregolarità documentale: l'esito dipende dalla possibilità dell'agente di dimostrare comunque validamente la notificazione.
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