Ordinanza n. 4148/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri n. -OMISSIS- di prot. del 28 aprile 2026, notificato in data 4 maggio 2026, con cui è stata determinata la non accoglienza dell’istanza di trasferimento definitivo presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri (doc. 1); - ove occorrer possa, del preavviso di non accoglimento ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2026, emesso dal medesimo Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove esistenti, i pareri e le valutazioni interne che hanno condotto alla determinazione negativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accoglimento dell'istanza di trasferimento definitivo ex art. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, con relativo preavviso di non accoglimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la sua istanza di trasferimento definitivo, nonché il preavviso di non accoglimento e gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia concerneva la valutazione dell'amministrazione sulla sussistenza dei presupposti per il trasferimento eccezionale e sul bilanciamento tra esigenze personali e familiari del militare, esigenze organizzative dell'Arma, carenza di organico, pianificazioni periodiche e criterio dell'anzianità di servizio e di mansioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mera presentazione dell'istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma non attribuisca al militare un diritto soggettivo al trasferimento, trattandosi di una decisione rimessa a un'ampia discrezionalità amministrativa e a un delicato bilanciamento di interessi. Nel caso concreto, il diniego appariva fondato sull'oggettiva, seppur limitata, carenza di organico del reparto di appartenenza, cui il ricorrente era stato assegnato di recente, nonché sulla necessità di non derogare alle pianificazioni periodiche e al criterio dell'anzianità, evitando di favorire il ricorrente rispetto a colleghi con titolo poziore. Il Collegio ha inoltre qualificato l'istituto come eccezionale: i motivi devono essere fondati e comprovati e il trasferimento definitivo non può aggirare il sistema ordinario basato su procedure concorsuali e graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri
La disposizione disciplina un trasferimento definitivo di carattere eccezionale, subordinato a motivi fondati e comprovati e rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione; la mera presentazione dell'istanza non determina un diritto soggettivo al trasferimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base del preavviso di non accoglimento impugnato; il testo non contiene una specifica valutazione sulla sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la domanda è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di trasferimento definitivo da parte di un militare non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo all'ottenimento del trasferimento, quando l'istituto è rimesso alla valutazione dell'amministrazione.
- Il trasferimento definitivo fondato su motivi eccezionali costituisce un istituto derogatorio, i cui presupposti devono essere fondati e comprovati e la cui applicazione non può eludere il sistema ordinario dei trasferimenti basato su pianificazioni, procedure selettive o concorsuali e graduatorie.
- Nell'impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono normalmente recessive rispetto all'interesse organizzativo del Corpo a una distribuzione ottimale del personale funzionale all'assolvimento dei compiti istituzionali.
- Nel valutare una richiesta di trasferimento eccezionale, l'amministrazione può considerare la carenza di organico della sede di provenienza, la recente assegnazione del militare, le pianificazioni periodiche e l'anzianità di servizio e di mansioni, anche per evitare indebite disparità rispetto ad altri aventi titolo.
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