Cassazione Penale, Sentenza n. 14918/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva confermato condannato per i reati di falso (artt. 476 e 493 c.p.). Il motivo principale era che la Corte di appello non avrebbe dichiarato prescritta la fattispecie contestata, nonostante la difesa avesse tempestivamente eccepito la prescrizione. Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse essere calcolato con riferimento al massimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 476 c.p., perché la circostanza aggravante di cui al secondo comma non risultava essere stata compiutamente contestata nel capo d'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto, richiamando le Sezioni Unite, che l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. non fosse stata compiutamente contestata nel capo d'imputazione (mancava l'indicazione della natura "fidefacente" dell'atto o riferimento normativo o altre formulazioni equivalenti), per cui al reato si applica il massimo edittale del comma 1 (7 anni e 6 mesi). Il termine di prescrizione, iniziato a decorrere il 21/03/2012, è quindi spirato il 21/09/2019, prima della sentenza di secondo grado (29/03/2023). In mancanza di cause ostative all'estinzione previste dall'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni sugli interessi civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Distinzione tra comma 1 (fattispecie base, massima pena di 7 anni e 6 mesi) e comma 2 (circostanza aggravante relativa alla natura fidefacente dell'atto). La Corte ha ritenuto che l'aggravante non potesse essere ritenuta contestata se non espressamente indicata o descritta nel capo d'imputazione.
art. 493 cod. pen.
Norma relativa al reato di falsa attestazione o dichiarazione. Applicata come reato contestato insieme all'art. 476, senza effetto sul calcolo della prescrizione distinto dall'aggravante non contestata.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alle cause di estinzione o di non punibilità. La Corte ha verificato l'assenza di cause ostative all'estinzione per prescrizione invocata dalla difesa.
art. 578 cod. proc. pen.
Statuizione secondo cui, pur annullando la sentenza agli effetti penali, restano ferme le disposizioni civili contenute nella sentenza impugnata (es. interessi civili).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di proporre in cassazione motivo fondato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto ammissibile tale doglianza.
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte: l'aggravante per documenti "fidefacenti" non può essere considerata regolarmente contestata senza espressa qualificazione o riferimento normativo nel capo d'imputazione.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Conferma che è ammissibile in cassazione dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Massime di principio
- L'aggravante che aumenta il massimo edittale (es. qualificazione dell'atto come "fidefacente") deve essere espressamente contestata nel capo d'imputazione: è insufficiente la sola menzione dell'atto. Devono essere fornite indicazioni adeguate (norma citata, qualificazione esplicita o formulazioni equivalenti).
- Se l'aggravante non è compiutamente contestata, il termine di prescrizione si calcola sul massimo edittale della fattispecie base; questo può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche successivamente al giudizio di merito.
- La prescrizione maturata prima della sentenza impugnata può essere dedotta e rappresenta motivo valido in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
- L'annullamento per prescrizione può essere pronunciato senza rinvio quando non sussistono cause di non punibilità o altri profili che richiederebbero un nuovo esame; le statuizioni civili della sentenza devono rimanere comunque ferme salvo diversa decisione.
- Difensori e pubblica accusa devono prestare attenzione alla forma del capo d'imputazione: l'omissione di una precisa contestazione di circostanze aggravanti può avere conseguenze decisionali rilevanti sul piano della punibilità e della prescrizione.
- In presenza di contestazioni sulla prescrizione, è fondamentale verificare il momento da cui decorre il termine prescrizionale e confrontarlo con le date delle sentenze di merito.
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