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Ordinanza

Ordinanza n. 186/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’adempimento DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 695/2024 PREVIA EVENTUALE REVOCA E/O SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA E/O DEL FUNZIONARIO DELEGATO

Giustizia amministrativa202500262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 695/2024 e inerzia del Commissario ad acta delegato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso chiedendo la sostituzione, previa eventuale revoca, del Commissario ad acta individuato dal TAR con la sentenza n. 695 del 18 novembre 2024, resa in un precedente giudizio di ottemperanza relativo all’inadempimento del Comune di Reggio Calabria – Funzionario delegato ai sensi della legge n. 246/1989 rispetto a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria. La sentenza aveva accolto parzialmente il ricorso e nominato il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’amministrazione. Il Commissario ad acta delegato aveva chiesto una proroga, concessa per sessanta giorni, ma successivamente non aveva depositato comunicazioni sull’attività svolta né sull’espletamento dell’incarico. Il ricorso mira pertanto a ottenere la sostituzione del Commissario, in ragione della mancata definizione dell’attività commissariale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla revoca o sostituzione del Commissario ad acta. In via istruttoria ha ordinato al Commissario delegato dal Prefetto di Reggio Calabria di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata e documentata sull’attività svolta fino a quel momento per l’esecuzione dell’incarico. La decisione sulle ulteriori determinazioni è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, nella quale sarà trattato anche il precedente giudizio di ottemperanza R.G. n. 165/2024. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 l. 246/1989

    Le disposizioni sono richiamate in relazione al Funzionario delegato e all’Ufficio Decreto Reggio, nell’ambito dell’obbligo di dare esecuzione al decreto ingiuntivo.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza; il testo non indica ulteriori specifiche disposizioni del codice del processo amministrativo applicate nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta delegato non documenta l’attività svolta dopo la concessione di una proroga e permane l’incertezza sull’esecuzione dell’incarico, il giudice può disporre incombenti istruttori imponendo il deposito di una relazione dettagliata e documentata prima di decidere sulla revoca o sostituzione del commissario.
  • La richiesta di sostituzione del Commissario ad acta può essere esaminata dal giudice previa acquisizione di informazioni aggiornate e verificabili sull’attività commissariale effettivamente compiuta e sulle ragioni dell’eventuale mancato completamento dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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