Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 1/2009

"Testo unico in materia di artigianato".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte sostegni, promozione e tutela dell’artigianato: interventi economici, servizi alle imprese, qualità ed eccellenza, sistema informativo, tenuta del registro imprese, controlli e commissioni. Prevede programmi triennali/annuali, fondi e agevolazioni. Molte norme operative sono tuttora strutturali, ma alcuni profili transitori e finanziari richiamano fasi già concluse.

Testo unico regionale piemontese sull’artigianato

Testo unico regionale piemontese in materia di artigianato

La legge definisce la disciplina organica della Regione Piemonte per sostegno, promozione, qualificazione e tutela dell’artigianato. Regola interventi economici, servizi alle imprese, riconoscimenti di qualità, tenuta delle annotazioni nel registro imprese, controlli, monitoraggio e funzionamento degli organismi regionali competenti.

Finalità, destinatari e risorse

La Regione interviene a favore dell’artigianato per accrescerne qualificazione, competitività, professionalità, valorizzazione territoriale e settoriale, nel rispetto della normativa europea e nazionale, della sostenibilità ambientale e territoriale, della sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale d’impresa. I beneficiari sono le imprese artigiane con sede operativa in Piemonte, i soggetti che intendono avviare un’attività artigiana nel territorio regionale e, se individuati nei programmi, altri soggetti pubblici o privati funzionali al sostegno di tali imprese. Le risorse derivano dal fondo unico regionale per l’artigianato e dal fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, oltre ad eventuali risorse aggiuntive pubbliche e private.

Obiettivi e strumenti di intervento

La Regione sostiene l’artigianato tramite credito agevolato, contributi, garanzie e controgaranzie, assistenza tecnica, servizi reali e partecipazioni finanziarie. Gli interventi possono assumere forma di contributi in conto capitale o in conto interessi, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e tributarie, interventi a favore dei confidi, fondi di garanzia e controgaranzia, sostegno a private equity, finanziamento di progetti e consulenze, partecipazione a strutture pubbliche o private e altre forme definite dalla Giunta.

Gli obiettivi coprono, tra l’altro:

  • innovazione, ricerca, sviluppo e qualificazione produttiva;
  • accesso al credito e rafforzamento delle garanzie;
  • qualità, certificazioni e marchi;
  • razionalizzazione degli insediamenti;
  • nuova imprenditoria, trasferimento d’impresa e passaggi generazionali;
  • associazionismo economico e cooperazione;
  • imprenditoria femminile e giovanile;
  • crescita dimensionale e societaria;
  • tutela dell’artigianato artistico, tradizionale, tipico, innovativo e delle arti applicate;
  • formazione e aggiornamento professionale;
  • tutela dei consumatori;
  • presenza sui mercati nazionali ed esteri e cooperazione transnazionale;
  • tutela dell’occupazione e interventi per crisi aziendali e ristrutturazioni.

Programmazione, attuazione e gestione degli interventi

La Giunta regionale approva ogni tre anni un documento di indirizzi, previo confronto con le confederazioni artigiane maggiormente rappresentative e parere della commissione consiliare competente. Sulla base di tale documento sono approvati programmi di intervento annuali o pluriennali, che definiscono strumenti, priorità territoriali e settoriali, riparto delle risorse, criteri di gestione e concessione, istruttoria, valutazione, revoca e controlli.

La disciplina si coordina con la normativa regionale sulle attività produttive, anche con modalità semplificate per il comparto artigiano. Gli interventi possono essere gestiti direttamente, in concorso con enti locali oppure mediante affidamento a enti strumentali o soggetti terzi sulla base di convenzioni.

Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese

Il fondo, già istituito dalla precedente normativa, è gestito direttamente o tramite ente gestore individuato dalla Giunta. È alimentato da stanziamenti regionali, interessi maturati, rientri di capitale e interessi, eventuali risorse statali, comunitarie e contributi di soggetti pubblici e privati. Il fondo può articolarsi in sezioni diverse, ciascuna con relativo programma di interventi.

In presenza di eventi congiunturali sfavorevoli, la Giunta può delimitare l’evento e predisporre o modificare programmi finalizzati a un beneficio economico composto da prestito agevolato e contributo in conto capitale, secondo modalità ed entità fissate nel programma. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione.

Confidi, informazione e assistenza alle imprese

La Regione promuove il sistema di garanzia creditizia per l’artigianato valorizzando consorzi e cooperative fidi. Promuove inoltre informazione e assistenza tecnica alle imprese, anche tramite soggetti gestori, centri di assistenza tecnica accreditati e finanziati secondo criteri stabiliti dalla Giunta.

Sono favoriti anche:

  • semplificazione amministrativa per avvio ed esercizio delle imprese artigiane;
  • raccordo con le agenzie per le imprese e con gli sportelli unici per le attività produttive;
  • diffusione di informazioni di interesse per il comparto;
  • uso di portale regionale e strumenti informatici e telematici.

Aree di sviluppo dell’artigianato

La legge promuove le aree di sviluppo dell’artigianato come ambiti provinciali, metropolitani, comunali, intercomunali o infracomunali nei quali enti locali, associazioni artigiane, camere di commercio, altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali collaborano per qualificazione, innovazione, valorizzazione del territorio e rigenerazione urbana. I comuni, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane, possono proporre alla Regione l’individuazione degli ambiti; la Giunta stabilisce criteri e modalità di funzionamento e la struttura regionale competente ne effettua il riconoscimento. Gli oneri per il triennio 2024-2026 sono quantificati e coperti con risorse già stanziate nel bilancio regionale.

Artigianato di qualità ed eccellenza

La Regione riconosce e valorizza le imprese artigiane che esprimono qualità ed eccellenza per tradizione, tipicità, legame con il territorio, creatività, innovazione, sostenibilità, formazione e inclusione. La Giunta, sentite le confederazioni artigiane e la Commissione regionale per l’artigianato, definisce criteri, procedure e modalità di individuazione delle imprese, promuove tali realtà nei programmi regionali e stabilisce i criteri per sostenere progetti delle aree di sviluppo dell’artigianato finalizzati a valorizzarle territorialmente.

La Giunta definisce anche le modalità di annotazione nel registro delle imprese dei riconoscimenti attribuiti alle imprese artigiane, con criteri idonei a garantire l’unitarietà del sistema informativo.

Botteghe scuola e maestro artigiano

La Regione favorisce programmi di addestramento tecnico-pratico finalizzati alla trasmissione di competenze e abilità manuali. Le imprese riconosciute come eccellenza artigiana concorrono all’istruzione artigiana in qualità di botteghe scuola, sulla base di convenzioni che ne valorizzino la funzione formativa e lavorativa. La Giunta individua beneficiari e modalità di attuazione. È inoltre istituito il titolo di maestro artigiano, rilasciato ai titolari e soci di imprese di eccellenza che partecipano alle botteghe scuola, secondo requisiti e modalità definiti dalla Giunta.

Sistema informativo dell’artigianato e commissione tecnico-scientifica

La Regione istituisce un sistema informativo dell’artigianato presso l’assessorato competente, con funzione di analisi permanente del settore, supporto alla programmazione, valutazione degli interventi e diffusione delle informazioni. Gli enti locali partecipano secondo modalità fissate dalla Giunta.

Il sistema si avvale di una commissione tecnico-scientifica con compiti consultivi e propositivi sulla metodologia delle indagini. La commissione dura cinque anni e comprende rappresentanti regionali, IRES, INPS, CCIAA, esperti designati dalla Giunta e dalle confederazioni artigiane, UPP e UNCEM. La Giunta può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca ed esperti per realizzare le attività del sistema.

Registro delle imprese, annotazione della qualifica e ricorsi

L’albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito dal registro delle imprese. Le funzioni amministrative relative ad annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana sono delegate alle CCIAA. L’annotazione nella sezione speciale del registro ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per ottenere le agevolazioni previste per imprese artigiane e consorzi.

La comunicazione va presentata al momento dell’acquisizione dei requisiti; le variazioni dei requisiti devono essere comunicate entro trenta giorni e producono effetto dalla data dell’evento. Le CCIAA trasmettono le annotazioni all’INPS per gli effetti previdenziali e assistenziali. Contro i provvedimenti camerali è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale per l’artigianato entro sessanta giorni; il ricorso avverso la cancellazione ha effetto sospensivo. Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al giudice ordinario competente.

Sanzioni e vigilanza sulle irregolarità

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’attività artigiana senza annotazione della qualifica nel registro imprese;
  • uso improprio di riferimenti all’artigianato da parte di imprese non annotate;
  • uso non consentito della denominazione “Eccellenza artigiana” e del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.

Le sanzioni sono irrogate dalle CCIAA competenti; i proventi contribuiscono a coprire i costi delle funzioni delegate. È prevista la possibilità di aggiornamento triennale degli importi con deliberazione della Giunta, entro il limite del 20%.

Le CCIAA raccolgono denunce di irregolarità su attività artigianali svolte senza i requisiti di legge e possono procedere d’ufficio ad annotazioni, modifiche e cancellazioni, anche avvalendosi dei comuni. Devono inoltre segnalare le denunce e i provvedimenti alle altre amministrazioni competenti.

Commissione regionale per l’artigianato: composizione, funzioni e durata

La Commissione regionale per l’artigianato è organo amministrativo e di tutela del settore. È composta da rappresentante della Regione, sei esperti designati dalle confederazioni artigiane, direttore regionale INPS o delegato, rappresentante delle organizzazioni sindacali, rappresentante dei consumatori, direttore regionale della struttura competente in materia di formazione e rappresentante dell’Unione regionale delle CCIAA.

La Commissione:

  • propone il programma annuale di attività e il consuntivo;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle CCIAA;
  • decide sui ricorsi relativi a mancato riconoscimento di impresa di eccellenza artigiana e di maestro artigiano;
  • esprime pareri sulla programmazione regionale;
  • propone iniziative di promozione, tutela e sviluppo;
  • svolge funzioni di coordinamento informativo verso le CCIAA;
  • coadiuva la Regione in ogni ulteriore compito attribuito dalla legge.

Ha durata quinquennale, resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione, può operare anche se non tutti i componenti sono stati nominati purché siano in carica almeno i due terzi, e può svolgere riunioni in videoconferenza. La Giunta può disporre ispezioni e indagini; in caso di impossibilità di funzionamento o gravi irregolarità, la Commissione può essere sciolta e sostituita da un commissario straordinario.

Monitoraggio, controlli e finanziamento del funzionamento degli organi

La Giunta regionale effettua annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi, trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione finanziaria, sull’efficacia delle misure, sul fabbisogno futuro e sugli esiti dei controlli, e attiva collaborazioni con enti locali, CCIAA e confederazioni artigiane per coordinare gli altri interventi esistenti.

Sono previsti controlli a campione ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari per verificare veridicità delle dichiarazioni, corretto impiego delle agevolazioni, attuazione degli investimenti e ulteriori requisiti. In caso di irregolarità, la Regione adotta i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni e segnala i fatti alle autorità competenti.

Ai componenti degli organi collegiali spettano compensi e rimborsi nei limiti della disciplina regionale generale; il rimborso spese è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove commissioni e comunque non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla piena attuazione della comunicazione unica, l’iscrizione va presentata entro trenta giorni dall’acquisizione dei requisiti; sono previsti specifici regimi sanzionatori per ritardata o omessa comunicazione. Le imprese già riconosciute come “Eccellenza artigiana” mantengono annotazione e uso del marchio fino alla sua scadenza.

Sono abrogate le precedenti leggi regionali e disposizioni elencate all’articolo finale. La legge prevede inoltre che gli atti configurabili come aiuti di Stato siano notificati secondo gli articoli 107 e 108 del Trattato, salvo i casi coperti da regolamenti comunitari di esenzione.

Osservazioni sull’attualità della disciplina

La legge contiene molte regole ancora strutturali sull’ordinamento dell’artigianato piemontese, ma alcune previsioni risultano legate a fasi transitorie o a esercizi finanziari specifici, come la disciplina di prima applicazione delle commissioni, i richiami al periodo antecedente alla comunicazione unica, le coperture di spesa su annualità determinate e le norme di salvaguardia per riconoscimenti e marchi già rilasciati. In tali parti, l’utilità pratica è oggi limitata o comunque condizionata dalla situazione concreta dei singoli procedimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.