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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12790/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 nei confronti di una società per azioni a ristretta base partecipativa, contestando l’omessa applicazione delle ritenute su somme pari a euro 30.553,00 emerse da indagini finanziarie sui conti correnti intestati ai soci. Secondo l’Ufficio, i movimenti bancari non giustificati dovevano essere riferiti a utili extracontabili e, quindi, a maggior reddito societario presuntivamente distribuito ai soci. La società aveva impugnato l’atto deducendo, in via preliminare, la nullità dell’avviso per difetto di valida delega di firma e, in subordine, l’inesistenza di indici idonei a sorreggere la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati. I giudici di merito avevano respinto la questione preliminare ma avevano annullato l’atto, ritenendo non dimostrata l’immediata riferibilità dei movimenti bancari al maggior reddito societario e valorizzando anche il fatto che si trattasse di prelevamenti e non di versamenti. In cassazione l’Ufficio ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando un erroneo riparto dell’onere probatorio: in una società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni sui conti dei soci possono essere imputate alla società, con onere per quest’ultima di provare l’estraneità delle somme; inoltre, la CTR avrebbe erroneamente attribuito rilievo decisivo alla natura dei movimenti come prelevamenti anziché versamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una società a ristretta base familiare/partecipativa, l’amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti intestati ai soci per presumere la riferibilità delle operazioni alla società, restando a carico della società contribuente la prova contraria e, in particolare, la dimostrazione che quei conti siano estranei alla compagine sociale e che le somme movimentate non siano a essa riferibili. La CTR, invece, aveva invertito l’onere della prova, pretendendo dall’Ufficio la dimostrazione dell’utilizzo dei conti da parte della società. La Cassazione ha escluso anche la rilevanza del richiamo al divieto di doppia presunzione, affermando che tale principio non impedisce di fondare l’accertamento su presunzioni legali e sulle risultanze bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente agli uffici finanziari di richiedere ed utilizzare le risultanze dei conti bancari ai fini dell’accertamento; in caso di società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni sui conti dei soci possono essere imputate alla società salvo prova contraria di estraneità.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base dei poteri di indagine bancaria; non limita l’attività di verifica ai soli conti intestati al contribuente, potendo riguardare anche conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi sintomatici di riferibilità.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dell’estraneità delle movimentazioni ai redditi societari grava sulla società contribuente, non sull’amministrazione, quando operi la presunzione connessa alla ristretta base partecipativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in punto di riparto dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa o familiare, i movimenti bancari sui conti intestati ai soci possono essere utilizzati dall’amministrazione finanziaria come indizi della riferibilità alla società di utili non contabilizzati o di maggior reddito d’impresa.
  • In tale contesto l’onere di provare che le somme movimentate non siano riferibili alla società grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’estraneità dei conti e delle operazioni rispetto alla compagine sociale.
  • Il divieto di doppia presunzione non impedisce che l’accertamento si fondi sulle risultanze delle indagini bancarie e su presunzioni con valore legale o comunque su un sistema presuntivo coerente con la disciplina tributaria.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che, in materia di accertamento bancario, inverta l’onere della prova ponendolo sull’amministrazione anziché sul contribuente nei casi in cui operi la presunzione riconosciuta dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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