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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34348/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestando la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento di pena per la continuazione interna e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la censura sulla sospensione condizionale era preclusa, perché non era stata dedotta specificamente in appello; gli altri motivi riproponevano doglianze già valutate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, ed erano comunque generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto precluso il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, non essendo stato specificamente proposto in appello, e ha giudicato gli altri motivi meramente reiterativi, diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito e generici rispetto alle motivazioni dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica il giudice che ha emesso la sentenza impugnata né la pena inflitta.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.);

    La disposizione identifica il reato per il quale è intervenuta la condanna impugnata; la decisione non sviluppa un’interpretazione della fattispecie.

Massime di principio

  • È preclusa in sede di ricorso per cassazione la censura relativa alla sospensione condizionale della pena se la questione non è stata dedotta specificamente in appello.
  • Sono inammissibili le censure che riproducono doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e mirano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; la loro genericità rispetto a tale motivazione ne comporta l’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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