Cassazione Civile, Ordinanza n. 01860/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione in una controversia tributaria relativa ad avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali. L'avviso riguardava la registrazione di un contratto di compravendita immobiliare del 16 novembre 2009 e la rideterminazione del valore di un'unità immobiliare e di un'area inedificata. La contribuente deduceva due errori di fatto revocatori: il primo, che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non riproposta nel giudizio di appello l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impositivo; il secondo, che la Corte avrebbe dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso per cassazione in modo erroneo, poiché la perizia di parte sarebbe stata richiamata nel ricorso pur non allegata materialmente, essendo stata allegata al ricorso di primo grado. L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto della revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Il primo rilievo non era tale perché l'asserita mancata riproposizione dell'eccezione riguardava il giudizio di appello e, comunque, la censura non sarebbe stata decisiva, essendo la precedente decisione sorretta anche da un'autonoma ratio di merito. Il secondo rilievo, invece, investiva una valutazione della Corte sull'inammissibilità del motivo per mancata allegazione degli atti posti a fondamento del ricorso, e dunque non era un errore percettivo revocatorio. Per tali ragioni il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile; la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, purché non sia stato oggetto di controversia e non implichi valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria è stata depositata nel procedimento camerale di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, la parte soccombente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro provvedimenti della Corte di cassazione richiede una svista materiale immediatamente percepibile dagli atti, non una critica alla valutazione giuridica o alla ricostruzione argomentativa compiuta dalla Corte.
- Non sussiste errore revocatorio quando la censura investe una ratio decidendi soltanto una delle basi della decisione, se la pronuncia resta comunque sorretta da un'autonoma ratio non attinta dall'errore dedotto.
- La mancata allegazione al ricorso degli atti o documenti posti a fondamento del motivo non può essere trasformata, in sede di revocazione, in errore di fatto; la contestazione della relativa valutazione è estranea all'art. 395 n. 4 c.p.c.
- Perché l'errore di fatto sia decisivo, deve incidere effettivamente sul risultato della decisione; se il provvedimento è comunque fondato su un'altra ragione autonoma, la revocazione non può essere accolta.
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