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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22582/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune ha impugnato avvisi di accertamento IMU/ICI per gli anni 2010-2015 relativi alla rete per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (trasformatori, sistemi sbarre, stalli linea AT, pali), non dichiarata separatamente in catasto ma asservita a una cabina censita in catasto. L'Agenzia delle Entrate, su invito alla regolarizzazione del Comune, ha rettificato in aumento la rendita catastale della cabina attribuendo valore alla componente impiantistica (da €1.650,00 a €23.664,40) con causale "regolarizzazione di impianti fissi"; il Comune ha quindi liquidato imposta e sanzioni ritenendo utilizzabile la nuova rendita anche per annualità pregresse. La questione giuridica principale riguarda se le componenti della rete, se stabilmente infisse e funzionalmente essenziali alla cabina, costituiscano parte integrante della stessa (pertanto imputabili alla rendita della cabina e assoggettabili a imposta) e se la rendita attribuita d'ufficio dopo l'invito alla regolarizzazione possa essere utilizzata per determinare la base imponibile per le annate antecedenti alla notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della normativa tributaria e catastale) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. I primi due motivi di nullità e omesso esame sono stati dichiarati infondati; il quarto motivo è stato assorbito. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: gli impianti componenti la rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica costituiscono parte integrante della cabina, ove stabilmente infissi al suolo pertinenziale o al manufatto principale e strettamente funzionali al processo produttivo; pertanto la maggiore rendita attribuita d'ufficio dopo invito alla regolarizzazione (art. 1, commi 336 e 337, legge 30/12/2004 n.311) è utilizzabile per determinare la base imponibile dei tributi dovuti per la cabina già censita anche con riferimento ad annate antecedenti la notificazione. La sentenza è cassata e rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    «(...) deve contenere: (...)4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)»

    Regola il requisito motivazionale della sentenza; la Corte valuta che la motivazione impugnata raggiunga il "minimo costituzionale" richiesto nonostante le doglianze di motivazione apparente.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Norme di cassazione utilizzate per impostare i motivi: vizio di motivazione (n.4), violazione di norme di diritto (n.3) e omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha ritenuto fondato il motivo per violazione di norme di diritto (n.3) e non fondati gli altri.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 e art. 5

    Art.2 definisce nozione di unità immobiliare e condizioni di autonomia funzionale e reddituale; art.5 dispone modalità di determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti. La Corte applica tali principi per valutare quando componenti impiantistiche concorrono alla rendita.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Norma di riferimento per la nozione di fabbricato/immobile; integrata dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla riconducibilità di parti amovibili se strutturalmente e funzionalmente connesse.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Fornisce i criteri di identificazione dell'unità immobiliare (autonomia funzionale e reddituale); utile per verificare quando gli impianti costituiscono unità immobiliare o concorrono alla rendita.

  • art. 812 cod. civ.

    «sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo»

    Principio civilistico del "bene immobile per incorporazione" che giustifica il trattamento catastale e fiscale delle componenti impiantistiche se funzionalmente e strutturalmente connesse all'immobile principale.

  • legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337

    Testo esteso dei commi che prevede l'invito alla regolarizzazione catastale da parte dei Comuni e la decorrenza fiscale delle rendite attribuite d'ufficio

    Stabilisce la procedura e la decorrenza retroattiva (dies a quo) delle rendite attribuite a seguito di invito alla regolarizzazione: la rendita attribuita d'ufficio produce effetti fiscali dall'1° gennaio dell'anno successivo alla data cui il Comune riferisce la mancata denuncia o, in mancanza, dall'1° gennaio dell'anno di notifica. La Corte ritiene utilizzabile la rendita attribuita per determinare la base imponibile delle annate in contestazione.

  • decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione su centrali elettriche)

    Norma interpretativa che ha chiarito l'inclusione, per le centrali elettriche, degli elementi funzionali nella determinazione della rendita; la Corte richiama la sua ratio e la giurisprudenza consolidata per estendere il criterio anche agli impianti connessi alle cabine.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Fornisce istruzioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare; la Corte la cita per l'elenco di impianti che sono rilevanti ai fini catastali (es. grandi trasformatori, condotte, ecc.).

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 (richiamata in giurisprudenza)

    Norma citata a confronto sulla efficacia della rendita dopo notificazione; la Corte distingue le diverse ipotesi (variazione spontanea del contribuente vs. variazione indotta da invito del Comune) per la decorrenza fiscale.

Massime di principio

  • Gli impianti componenti la rete di trasporto e distribuzione dell'energia (es. grandi trasformatori e altre componenti impiantistiche) costituiscono parte integrante della cabina e concorrono alla rendita catastale se sono stabilmente infissi e funzionalmente essenziali alla destinazione produttiva della cabina.
  • La rendita attribuita d'ufficio a seguito di invito alla regolarizzazione (art. 1, commi 336-337, legge 30/12/2004 n.311) retroagisce secondo le modalità previste dalla norma e può essere utilizzata per determinare la base imponibile anche per annualità antecedenti la notificazione, quando il Comune ha indicato la data cui riferire la mancata denuncia.
  • Non tutte le parti della rete (p.es. tralicci e cavi) sono automaticamente considerate nella rendita: rilevano la ricaduta nel mappale interessato e la caratterizzazione di fissità, essenzialità e stabilità nel tempo; gli elementi che non ricadono nell'area o non risultano essenziali possono essere esclusi.
  • Ai fini IMU/ICI la qualificazione di "fabbricato" o di unità immobiliare dipende dall'autonomia funzionale e reddituale della porzione considerata: elementi impiantistici che conferiscono autonomia o sono indispensabili per la funzione produttiva sono rilevanti ai fini fiscali.
  • In sede di impugnazione, il contribuente o l'ente impositore devono documentare con precisione la data di mancata denuncia catastale e la natura/ubicazione degli impianti: tali elementi sono decisivi per stabilire la decorrenza degli effetti fiscali della rendita attribuita d'ufficio.
  • Proceduralmente, la motivazione giudiziale deve confrontarsi con la giurisprudenza consolidata e le disposizioni catastali e non può limitarsi ad affermazioni aprioristiche circa l'impossibilità di iscrivere o valutare alcuni impianti in catasto.

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