Sentenza del 26/05/2016 n. 5017 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato, con rogito del 29 dicembre 2011, un alloggio costruito in zona 167 e aveva richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 32 del DPR 601/1973, consistenti nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Avendo versato complessivamente 1.995 euro, chiese il rimborso delle somme ritenute non dovute. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo che l'immobile, accatastato A/2 e dotato di caratteristiche di civile abitazione, non rientrasse tra le case economiche e popolari agevolabili. La contribuente sostenne invece che l'immobile fosse stato realizzato nell'ambito della legge 865/1971 e dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alle agevolazioni in ragione della realizzazione dell'immobile sulla base della legge 865/1971. La Commissione Tributaria Regionale ha però accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'intervento fosse qualificabile come edilizia agevolata-convenzionata, disciplinata dal titolo V della legge 865/1971, e non come edilizia sovvenzionata di cui al titolo IV. Poiché l'articolo 32 del DPR 601/1973 collega le agevolazioni agli atti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV, i benefici non erano applicabili. Il diniego del rimborso è stato quindi confermato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 32 del DPR 601/1973
Gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 865/1971 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
Le agevolazioni fiscali non spettano per qualsiasi immobile costruito in zona 167 o nell'ambito della legge 865/1971, ma solo quando l'atto riguarda uno specifico programma di edilizia residenziale pubblica riconducibile al titolo IV della legge.
Articolo 35 della legge 865/1971
Le aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 167/1962 sono espropriate dai comuni o dai consorzi e possono essere concesse in diritto di superficie per la costruzione di case economiche e popolari.
La concessione del diritto di superficie e la localizzazione dell'intervento in zona 167 dimostrano l'inquadramento urbanistico dell'operazione, ma non sono sufficienti, da sole, a riconoscere le agevolazioni dell'articolo 32 del DPR 601/1973.
Titolo IV della legge 865/1971
Riguarda l'edilizia sovvenzionata, ossia gli interventi realizzati nell'ambito di programmi pubblici con finanziamento pubblico diretto o sostanzialmente integrale; secondo la sentenza, solo questa categoria rileva ai fini delle agevolazioni fiscali esaminate.
Titolo V della legge 865/1971
Riguarda l'edilizia agevolata-convenzionata. Un intervento finanziato con un contributo statale in conto interessi, anziché con finanziamento pubblico integrale, è stato ricondotto a questa categoria e quindi escluso dai benefici dell'articolo 32 del DPR 601/1973.
Articoli 56 e 57 del decreto legislativo 546/1992
La CTR ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'Agenzia non avesse introdotto una domanda nuova, ma avesse sviluppato argomentazioni sulla medesima questione dell'applicabilità dell'articolo 32 del DPR 601/1973.
Massime di principio
- La mera ubicazione dell'immobile in zona 167, la concessione del diritto di superficie o il richiamo generale alla legge 865/1971 non garantiscono automaticamente le agevolazioni fiscali.
- Per ottenere l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali occorre verificare che l'intervento rientri effettivamente nei programmi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dal titolo IV della legge 865/1971.
- La distinzione tra edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata-convenzionata è decisiva: il finanziamento pubblico diretto o integrale può consentire il beneficio, mentre il semplice contributo statale in conto interessi può comportare l'esclusione.
- La qualificazione catastale dell'immobile può essere considerata dall'amministrazione come elemento indiziario, ma la decisione si fonda soprattutto sulla natura giuridica e sul regime di finanziamento dell'intervento edilizio.
- Prima di chiedere il rimborso è necessario esaminare la convenzione urbanistica, il provvedimento di concessione, il titolo normativo dell'intervento e le modalità concrete di finanziamento, non limitandosi al fatto che l'alloggio sia stato costruito da una cooperativa in area 167.
- In casi analoghi, il contribuente deve dimostrare documentalmente che l'atto di trasferimento costituisce attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale riconducibile al titolo IV; in mancanza, l'amministrazione può legittimamente negare l'agevolazione.
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